Per scheda di trasporto si intende quel documento compilato dal committente, o in alternativa dal trasportatore, che deve viaggiare assieme alla merce quando il trasporto è affidato a terzi; sono infatti esclusi da questo obbligo i trasporti per conto proprio.
Questa scheda riepilogativa è regolata dalla legge italiana mediante il decreto legislativo 286/2005.
Tale normativa prevede che debbano essere presenti alcuni dati fondamentali, senza i quali la scheda stessa risulterebbe nulla. Non esiste in realtà un modello standard, tuttavia devono essere indicati
-Dati anagrafici compresa la Partita Iva del trasportatore.
-Dati anagrafici del Committente.
-Dati anagrafici del Caricatore.
-Tipologia, quantità e pesi della merce trasportata.
-Luogo di carico.
-Luogo di scarico.
-Data di compilazione.
-Dati anagrafici di chi ha effettivamente compilato la scheda.
-Firma, in nome e per conto del Committente.
La scheda presenterà inoltre, laddove ci fossero, indicazioni particolari sul trasporto o sulla consegna, o variazioni avvenute rispetto alle indicazioni originarie
Qualora ci fossero inesattezze o totale mancanza di questo importante documento di trasporto, qualora il vettore subisse dei controlli da parte delle autorità, è previsto addirittura il fermo del mezzo, con restituzione solo al momento della consegna della scheda di trasporto compilata in ogni sua parte. La multa può variare dai 600 euro ai 1800 euro.
Un caso particolare si può verificare quando sono presenti terzi trasportatori. In questo caso, sarà cura del vettore principale compilare la scheda con i dati relativi all’altro trasportatore, ricordandosi che la mancata indicazione di terze parti rende incompleta la scheda.