In questa pagina mettiamo a disposizione un modello notifica cessione del credito da scaricare.
Notifica Cessione del Credito
La notifica della cessione del credito è il passaggio che rende concreta, nei confronti del debitore, una cessione che tra cedente e cessionario è già perfetta. La cessione in sé si conclude quando il creditore originario (cedente) e il nuovo creditore (cessionario) si accordano, normalmente per iscritto, sul trasferimento di uno o più crediti; da quel momento il credito è passato al cessionario, ma il debitore resta legittimato a pagare al cedente finché non gli viene resa nota la cessione o finché non la accetta. È proprio la notifica, o l’accettazione con data certa, a segnare il confine tra il regime in cui il pagamento al vecchio creditore libera il debitore e quello in cui egli è tenuto a pagare solo al nuovo creditore.
Il codice civile, agli articoli 1260 e seguenti, non impone una forma rigida per la notifica: richiede che la cessione sia portata a conoscenza del debitore, e che questa conoscenza sia dimostrabile. In pratica la comunicazione scritta è lo strumento naturale, perché consente di provare contenuto, destinatario e data. È prassi usare raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o notifica tramite ufficiale giudiziario; tutte queste modalità assicurano una data certa e la prova legale della consegna. In contesti più strutturati si utilizzano atti notarili o comunicazioni predisposte in serie, per esempio nelle cessioni in blocco di portafogli crediti. La giurisprudenza ha riconosciuto alla PEC valore di scrittura avente data certa, a condizione che il messaggio provenga da una casella riferibile al soggetto che effettua la notifica e che il contenuto consenta di identificare in modo univoco credito e parti coinvolte.
Dal punto di vista del contenuto, la notifica deve consentire al debitore di capire chi è il nuovo creditore e qual è il credito oggetto di cessione. Per evitare contestazioni conviene che la comunicazione riporti l’identità completa del cedente e del cessionario, i riferimenti del contratto o del rapporto da cui nasce il debito (data, numero, controparte), l’importo capitale, gli interessi maturati, le eventuali garanzie che seguono il credito e la data di decorrenza dell’efficacia della cessione nei suoi confronti. Non è necessario allegare il contratto di cessione, che resta un rapporto interno tra le parti, ma è buona prassi indicare almeno gli estremi dell’atto da cui deriva la cessione, così che il debitore possa verificarne la coerenza. La comunicazione può provenire tanto dal cedente quanto dal cessionario; la legge non richiede che sia firmata da entrambi, anche se una comunicazione congiunta offre un maggior grado di affidabilità e riduce il rischio di frodi.
L’effetto principale della notifica è che, da quel momento, il debitore è liberato solo se paga al cessionario. Se, prima della notifica, ha pagato in buona fede al cedente, quel pagamento lo libera: spetterà al cessionario rivalersi sul cedente secondo gli accordi tra loro. Dopo la notifica, invece, un pagamento al vecchio creditore non ha efficacia liberatoria, e il nuovo creditore potrà pretendere nuovamente il pagamento dal debitore, lasciando a quest’ultimo un’azione interna contro chi ha incassato indebitamente. Per questo la prova del momento esatto in cui la notifica è arrivata al debitore è cruciale, e il canale utilizzato va scelto tenendo conto della capacità di documentarlo in eventuale giudizio.
La notifica è centrale anche nei rapporti tra più cessionari dello stesso credito. Se un creditore disinvolto cedesse lo stesso credito a due soggetti diversi, il codice stabilisce un criterio di priorità: è preferito chi per primo ha notificato la cessione al debitore o ha ottenuto la sua accettazione con data certa. In assenza di data certa o di notifica, la situazione si complica e si apre lo spazio per un contenzioso tra cessionari e tra cessionari e cedente. In pratica, chi acquista un credito ha tutto l’interesse a curare immediatamente la notifica, proprio per blindare la propria posizione e mettersi al riparo da cessioni successive.
In alcuni settori esistono regole speciali. La cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione è disciplinata, oltre che dal codice civile, da norme sulla contabilità pubblica e sul sistema dei pagamenti; spesso è richiesto il perfezionamento presso l’amministrazione debitrice tramite notifica formale e accettazione, con annotazioni su piattaforme dedicate. Nelle operazioni di cessione in blocco di portafogli bancari, come quelle ex art. 58 del Testo Unico Bancario o nelle cartolarizzazioni, la legge consente che la notifica ai singoli debitori sia sostituita da forme di pubblicità legale, ad esempio la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nei registri, con contestuale comunicazione alle autorità di vigilanza; in questi casi il debitore è considerato informato per legge e il pagamento è dovuto al cessionario anche se non ha ricevuto una lettera individuale. Analogamente, per alcune cessioni di crediti agrari o commerciali possono valere discipline settoriali che derogano, per semplificazione, alla notifica individuale.
