In questa pagina vi offriamo un fac simile di un accordo tra le parti, un documento fondamentale per garantire una chiara comprensione e un consenso reciproco su un determinato accordo o contratto. Questo modello può essere utilizzato per una serie di situazioni, dall’accordo commerciale alla risoluzione di dispute, e può essere facilmente personalizzato per adattarsi alle vostre esigenze specifiche. Il nostro fac simile è disponibile sia in formato Word che PDF, per facilitare il download e la modifica.
A cosa serve il modello accordo tra le parti
In diritto civile italiano, quando si parla di “accordo tra le parti” si sta toccando il centro del sistema: quasi tutte le obbligazioni nascono proprio da un accordo. Giuridicamente l’accordo è l’incontro tra proposta e accettazione, cioè il momento in cui le volontà dei soggetti si incontrano e danno vita a un contratto ai sensi dell’articolo 1321 del codice civile. Non è quindi una formula magica, ma il modo con cui le parti, liberamente, regolano i loro interessi entro i limiti fissati dalla legge.
Perché un accordo sia giuridicamente valido servono alcuni ingredienti di base. Le parti devono avere capacità di agire; la volontà deve essere libera e non viziata da errore essenziale, violenza o dolo, altrimenti l’accordo può essere annullato. Devono poi esserci un oggetto possibile, lecito e determinato o determinabile e una causa lecita, cioè una funzione economico-sociale non contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Se uno di questi pilastri manca, l’accordo rischia di essere nullo o annullabile, anche se tutte le parti erano “d’accordo” sul piano di fatto. È un aspetto importante: la pura volontà non basta se punta a risultati vietati (per esempio patti usurari, accordi fraudolenti verso i creditori, intese su comportamenti penalmente rilevanti).
Molto spesso, però, nella pratica si parla di accordo tra le parti in senso più specifico, cioè come intesa che serve a sistemare o modificare un rapporto già esistente, magari conflittuale. In questo senso l’accordo può assumere la forma della transazione ex art. 1965 c.c., quando le parti, facendo reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o prevenendo una lite futura. La transazione ha un peso particolare: fa venir meno la controversia sul punto regolato e, salvo casi di nullità o annullamento, non può essere rimessa in discussione se non per vizi del consenso o per cause espressamente previste (ad esempio l’esistenza di un titolo ignoto al momento dell’accordo e non compreso nella volontà delle parti). Firmare un accordo transattivo è, di fatto, “chiudere il fascicolo” su quella lite, perciò va fatto con contezza delle rinunce che si stanno accettando.
L’accordo tra le parti può anche intervenire dentro un processo in corso. Nel processo civile è possibile raggiungere una conciliazione giudiziale: le parti, davanti al giudice, dichiarano di aver trovato un’intesa e il giudice la recepisce in un verbale di conciliazione che ha valore di titolo esecutivo. In altri casi le parti stipulano un accordo stragiudiziale a processo già iniziato e poi chiedono al giudice una pronuncia di cessazione della materia del contendere, talvolta omologando l’accordo se la legge lo prevede (per esempio in certe materie di famiglia o lavoro). Esistono anche forme “speciali” di accordo assistito, come la negoziazione assistita obbligatoria in alcune controversie, in cui le parti, con l’aiuto degli avvocati, raggiungono un’intesa che può essere resa esecutiva.
Sul piano formale, la regola generale è quella della libertà di forma: l’accordo può essere anche verbale, salvo che la legge richieda una forma particolare “ad substantiam” (come per immobili, donazioni, alcune garanzie). Però, ogni volta che si tratta di accordi che definiscono liti, modificano rapporti importanti o devono essere usati come prova o titolo esecutivo, la forma scritta diventa quasi inevitabile. Un accordo scritto, datato e sottoscritto, magari con firme autenticate o con l’intervento di avvocati o notaio, dà certezza al contenuto e riduce lo spazio per discussioni future su “che cosa ci eravamo detti”.
È importante distinguere l’accordo che crea un nuovo rapporto da quello che modifica o estingue un rapporto esistente. Le parti possono, in linea di principio, rinegoziare condizioni contrattuali, sciogliere consensualmente un contratto (mutuo dissenso), novare un’obbligazione sostituendola con un’altra. In tutti questi casi, però, l’accordo successivo deve rispettare i medesimi requisiti di validità del contratto originario e non può violare i diritti indisponibili (si pensi, ad esempio, a certe tutele del lavoratore o del consumatore, dove la possibilità di rinunciare a diritti è limitata o subordinata a forme di controllo). In ambito lavoristico, ad esempio, numerose rinunce e transazioni su diritti del lavoratore sono valide solo se fatte in sedi protette (ispettorato del lavoro, sedi sindacali, commissioni di certificazione).
