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Aggiornato il 17 Novembre 2025

Modulo Richiesta Ammissione al Passivo

In questa guida proponiamo un modulo di richiesta ammissione al passivo.

Richiesta Ammissione al Passivo

La richiesta di ammissione al passivo è il modo con cui un creditore chiede di essere riconosciuto nel procedimento concorsuale di un debitore insolvente, per poter partecipare alla distribuzione dell’attivo e far valere il proprio credito in parità con gli altri, secondo le regole delle cause di prelazione (ipoteche, privilegi, pegni) e delle graduazioni. Con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza la vecchia procedura di fallimento si chiama liquidazione giudiziale, ma la logica della domanda di ammissione al passivo è sostanzialmente la stessa.

L’atto con cui si chiede l’ammissione è l’istanza di insinuazione al passivo, che si deposita nel termine fissato dal tribunale con la sentenza che apre la liquidazione giudiziale (o altro concorsuale che preveda un accertamento del passivo). Il decreto di apertura indica il giudice delegato, il curatore e soprattutto la data dell’udienza di verifica dello stato passivo e il termine entro cui i creditori devono presentare le domande, di solito non meno di 30 giorni prima dell’udienza. Chi presenta la domanda entro questo termine partecipa alla prima verifica; chi arriva dopo può chiedere l’insinuazione tardiva, ma con regole e costi diversi e con il rischio di essere soddisfatto solo sulle ripartizioni successive.

Oggi la domanda di ammissione è, salvo rare eccezioni, un atto telematico. Va depositata nel fascicolo della procedura tramite il Processo Civile Telematico, con l’assistenza di un avvocato (o, per alcune procedure minori, con le modalità specifiche previste dal tribunale). L’istanza deve identificare in modo puntuale il creditore, la procedura (numero di R.G. e dati della sentenza), il credito vantato e la sua natura, indicando se si tratta di credito chirografario o assistito da prelazione (privilegio, pegno, ipoteca), se è in prededuzione (sorto in funzione o in occasione della procedura) o se si tratta di credito condizionato o futuro. È necessario indicare l’importo capitale, gli interessi maturati fino alla data di apertura della procedura, gli interessi successivi (quando dovuti), eventuali accessori e spese, e la causa giuridica del credito (ad esempio contratto di fornitura, finanziamento, canoni di locazione, risarcimento danni, emolumenti di lavoro).

La domanda non è una mera “dichiarazione”: deve essere documentata. Occorre allegare in formato digitale i titoli su cui il credito si fonda: contratti, fatture, ordini, ddt, estratti conto certificati, decreti ingiuntivi, sentenze, scritture private, buste paga, TFR, contratti collettivi, provvedimenti amministrativi, ogni documento utile a dimostrare l’esistenza e l’ammontare del credito. Per i crediti privilegiati è essenziale documentare la causa di prelazione, ad esempio allegando i contratti di pegno, i certificati ipotecari, gli atti di costituzione delle garanzie, eventuali iscrizioni o trascrizioni, le norme che attribuiscono il privilegio (per esempio per crediti di lavoro, tributi, IVA, imposte ipocatastali). In caso di credito da lavoro subordinato o parasubordinato, la domanda normalmente si fonda su contratti di lavoro, cedolini, CUD/CU, conteggi di fine rapporto e attestazioni di mancato pagamento; se c’è una sentenza o un decreto di condanna, va allegato anche quello.

Perché la domanda sia efficace, va calibrata anche sul grado di esigibilità del credito. Se si tratta di un credito già certo, liquido ed esigibile, la richiesta di ammissione a passivo ne chiederà l’integrale riconoscimento a quella data. Se, invece, il credito dipende da una condizione o da un giudizio pendente (per esempio una causa ancora in corso contro il debitore), lo si può insinuare come condizionato or sub iudice, allegando il fascicolo processuale e indicando lo stato del giudizio; in certi casi il giudice delegato può sospendere la decisione su quel credito in attesa dell’esito esterno, oppure ammetterlo con riserva. Non è necessario, per insinuarsi, che vi sia già un titolo giudiziale; la domanda serve proprio a far accertare il credito nell’ambito concorsuale, ma un titolo esecutivo o giudiziale rafforza molto la posizione perché riduce il margine di contestazione da parte del curatore.

