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Aggiornato il 28 Ottobre 2025

Fac Simile Cessione del Credito – e Modello

In questa guida mettiamo a disposizione un modello di cessione del credito.

Cessione del Credito Pro Soluto e Pro Solvendo

In Italia la cessione del credito è il contratto con cui il creditore trasferisce a un terzo, a titolo oneroso o gratuito, il proprio diritto di credito verso il debitore. La disciplina, contenuta negli articoli 1260–1267 del codice civile, consente la cedibilità di tutti i crediti presenti e futuri, salvo che siano strettamente personali, abbiano natura intuitu personae, siano dichiarati incedibili dalla legge o da un patto contrattuale opponibile. Il trasferimento non richiede il consenso del debitore ceduto, ma diventa efficace nei suoi confronti solo quando gli viene notificato o quando egli lo accetta con atto avente data certa. Dal momento in cui la cessione è opponibile, i pagamenti validamente eseguibili sono soltanto quelli al cessionario; se il debitore paga in buona fede al cedente prima della notifica o dell’accettazione, è liberato. In caso di doppia cessione prevale il cessionario che per primo ha notificato o ha ottenuto l’accettazione con data certa, a tutela dell’affidamento del debitore.

La forma è libera, ma l’esigenza probatoria e l’opponibilità a terzi rendono prudente stipulare per iscritto con data certa. Insieme al credito passano gli accessori e le garanzie, comprese le ipoteche e i privilegi, nonché gli interessi maturandi e le azioni connesse, salvo patto contrario e salvi i diritti dei terzi già acquisiti. Il debitore mantiene il potere di opporre al cessionario tutte le eccezioni fondate sul rapporto originario e quelle sorte prima che la cessione gli fosse notificata o accettata; non può invece opporre patti con il cedente successivi alla notifica che pregiudichino il cessionario. La presenza di pignoramenti, sequestri o vincoli sul credito impone di rispettare l’ordine dei gravami: una cessione successiva a un pignoramento notificato non prevale sul vincolo esecutivo e il cessionario subentra nella posizione compressa dal provvedimento.

Sul piano dei rapporti tra cedente e cessionario, il primo garantisce l’esistenza del credito al tempo della cessione, ma non la solvibilità del debitore, a meno che non assuma specificamente tale rischio. Nella prassi si distinguono le cessioni pro solvendo, in cui il cedente resta responsabile se il debitore non paga, e le cessioni pro soluto, in cui il rischio d’insolvenza passa integralmente al cessionario e il cedente risponde solo di evizione, cioè dell’inesistenza o invalidità del credito ceduto. È essenziale definire nel contratto prezzo, data di efficacia, perimetro degli accessori, garanzie prestate, ripartizione delle spese e regime dell’eventuale regressione. Per i crediti futuri occorre individuare criteri seri e determinabili di identificazione; quando maturano, si trasferiscono automaticamente se rientrano nella categoria pattuita e non sono vietati.

Nell’operatività bancaria e finanziaria la cessione è frequente. Le banche possono cedere in blocco portafogli di crediti ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che sostituisce la notifica individuale e rende l’operazione opponibile ai debitori; nel factoring l’impresa cede crediti commerciali presenti o futuri a una società che anticipa liquidità e curerà l’incasso, con o senza garanzia del rischio d’insolvenza a seconda della formula. Anche nei contratti tra privati la cessione è uno strumento per monetizzare un credito o trasferirlo in garanzia: il pegno su crediti o la cessione a scopo di garanzia devono essere strutturati in modo da assicurare la tracciabilità dei flussi e la separazione dagli altri beni, rispettando le regole di opponibilità e le eventuali norme di settore.

Dal punto di vista della protezione dei dati personali, la comunicazione al cessionario delle informazioni sul debitore trova base giuridica nell’adempimento contrattuale o nel legittimo interesse alla circolazione del credito; resta l’obbligo di informativa, quantomeno al momento del primo contatto utile, e di limitazione ai dati pertinenti e non eccedenti. In presenza di crediti deteriorati o operazioni su larga scala, si applicano anche i presidi antiriciclaggio, con verifica dell’identità delle controparti e tracciamento delle provviste. Sul piano fiscale, i corrispettivi e le eventuali plus/minusvalenze del cedente seguono le regole del reddito d’impresa o diverso a seconda del soggetto; gli incassi del cessionario sono trattati come rimborso del costo d’acquisto e rendimento, con le specificità dei soggetti vigilati.

