In questa guida è possibile trovare un modulo SDD bancario da scaricare.
SDD Bancario
L’SDD è un addebito diretto “SEPA” con cui il creditore, sulla base di un mandato, ordina alla banca del debitore di prelevare somme dal conto alla data concordata. Il presupposto giuridico è proprio il mandato SDD: un’autorizzazione che il debitore rilascia al creditore (non alla banca) e che legittima ogni addebito successivo finché non viene revocata. Il mandato è identificato in modo univoco dall’“Unique Mandate Reference” del creditore, abbinata al suo “Creditor Identifier” nazionale; questi due elementi formano la “chiave” del mandato nelle procedure interbancarie.
Prima di addebitare, il creditore deve informare il cliente con una “prenotifica” che riporta importo e data di scadenza: lo standard SEPA prevede che arrivi al più tardi 14 giorni di calendario prima, salvo diverso accordo con il debitore. La prenotifica serve proprio a consentire controlli e, se necessario, il rifiuto preventivo dell’addebito presso la propria banca.
Esistono due schemi SDD con effetti diversi sui diritti di rimborso: il “Core” (utilizzabile verso consumatori e imprese) e il “B2B” (riservato ai rapporti tra soggetti non consumatori). Nel Core il debitore può ottenere il rimborso “senza domande” entro 8 settimane dalla data di addebito; se l’addebito era non autorizzato, il termine si estende fino a 13 mesi. Nel B2B, invece, non è previsto il rimborso dopo il regolamento: la banca del debitore è tenuta a verificare l’esistenza del mandato prima di addebitare e, proprio perché il cliente non è un consumatore, il diritto di “ripensamento” non opera. Queste regole sono fissate nei Rulebook dello European Payments Council e ribadite anche nelle pagine divulgative ufficiali.
Oltre al rimborso a posteriori, il debitore conserva poteri “ex ante”: fino al giorno precedente il regolamento può revocare l’operazione, chiedere alla propria banca di rifiutare la singola riscossione o bloccare del tutto gli addebiti diretti, anche con liste di beneficiari ammessi (white list) o vietati (black list) e limiti di importo. Sono misure semplici ma decisive per evitare prelievi indesiderati o importi inattesi.
Dal lato operativo, gli SDD seguono finestre temporali e codici di esito standardizzati. Se mancano fondi, i dati sono errati o il mandato è scaduto/revocato, l’addebito può essere “ritornato” dal sistema nei pochi giorni bancari successivi al regolamento; i Rulebook definiscono tempi e motivazioni (le cosiddette “R-transactions”) e fissano che il debitore, nel Core, può comunque chiedere il rimborso entro otto settimane anche se l’addebito è stato tecnicamente eseguito.
La cornice legale generale è completata dalla PSD2, che disciplina i pagamenti non autorizzati e i profili di responsabilità, e dalle istruzioni educative–informative della Banca d’Italia, molto chiare su revoca, rimborso e strumenti di controllo a disposizione del cliente. In pratica: controllo degli estratti conto, uso della prenotifica e – se necessario – attivazione di blocchi e limiti tramite la banca restano le leve più efficaci per usare l’SDD in sicurezza.
Per chi incassa, la conformità passa da quattro pilastri: raccolta e conservazione dei mandati in forma verificabile; uso corretto di Creditor Identifier e riferimenti univoci; invio puntuale delle prenotifiche con importo/data; gestione diligente dei rimborsi e delle contestazioni secondo i termini di schema. Il rispetto di questi requisiti non è solo “buona pratica”, ma condizione per ridurre i ritorni, le penali operative e le contestazioni legali.
Modulo SDD Bancario PDF
Di seguito è disponibile un modulo SDD bancario.