La cessione del credito è disciplinata dall’articolo 1260 del Codice Civile dove vengono menzionati tutti i figuranti della cessione, ovvero il creditore che in questo caso si chiamerà cedente che avrà la facoltà di trasferire un suo credito ad un terzo soggetto, che si chiamerà cessionario, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, ovvero a fronte di un pagamento.
Esistono dei limiti a questo tipo di operazione, stabiliti per legge, e si riferiscono a crediti strettamente personali o altri diversamente specificati.
Per tutti gli altri crediti non menzionati, si può applicare e risulta valida la cessione, utile ad esempio quando bisogna eleminare dal bilancio aziendale alcuni crediti difficilmente estinguibili, potendo pagare meno tasse.
Il debitore, in tutto il trasferimento, non compare, poiché non deve dare il suo consenso, mentre per il cessionario, ovvero che acquista il credito, la figura del debitore è molto importante, in quanto deve stabilire se prendersi carico del credito o meno, con tutti i rischi connessi e derivanti.
Al debitore va comunicato il trasferimento del credito, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Senza tale comunicazione, la cessione non ha valore, articolo 1264 del Codice Civile.
Nel modulo da utilizzare per effettuare questa comunicazione, formale e con validità legale, dovranno essere indicati tutti i dati del cedente, quindi denominazione, indirizzo, partita iva o codice fiscale, tutti i dati del debitore e anche quelli del cessionario. Si dovranno indicare i debiti in questione, non ancora riscossi, con eventuali riferimenti a fatture, bolle e quant’altro.
Una volta ricevuta la notifica, il debitore non dovrà più saldare la somma al cedente, ma solo ed esclusivamente al cessionario, pena la rivalsa di quest’ultimo, unico vero destinatario dell’intero importo.
Quando il trasferimento avviene a titolo oneroso, il cedente deve solo comprovare l’esistenza del credito, e non avrà la minima responsabilità sull’eventuale insolvenza dello stesso (vedi articolo 1266 del Codice Civile). Mentre se si effettua una cessione pro solvendo, il cedente garantisce la solvibilità del credito, e ne risponderà eventualmente, con tanto di interessi, nei confronti del cessionario (vedi articolo 1267 del Codice Civile), sia per un inadempimento totale che parziale da parte del debitore in questione.