Il Decreto Ministeriale n. 38 del 2008, recante specifiche in merito al riordino delle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti, siano gli stessi ubicati nei luoghi di lavoro che nelle abitazioni, ha introdotto l’obbligo di certificare la conformità degli impianti tecnologici rispetto quanto stabilito dal decreto stesso e dalla normativa nazionale in materia.
Questo significa che gli impianti tecnologici non solo dovranno corrispondere a quanto stabilito dalle leggi ma dovranno anche possedere una apposita dichiarazione, che vedremo ora chi dovrà rilasciarla, in che termini e in quali occasioni.
Per prima cosa individuiamo quali impianti tecnologici dovranno essere corredati da certificazione di Conformità Impianti Tecnologici: essi sono tutti gli impianti di utilizzazione, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione dell’energia elettrica nonché impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere. A questi si aggiungono gli impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere nonché gli impianti di riscaldamento, condizionamento, climatizzazione e refrigerazione di qualsiasi natura. Anche gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie dovranno essere certificati così come gli impianti di distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo e gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e simili. Infine anche le protezioni antincendio si considerano impianti tecnologici e dovranno quindi essere certificati.
Questo significa che se possediamo uno o più di tali impianti o andiamo a realizzarne uno, dovremo munirci di apposita certificazione che potrà essere rilasciato unicamente da un’impresa abilitata, ovvero che possiede una apposita certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio. Bisogna dunque sempre richiedere all’impresa, prima di iniziare i lavori, che dimostri il possesso di tale abilitazione, poiché in assenza di questa anche il committente verrà sanzionato con l’erogazione di una sanzione amministrativa.
La Dichiarazione di Conformità, noto anche come Certificato di Conformità, dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell’impresa incaricata e dovrà essere sottoscritta anche dal responsabile tecnico che possiede i requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 4 del citato Decreto Ministeriale, e il cui nome sarà indicato nell’attestato della Camera di Commercio.
Alla Dichiarazione di Conformità dovrà essere allegata la documentazione dell’impianto nonché quella dell’impresa stessa che ha eseguito i lavori. Per documentazione dell’impianto si intende una relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati, le eventuali dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa che ha eseguito i lavori e lo schema oppure il progetto dell’impianto, redatto da un professionista iscritto al proprio Collegio Professionale o Albo qualora l’impianto stesso superi i limiti dimensionali fissati dall’art. 5 del succitato Decreto Ministeriale.
Quale ulteriore obbligo, a carico del committente dei lavori, vi è quello di consegnare al distributore dell’energia elettrica, del gas naturale o dell’acqua una copia della Dichiarazione di Conformità, pena la sospensione della fornitura.
Per tutti gli impianti la cui data di realizzazione è compresa tra il 13 marzo 1990 e il 26 marzo 2008, invece, si deve redigere una dichiarazione di rispondenza e installare un dispositivo magneto-termico di protezione.
Non vi sono obblighi specifici, infine, per la ordinaria manutenzione degli impianti, cui può provvedere direttamente il proprietario oppure un tecnico, anche non abilitato.