Il modello di pagamento unificato, ovvero il Modello F24, è stato di recente modificato, sia nella versione F24, sia nella versione F24 Accise, sia nella versione F24 Semplificato.
Le modifiche introdotte dal provvedimento del 19 giugno 2013, sono reperibili sui modelli di versamento che si trovano sul sito della Agenzia delle Entrate, all’indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f24/modello+e+istruzioni+f24/indice+modello+f24.
Risulta essere importante ricordare che, anche se esistono numerosi modelli online, quello reperibile sul sito della agenzia delle Entrate è sempre l’ultimo modello F24 valido.
In generale, il Modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, non importa se titolari o meno di Partita IVA, per il versamento di tributi, contributi, premi.
Il nome di Modello Unificato deriva infatti dalla particolare caratteristica di questo modello di pagamento, di contenere ed effettuare il pagamento di diverse tipologie di imposte utilizzando un unico modello, che potrà ovviamente quindi anche contenere eventuali compensazioni. derivanti da crediti vantati dal contribuente.
L’elenco dei versamenti, o delle compensazioni, per cui deve essere utilizzato il modello unificato è abbastanza lungo.
Vanno versate con il modello F24 le imposte sui redditi, le ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capital, l’IVA, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’Irap e dell’Iva, quelle sostitutive sulle vendite immobiliari, le imposte sostitutive diverse, come ad esempio le imposte su giochi e scommesse, l’IRAP, le addizionali comunali e regionali dell’IRPEF, le accise, le imposte di consumo e di fabbricazione, i contributi e premi Inail, Enpals ed Inpgi, i diritti camerali, gli interessi,IMU ed ICI, tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta, Tarsu, Tosap, per i Comuni che hanno una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, i canoni di locazione Inpdap, alcuni tipi di proventi derivanti dall’uso dei beni demaniali e del Patrimonio dello Stato, le sanzioni.
In aggiunta, vanno versate tute le somme, comprese di interessi e sanzioni, dovute in caso di autoliquidazione da dichiarazioni, ravvedimento, controllo documentale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione di sanzioni, istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale.