L’ usucapione è il diritto che si acquista per il trascorrere del tempo accompagnato da una attività come il possesso svolta da un soggetto su un bene su cui grava un diritto reale altrui, è come se il possessore assorbisse il diritto reale altrui, quando il suo titolare non lo fa valere entro un certo periodo periodo stabilito per legge.
Per fare un esempio, soggetto A, proprietario di un terreno, lascia in coltivazione al soggetto B senza mai fare valere il suo diritto di proprietà. Dopo un certo periodo il soggetto B acquisisce il diritto di proprietà.
Chiaramente l’usucapione è prevista e regolamentata dal Codice Civile e all’art. 1159 bis si stabilisce che per i fondi rustici con fabbricati situati in terreni montani o con redditi molto bassi, si può acquisire il diritto di usucapione dopo 15 anni di uso continuativo, a fronte dei 20 anni stabiliti per gli altri beni immobili.
Durante questo periodo previsto per legge, per poter far valere l’usucapione, un soggetto deve essersi comportato come se fosse il vero proprietario, alla luce del sole in modo pubblico davanti alla comunità. Quindi se un senzatetto va a rifugiarsi di notte in una casa abbandonata senza farsi notare, non potrà mai fare valere il suo diritto.
Il possesso può iniziare anche in malafede, ovvero essendo a conoscenza che quel bene appartiene a qualcuno, ma non in modo violento o clandestino.
Di fatto l’usucapione vuole conferire certezza ai rapporti giuridici dando preferenza a chi si è occupato del bene anche senza esserne il vero proprietario, a volte anche per il bene della collettività e non solo del singolo, rispetto a chi lo possiede ma non se ne cura minimamente.
Chiaramente l’acquisto della proprietà va riconosciuto in un tribunale, presentando una domanda di riconoscimento per usucapione speciale.
Il giudice esaminerà i requisiti oggettivi e soggettivi del caso e deciderà in merito al riconoscimento dell’acquisto del diritto di proprietà sul bene in oggetto.