Operativamente conviene che il contratto identifichi con precisione il credito (titolo, importo, scadenza, debitore, eventuali garanzie), disciplini la decorrenza degli interessi, specifichi se la cessione è pro solvendo o pro soluto e preveda l’obbligo del cedente di consegnare i documenti probatori e di cooperare alla notifica. La notifica al debitore, preferibilmente tramite PEC o raccomandata con prova di ricezione, evita contestazioni sul soggetto legittimato a incassare e riduce il rischio di pagamenti liberatori al cedente. Se il contratto che ha generato il credito contiene un divieto di cessione, occorre verificarne l’opponibilità: tra privati, il divieto pattizio impedisce la cessione solo se il debitore lo può far valere e se il cessionario ne era a conoscenza; nei rapporti con la Pubblica Amministrazione valgono regole speciali che spesso consentono la cessione con particolari formalità. Quando il credito è contestato o condizionato, il cessionario deve valutare attentamente le eccezioni potenziali e il rischio di inesigibilità, anche richiedendo garanzie o adeguando il prezzo.

In caso di inadempimenti o frizioni, il cessionario può agire giudizialmente contro il debitore con gli stessi strumenti del cedente, potendo far valere il titolo originario o il contratto di cessione se idoneo a provare la titolarità del credito; il debitore potrà eccepire nullità, annullabilità, inesatto adempimento o compensazione maturata prima della notifica. Tra cedente e cessionario, controversie su garanzie, evizione o regolazioni economiche si risolvono secondo il contratto e, in mancanza, secondo le regole codicistiche. Una gestione accorta della fase precontrattuale, con due diligence sul credito e pattuizioni chiare su rischi e responsabilità, riduce sensibilmente il contenzioso.

Esempio di Cessione del Credito Pro Soluto e Pro Solvendo

Modello di Cessione del Credito – Pro Soluto

Tra
Cedente: __________, C.F./P.IVA __________, con sede/indirizzo in __________, PEC __________, rappresentato da __________ in qualità di __________
e
Cessionario: __________, C.F./P.IVA __________, con sede/indirizzo in __________, PEC __________, rappresentato da __________ in qualità di __________

premesso che il Cedente vanta verso Debitore Ceduto: __________, C.F./P.IVA __________, con sede/indirizzo in __________, un credito certo, liquido ed esigibile (o futuro/condizionato se del caso) derivante da __________, fattura/contratto n. __________ del __________, per l’importo di € __________ oltre accessori,

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto
Il Cedente cede e trasferisce al Cessionario, che accetta, pro soluto, il credito meglio descritto in premessa per capitale pari a € __________, oltre interessi da __________ e ogni accessorio, nonché i relativi privilegi/garanzie, inclusi __________, salvo diritti di terzi già opponibili.

Art. 2 – Prezzo e pagamento
Il corrispettivo della cessione è convenuto in € __________, che il Cessionario corrisponderà al Cedente con bonifico su IBAN __________ entro il __________, salvo diversa pattuizione scritta. Eventuali aggiustamenti prezzo in funzione di incassi/contestazioni saranno regolati secondo il seguente meccanismo: __________.

Art. 3 – Pro Soluto e garanzie del Cedente
La cessione avviene pro soluto: il rischio d’insolvenza del Debitore Ceduto è integralmente trasferito al Cessionario. Il Cedente garantisce esclusivamente l’esistenza, la titolarità e la libera cedibilità del credito alla data odierna, nonché la consegna dei documenti probatori. È esclusa ogni garanzia di solvibilità del Debitore Ceduto, restando dovuta solo la garanzia per evizione ai sensi di legge.

Art. 4 – Consegna documenti e cooperazione
Il Cedente consegna al Cessionario copia conforme dei titoli e dei documenti giustificativi del credito (contratti, ordini, DDT, fatture, estratti, garanzie) entro il __________ e si impegna a ogni atto necessario per la piena efficacia e opponibilità della cessione, ivi inclusa la collaborazione per la notifica/accettazione.

Art. 5 – Opponibilità al Debitore
Le parti convengono che la cessione diverrà opponibile al Debitore Ceduto con notifica a mezzo PEC/Raccomandata A/R all’indirizzo __________ ovvero mediante accettazione con data certa. Fino a tale momento restano liberatori i pagamenti effettuati in buona fede al Cedente.

Art. 6 – Eccezioni del Debitore
Resta inteso che il Debitore Ceduto potrà opporre al Cessionario le eccezioni fondate sul rapporto originario e quelle sorte prima della notifica/accettazione. Il Cedente dichiara che allo stato non gli risultano eccezioni o contestazioni diverse da __________.

Art. 7 – Trattamento dati e A.M.L.
Le parti si danno reciprocamente informativa ai sensi del Reg. (UE) 2016/679. Il trasferimento dei dati del Debitore Ceduto avviene per finalità connesse alla cessione; il Cessionario assicura misure adeguate. Ove applicabile, le parti dichiarano di aver adempiuto agli obblighi antiriciclaggio. Referente privacy: __________.