Occorre poi distinguere tra notifica a fini civilistici e profili di trattamento dei dati personali. La comunicazione al debitore di una cessione espone necessariamente alcuni suoi dati a un nuovo soggetto; la base giuridica è nella stessa esecuzione del contratto originario e nelle legittime ragioni di gestione del credito: non è necessario un nuovo consenso, ma è corretto informare il debitore dell’identità del cessionario anche sotto il profilo privacy, indicando chi sarà il nuovo titolare del trattamento, per quali finalità e quali canali potrà usare il debitore per esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, opposizione o reclamo. Le informative al momento della stipula originaria dei contratti includono di solito una clausola che anticipa la possibilità di cessione del credito a terzi; questa previsione agevola la legittimità del flusso di dati, ma non esonera dall’obbligo di notifica civilistica.
La notifica va tenuta distinta dall’accettazione della cessione da parte del debitore. Quest’ultimo non è chiamato a “consentire” l’operazione: la cessione è efficace anche senza il suo consenso. Tuttavia, se il debitore, dopo aver ricevuto comunicazione, dichiara espressamente di accettare la cessione con scrittura avente data certa, quell’accettazione produce gli stessi effetti della notifica, consolidando la prova dell’avvenuta conoscenza. In alcune operazioni strutturate si preferisce raccogliere un’accettazione esplicita, soprattutto quando le parti intendono introdurre modifiche alle modalità di pagamento o altri profili accessori del rapporto.
Gli errori di impostazione della notifica possono creare problemi. Una comunicazione che non consenta di identificare con certezza il credito, o che confonda crediti diversi, può essere contestata dal debitore, che eccepisce di non sapere a quale rapporto si riferisca la cessione. Una comunicazione inviata a un indirizzo errato o a un domicilio non più attuale rischia di non produrre effetti: se il creditore dispone di recapiti aggiornati grazie all’anagrafe contrattuale o ai canali digitali già in uso, è tenuto a usarli con diligenza. Anche la tempistica conta: una notifica inviata a ridosso di azioni esecutive deve essere coerente con il contenuto degli atti, perché il soggetto che promuove il recupero coattivo deve legittimarsi come titolare del credito, producendo contratto di cessione e prova della notifica o dell’accettazione.
Sul piano pratico la scrittura di una notifica efficace richiede alcuni accorgimenti semplici. È utile sintetizzare, nelle prime righe, che la comunicazione ha ad oggetto la cessione del credito, indicare il debitore per nome e il rapporto in modo riconoscibile, dichiarare che a seguito dell’accordo di cessione stipulato in una certa data il credito è stato trasferito al cessionario, invitare il debitore a effettuare d’ora in avanti i pagamenti unicamente nelle modalità e sui conti indicati dal nuovo creditore, precisare eventuali coordinate bancarie aggiornate e ricordare che tutti i diritti e le garanzie previsti nel contratto originario restano invariati salvo diversa pattuizione. È consigliabile concludere indicando un recapito per chiarimenti e specificando che la presente vale anche come informativa ai fini del trattamento dei dati personali, richiamando l’informativa dettagliata disponibile sui canali del cessionario.
Esempio Notifica Cessione del Credito
Oggetto: Notifica della cessione di credito.
Vi comunichiamo che, con atto del […], [soggetto responsabile] – che ad ogni buon fine sottoscrive la presente – ha ceduto a [ cessionario…] tutti i propri crediti nei Vostri confronti derivanti dalla Convenzione (elencare eventuali ulteriori convenzioni) n. […] stipulata il […], qui allegata in copia, relativa all’assegnazione della tariffa incentivante ai sensi della normativa vigente.
Vi preghiamo, pertanto, di effettuare direttamente al cessionario […] il pagamento di tutto quanto da Voi dovuto al predetto cedente a titolo di tariffa incentivante in virtù della Convenzione di cui sopra.
Distinti saluti.
[luogo e data]
Firma Cedente
Firma Cessionario
Modello Notifica Cessione del Credito
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile notifica cessione del credito Word da scaricare.