Per importi superiori alle 200 euro, la Legge 120 del 29 luglio 2010, e più precisamente l’articolo 202/bis, prevede che il contribuente possa pagare l’importo della multa rateizzato. Chi richiede la rateizzazione della somma deve essere titolare di un importo non superiore a poco più di 10.000 euro, ovvero versare in condizioni disagiate; se convive con altri familiari, questo reddito massimo riguarda tutti i componenti del nucleo, aumentato di mille euro circa per ognuno dei componenti. Per fare un esempio, se il soggetto 1 è sposato con il soggetto 2 e insieme vivono con due figli, il reddito massimo non deve superare i 13.627,64 euro, 10.628,16 + 1032,91*3.
Entro 30 giorni dalla notifica della violazione per la quale si deve pagare la multa, il contribuente può presentare l’istanza di rateazione. Entro e non oltre i 90 giorni, l’autorità competente deve dare una risposta, altrimenti l’istanza si intende respinta.
Le rate possono essere al massimo 12 per importi entro i duemila euro, ventiquattro fino a cinque mila euro, sessanta rate per importi che superano i 5.000 euro ed ogni rata non può essere inferiore ai 100 euro.
Questa rateazione prevede in ogni caso il versamento degli interessi dovuti.
Nel modello da presentare per l’istanza dovranno essere esposti in forma chiara tutti i dati del soggetto che richiede la rateizzazione della multa, tutti i dati della contravvenzione, ovvero la data dell’avvenimento, la data dell’accertamento e la data della notifica del verbale; deve quindi contenere il riferimento all’articolo 202-bis del C.d.S., così come modificato dalla Legge 120 del 29 luglio 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.
Deve inoltre riportare le generalità di chi ha emesso la contravvenzione e le circostanze; in allegato al modulo dovranno esserci una copia della contravvenzione e una di un documento di identità in corso di validità del soggetto che effettua ricorso.
Il modulo andrà intestato alla Prefettura, ufficio sanzioni amministrative, oppure alla giunta regionale, provinciale oppure al sindaco, in base a chi ha emesso la multa in oggetto, agenti della regione, provincia o comune.
Sul modulo si dovrà anche indicare la situazione disagiata del soggetto che richiede l’istanza.