Nelle controversie civili e commerciali, l’accordo tra le parti è anche il risultato tipico di percorsi di mediazione o ADR. La mediazione civile e commerciale prevede che, se le parti arrivano a un accordo davanti al mediatore, venga redatto un verbale che può essere omologato dal tribunale e acquisire efficacia esecutiva. Qui l’accordo è insieme un contratto e un “pezzo” del procedimento di mediazione: deve rispettare i vincoli di legge sulla mediabilità della controversia e, in certi casi, le norme inderogabili che governano la materia (per esempio la disciplina dei diritti reali, dei diritti dei minori, dei crediti fiscali).
Un’altra dimensione rilevante è quella delle clausole contrattuali che lasciano spazio ad accordi successivi. Molti contratti prevedono che certe condizioni possano essere modificate “per accordo scritto tra le parti” o che determinati aspetti saranno definiti in un secondo momento con intese integrative. Anche questi accordi integrativi, se incisi su elementi essenziali, assumono il valore di veri e propri contratti, con tutte le conseguenze del caso. Non basta una mail vaga o una telefonata: se il contratto richiede forma scritta per le modifiche, qualsiasi accordo difforme rischia di restare sul piano della moral suasion, non dei diritti azionabili.
Dal punto di vista probatorio, l’accordo tra le parti può essere un elemento decisivo anche quando non ha la struttura formale di un contratto completo. Scambi di mail, messaggi, file firmati elettronicamente possono documentare intese su punti specifici, riconoscimenti di debito, concessioni parziali. In un contenzioso, questi scambi possono essere valorizzati come confessioni stragiudiziali o principi di prova scritti. Di contro, chi vuole mantenere aperta una trattativa senza vincolarsi troppo dovrebbe usare formule che chiariscano il carattere “non vincolante” di certe proposte, finché non si arrivi a un testo di accordo definitivo sottoscritto.
Sul piano pratico, una guida legale all’accordo tra le parti ruota sempre attorno ad alcune domande chiave: che cosa vogliamo regolare? Quali obblighi reciproci stiamo creando, modificando o estinguendo? Ci sono diritti non disponibili o norme imperative in gioco? Serve o no un titolo esecutivo? Chi redige il testo e in quale forma lo si sottoscrive? Più queste domande trovano risposta chiara prima della firma, più l’accordo sarà uno strumento di pace contrattuale invece che l’anticamera di nuove liti.
Esempio accordo tra le parti
Accordo transattivo e rinuncia alle pretese
Luogo e data: [__________]
Parti
[Parte A], [dati anagrafici/commerciali], di seguito Parte A
[Parte B], [dati anagrafici/commerciali], di seguito Parte B
Premesse
a) Tra le Parti è insorta una controversia relativa a [descrizione sintetica].
b) Le Parti intendono definire bonariamente ogni reciproca pretesa.
Pattuizioni
Pagamento/adempimento: Parte A versa a Parte B l’importo di € [] entro il [] a mezzo [bonifico/assegno], IBAN [], causale [].
Obblighi ulteriori: [eventuali consegne, rimozioni, ripristini].
Rinuncia e quietanza: con il buon fine di cui al punto 1, ciascuna Parte dichiara nulla a pretendere per i fatti oggetto del presente accordo, con rinuncia espressa ad azioni e diritti connessi.
Riservatezza: i termini del presente accordo sono confidenziali.
Spese: ciascuna Parte sopporta le proprie spese; imposte e bolli secondo legge.
Foro/ADR: per ogni controversia residua è competente il Foro di [____] / ovvero le Parti ricorrono a mediazione presso [ente].
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma Parte A __________________ Firma Parte B __________________
Accordo di pagamento rateale (piano di rientro)
Luogo e data: [__________]
Parti
Creditore: [dati]
Debitore: [dati]
Premesse
a) Il Debitore riconosce di dovere al Creditore € [____] per [causa].
b) Le Parti convengono un piano di rientro.
Pattuizioni
Importo e rate: il Debitore versa € [] in [__] rate mensili da € [] ciascuna, scadenza il giorno [__] di ogni mese a partire dal [], IBAN [].
Mora/decadenza: in caso di ritardo oltre [] giorni si applicano interessi al []% annuo; al mancato pagamento di n. [__] rate, anche non consecutive, il Debitore decade dal beneficio del termine e l’intero residuo diviene esigibile.
Garanzie: [eventuali garanti, cambiali, pegni, trattenute].
Quietanza e saldo: a saldo integrale il Creditore rilascerà quietanza liberatoria.
Spese: a carico del Debitore quelle di incasso e comunicazioni, se anticipate.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma Creditore ________________ Firma Debitore ________________
Accordo di risoluzione consensuale di contratto
Luogo e data: [__________]
Parti
[Contraente 1], [dati]
[Contraente 2], [dati]
Premesse
a) Le Parti hanno stipulato in data [____] il contratto [descrizione].
b) Intendono risolverlo di comune accordo, definendo i reciproci rapporti.
Pattuizioni
Risoluzione: il contratto indicato è risolto consensualmente con effetto dal [____].
Restituzioni: [beni/chiavi/documenti] saranno restituiti entro il [____] con verbale di consegna.
Conguagli: [eventuali somme] saranno corrisposte entro il [____]; con il pagamento e le restituzioni le Parti si danno reciproca liberatoria.
Penali e rinunce: le Parti rinunciano ad applicare penali o pretese ulteriori, fatto salvo l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente accordo.
Riservatezza e non denigrazione: [clausola opzionale].
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma Contraente 1 _____________ Firma Contraente 2 _____________
Accordo di riservatezza (NDA) bilaterale
Luogo e data: [__________]
Parti
[Parte A], [dati]
[Parte B], [dati]
Oggetto e definizioni
Informazioni riservate: ogni informazione tecnica, commerciale, finanziaria scambiata tra le Parti in relazione a [progetto/oggetto] e contrassegnata come riservata o che, per natura, debba ritenersi tale.
Obblighi
2. Le Parti si impegnano a:
a) usare le Informazioni solo per [scopo];
b) mantenerle confidenziali e limitarne l’accesso al personale che ne abbia necessità, vincolato a pari obblighi;
c) non copiarle o divulgarle senza consenso scritto dell’altra Parte.
Eccezioni
3. L’obbligo non si applica a informazioni: già note; divenute pubbliche senza colpa; legittimamente ottenute da terzi; richieste da autorità (previo avviso, ove consentito).
Durata
4. Durata della confidenzialità: [__] anni dalla firma / dalla cessazione dei rapporti. Restituzione o distruzione dei materiali a semplice richiesta.
Varie
5. Nessuna licenza di diritti di proprietà intellettuale è concessa; foro competente [____].
Letto e sottoscritto.
Firma Parte A ________________ Firma Parte B ________________
Accordo di riparto spese e riparazioni (immobile/condominio/locazione)
Luogo e data: [__________]
Parti
[Parte 1], [dati]
[Parte 2], [dati]
[eventuale Parte 3], [dati]
Premesse
a) Sono necessari i lavori/forniture: [descrizione e preventivo n. ___ del ___].
b) Le Parti intendono definire riparto, tempi e responsabilità.
Pattuizioni
Lavori: affidamento a [impresa] per € [], tempi [], capitolato allegato A.
Riparto spese: [percentuali/cifre] a carico di [Parte 1], [Parte 2], [Parte 3]; modalità di pagamento [rate/termini/IBAN].
Coordinamento e accessi: referente lavori [nome], fasce orarie [], consegna cantiere [].
Garanzie e collaudo: a fine lavori collaudo congiunto entro [] giorni; eventuali vizi saranno contestati entro [] giorni e l’impresa provvederà in garanzia.
Inadempimento: in caso di mancato pagamento oltre [] giorni, interessi al []% e facoltà di rivalsa per la parte adempiente.
Allegati: preventivo, capitolato, planimetrie/foto, calendario lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma Parte 1 ________________ Firma Parte 2 ________________ Firma Parte 3 ________________
Fac simile accordo tra le parti editabile da scaricare
Questo documento fondamentale, che serve a delineare i diritti e i doveri di ogni soggetto coinvolto in una determinata transazione o attività, è essenziale per garantire una chiara comprensione e un’equa distribuzione delle responsabilità. Prenderemo in esame un esempio standard di questo modello, analizzandone le varie sezioni e spiegando come personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Infine, forniremo un modello di accordo tra le parti in formato Word e PDF, che potrete scaricare e utilizzare come punto di partenza per la creazione del vostro documento personalizzato.