La distinzione tra insinuazione tempestiva e tardiva ha implicazioni pratiche. I creditori tempestivi, che rispettano il termine fissato, partecipano sin dall’inizio all’accertamento del passivo e alle ripartizioni; i creditori che si insinuano dopo, ma prima che siano completate tutte le operazioni di riparto, possono ancora essere ammessi, ma sopportano una sanzione pari, di regola, alle spese provocate dalla loro tardiva partecipazione e possono essere esclusi dalle ripartizioni già effettuate. Più si tarda, minore è la probabilità di trovare risorse da distribuire. Perciò la prima regola pratica è monitorare le pubblicazioni (ad esempio sul Portale delle vendite pubbliche e sui siti dei tribunali) e, appena si viene a conoscenza dell’apertura della procedura, contattare il curatore o un legale per impostare la domanda.

Il contenuto giuridico della domanda è importante anche per il curatore, che su quella base formula l’elenco dei crediti ammessi, esclusi o ammessi con riserva da sottoporre al giudice delegato. Dopo il deposito delle domande, il curatore le esamina, chiede eventuali integrazioni, acquisisce dati dal debitore e da terzi (agenzie fiscali, INPS, contabilità interne) e redige il progetto di stato passivo. Nella udienza di verifica, il giudice delegato, sentiti il curatore e i creditori presenti o rappresentati, decide su ciascuna domanda: può ammettere il credito per intero o in parte, escluderlo, ammetterlo in una diversa collocazione (ad esempio chirografario invece che privilegiato), oppure ammetterlo con riserva. Le decisioni vengono poi raccolte in un decreto di esecutività dello stato passivo, che si può impugnare con ricorsi specifici (opposizione allo stato passivo, impugnazione o revocazione, a seconda della posizione del creditore e del tipo di contestazione) entro termini molto brevi.

La domanda di ammissione al passivo, quindi, va scritta con grande chiarezza. Va spiegato in modo comprensibile da dove nasce il credito, come si calcola l’importo, perché spetta quella specifica collocazione (ad esempio credito di lavoro con privilegio generale sui mobili, credito ipotecario, credito chirografario da fornitura, credito prededucibile per spese legali utili alla procedura). È utile evitare sia genericità (“forniture varie”) sia rivendicazioni gonfiate; la prudenza paga: se il curatore trova tesi e documenti ragionevoli, ha meno motivi per contestare. Se il creditore è un ente pubblico (ad esempio Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) usa il proprio schema di insinuazione; se è un privato o una società, in genere si affida a un avvocato o a un consulente che conosca la prassi del tribunale competente.

Quando il credito deriva da un rapporto ancora non completamente esaurito (ad esempio una locazione dello stesso immobile che il curatore continua a utilizzare, o un contratto di fornitura che la procedura prosegue), la domanda di ammissione può riguardare il pregresso, mentre per i rapporti in corso le obbligazioni successive alla dichiarazione di liquidazione giudiziale generano crediti prededucibili, da trattare con canali separati rispetto all’accertamento del passivo storico. Anche in questi casi, però, vale la regola di mettere per iscritto e documentare tutto, perché la prededuzione non è automatica: va riconosciuta in quanto il credito è stato contratto in funzione o in occasione della procedura e ne è stato di utilità.

La domanda di ammissione non è l’unico momento in cui il creditore deve essere vigile. Dopo il decreto di esecutività dello stato passivo occorre verificare che la propria pretesa sia stata accolta esattamente come richiesto; se ci sono errori o esclusioni, i termini per reagire sono stretti e decorrono dalla comunicazione del decreto. Se il credito è stato ammesso, occorre seguire le comunicazioni del curatore sulle proposte di riparto; se ci sono accordi di ristrutturazione o concordati che prevedono falcidie o pagamenti dilazionati, il creditore è chiamato a esprimersi nei modi e tempi stabiliti dalla procedura.

Esempio Richiesta Ammissione al Passivo

TRIBUNALE DI …

Sezione …

RICORSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO ex art. 201 CCII

PROCEDURA N. …/ANNO …

PEC DELLA PROCEDURA: …

GIUDICE DELEGATO: Dott. …

CURATORE: Dott. …

PRIMA DATA DI UDIENZA DI STATO PASSIVO: …

 

Ill.mo Giudice Delegato

Il sottoscritto/a …, nato/a a … il …, con sede in …, via … n. …, C.F. …

oppure

Ragione sociale/Denominazione …, con sede legale in …, via …, n. …, P.IVA …/C.F. … in persona del legale rappresentante Dott./Dott.ssa/Avv. …

(eventualmente rappresentato e difeso dall’Avv. …, C.F., del Foro di … ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in …, via …. n. …, giusta procura a margine/calce al presente ricorso), dichiara di volere ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: …

Premesso

(esporre le ragioni di fatto e di diritto costituenti la ragione della domanda con la relativa indicazione della somma complessiva per cui si chiede l’insinuazione al passivo)

Che nei confronti di … è stata aperta la procedura di Liquidazione giudiziale con sentenza del …, emessa dal Tribunale di …;

Che l’istante risulta creditore della parte debitrice per l’importo complessivo pari ad euro …, come si rileva dalla documentazione allegata;

Che, nel dettaglio, il credito vantato dal ricorrente si riferisce a …, come risulta da …;

Che le coordinate bancarie dell’istante in cui ricevere i futuri pagamenti sono …/che il Giudice delegato ai sensi dell’art. 230, c. 1 CCII ha indicato che l’istante dovrà essere pagato con modalità diversa dall’accredito bancario, ossia …;

Che il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d’ipoteca.

Tutto ciò premesso l’istante

Chiede

l’ammissione allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata per la complessiva somma … oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge;

l’ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto è pari ad euro ….

In particolare:

a) in via chirografaria per euro …

Precisando che il proprio credito deriva da: …

b) in via privilegiata per euro …

Precisando che il proprio credito deriva da (indicare la norma di legge sulla quale il privilegio è fondato e descrivere il bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale): …

c) in via prededucibile per euro …

Precisando che il proprio credito deriva da: …

d) in via ipotecaria per euro …

Precisando che il proprio credito deriva da: …

e) in via pignoratizia per euro …

Precisando che il proprio credito deriva da: …

Si precisa, inoltre, che:

il ricorrente è disponibile/non è disponibile a ricoprire l’incarico di membro del Comitato dei creditori, il quale secondo quanto disciplinato nell’art. 138 CCII, dev’essere nominato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la procedura di Liquidazione giudiziale.

oppure

il ricorrente segnala il sig. … quale soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di membro del Comitato dei creditori, il quale secondo quanto disciplinato nell’art. 138 CCII, dev’essere nominato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la procedura di Liquidazione giudiziale.

Si allegano numero … documenti giustificativi come sotto elencati:

…

…

Con osservanza.

Luogo, data

…

Firma

…

 

***

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a …, C.F. … nato/a a … il … residente in … in via/piazza …

oppure

La società …, C.F. …, P.IVA …, con sede in …, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig …, C.F. …, nato a … il … con domicilio in …

DELEGO/A

L’Avv. …, C.F. … P.IVA …, con studio in …, Via … n. …. a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche di eventuale gravame, del presente giudizio, conferendogli ogni potere di legge, compreso quello di rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, farsi sostituire, nominare altri difensori o domiciliatari, chiedere misure cautelari, promuovere procedimenti esecutivi ed atti preliminari ad essi, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali e costituirsi. Eleggo domicilio presso lo studio del suddetto Avv. …

Luogo, data

…

Firma

…

Per autentica l’Avv. …

Allegare:

fotocopia di un documento di identità del delegante e del delegato.

Modulo Richiesta Ammissione al Passivo

Di seguito viene messo a disposizione un fac simile richiesta ammissione al passivo Word da scaricare.

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Modulo Richiesta Ammissione al Passivo

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Filed Under: Modelli e Fac Simile, Diritto

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