Art. 8 – Spese e imposte
Spese di stipula e notifiche a carico di __________. Imposte secondo legge a carico di __________.

Art. 9 – Legge applicabile e foro
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Foro esclusivo: __________. Domicilio eletto ai fini delle comunicazioni: __________.

Luogo __________, data __________

Il Cedente ______________________
Il Cessionario ______________________

Allegati: Elenco documenti del credito (), coordinate pagamento (), eventuali garanzie (__________).

Modello di Cessione del Credito – Pro Solvendo

Tra
Cedente: __________, C.F./P.IVA __________, con sede/indirizzo in __________, PEC __________, rappresentato da __________ in qualità di __________
e
Cessionario: __________, C.F./P.IVA __________, con sede/indirizzo in __________, PEC __________, rappresentato da __________ in qualità di __________

premesso che il Cedente vanta verso Debitore Ceduto: __________ un credito come da contratto/fattura n. __________ del __________ per € __________ oltre accessori,

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto
Il Cedente cede e trasferisce al Cessionario, che accetta, pro solvendo, il credito meglio descritto in premessa, con accessori, interessi, privilegi e garanzie, salvo diritti di terzi già costituiti.

Art. 2 – Prezzo e modalità
Il prezzo della cessione è fissato in € __________, da corrispondersi con bonifico su IBAN __________ entro il __________. Il pagamento del prezzo non comporta assunzione del rischio d’insolvenza del Debitore Ceduto da parte del Cessionario, secondo quanto segue.

Art. 3 – Pro Solvendo, garanzia di buon fine e regresso/riacquisto
La cessione avviene pro solvendo: il Cedente garantisce il buon fine dell’incasso. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, da parte del Debitore Ceduto entro il __________ (o entro __________ giorni dalla scadenza originaria), e previa infruttuosa escussione nei limiti di legge o presentazione di documentazione di mancato pagamento/insolvenza, il Cessionario potrà:
a) esercitare il regresso chiedendo al Cedente il pagamento di € __________ pari al non incassato, oltre interessi da __________; oppure
b) esigere il riacquisto del credito da parte del Cedente al prezzo di € __________, con contestuale ritrasferimento del credito e dei relativi documenti.
È fatto salvo il risarcimento del maggior danno se pattuito: __________.

Art. 4 – Obblighi del Cedente
Il Cedente garantisce l’esistenza, la titolarità, la libera cedibilità del credito e si obbliga a: consegnare i documenti probatori entro il __________; informare senza ritardo il Cessionario di contestazioni/compensazioni del Debitore Ceduto; prestare assistenza nelle azioni di recupero, comprese eventuali dichiarazioni testimoniali o conferme di saldo.

Art. 5 – Notifica/accettazione
La cessione diventa opponibile al Debitore Ceduto con notifica a mezzo PEC/Raccomandata A/R all’indirizzo __________, ovvero mediante accettazione con data certa. I pagamenti successivi alla notifica dovranno essere effettuati esclusivamente al Cessionario su IBAN __________; quelli anteriori, se in buona fede al Cedente, sono liberatori.

Art. 6 – Gestione incassi e riparti
Gli incassi relativi al credito, qualunque sia il soggetto che li percepisce, saranno imputati come segue: prioritariamente a spese di recupero documentate, quindi a interessi, quindi a capitale. Le somme incassate dal Cedente dopo la cessione dovranno essere riversate entro giorni __________ al Cessionario, con rendiconto a __________.

Art. 7 – Spese, imposte, responsabilità
Spese di stipula e notifica a carico di __________. Imposte secondo legge a carico di __________. Resta inteso che la responsabilità del Cedente per insolvenza del Debitore Ceduto è limitata nei termini di cui all’art. 3; restano ferme le ordinarie garanzie per evizione.

Art. 8 – Dati personali e A.M.L.
Trasferimento dati e adempimenti antiriciclaggio come da informativa scambiata tra le parti. Referenti: __________.

Art. 9 – Legge applicabile e foro
Legge italiana; foro esclusivo: __________. Domicilio eletto: __________.

Luogo __________, data __________

Il Cedente ______________________
Il Cessionario ______________________

Allegati: Elenco documenti (), piano scadenze (), fac-simile notifica (), eventuali garanzie accessorie del Cedente a supporto del pro solvendo (fideiussione/deposito cauzionale) ().

Fac Simile Cessione del Credito Pro Soluto e Pro Solvendo

Di seguito viene messo un fac simile cessione del credito pro soluto e un modello cessione del credito pro solvendo.

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Fac Simile Cessione del Credito Pro Soluto

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