In questa guida mettiamo a disposizione un modello di fattura avvocato.
Fattura Avvocato
Per un avvocato, la struttura della fattura dipende dal regime fiscale adottato. Nel regime ordinario la prestazione è soggetta a IVA e, quando il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista, PA, condominio), si applica la ritenuta d’acconto. Nel regime forfettario non si applicano né IVA né ritenuta, ma restano fermi il contributo integrativo del 4% alla Cassa Forense e, sopra una certa soglia, l’imposta di bollo da 2 euro. Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari; le specifiche tecniche del Sistema di Interscambio vengono aggiornate periodicamente.
Nel regime ordinario, la base imponibile comprende il compenso professionale pattuito, le eventuali spese non documentate/rimborsi imponibili e il contributo integrativo del 4% alla Cassa Forense (rivalsa previdenziale). Su tale base si applica l’IVA (aliquota ordinaria 22%), essendo la rivalsa previdenziale parte dell’imponibile IVA. Quando il cliente è sostituto d’imposta, si applica la ritenuta d’acconto del 20% calcolata sul compenso (di regola al netto delle spese documentate e al lordo delle spese forfetarie, se previste); il cliente trattiene la ritenuta e la versa allo Stato, pagando all’avvocato il netto fattura. Restano escluse dall’IVA le “anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972” sostenute in nome e per conto del cliente con idonea documentazione. Sulle fatture che recano importi non soggetti a IVA oltre 77,47 euro si applica l’imposta di bollo da 2 euro.
Nel forfettario la prestazione non sconta l’IVA e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto; in fattura si inserisce la dicitura che richiama l’art. 1, commi 54–89, della L. 190/2014 (“operazione senza applicazione dell’IVA…”) e l’esonero dalla ritenuta ai sensi del comma 67. Il contributo integrativo del 4% alla Cassa Forense va comunque esposto in fattura, perché dovuto “indipendentemente dal regime fiscale adottato”. Se l’importo non soggetto a IVA supera 77,47 euro è dovuta la marca da bollo da 2 euro (che può essere addebitata al cliente). Anche i forfettari devono emettere fattura elettronica.
Il 4% è un contributo integrativo dovuto alla Cassa Forense sul volume d’affari IVA (per i forfettari si fa riferimento ai corrispettivi che formerebbero il volume d’affari se soggetti a IVA) ed è normalmente addebitato al cliente in fattura come “rivalsa”. È dovuto a prescindere dall’incasso della rivalsa e non è deducibile dal reddito dell’avvocato perché non rimane a suo carico. Nei documenti della Cassa è chiarito che l’obbligo di esposizione/versamento vale anche per chi adotta il regime forfettario.
L’imposta di bollo da 2 euro si applica alle fatture (cartacee o elettroniche) che recano corrispettivi non assoggettati a IVA per importi superiori a 77,47 euro, salvo specifiche esclusioni previste dalla normativa; l’assolvimento avviene secondo le regole dell’e-fattura e l’onere è addebitabile al cliente.
Da gennaio 2025 è cambiato il trattamento di diversi rimborsi spese dei professionisti: alcune tipologie di rimborsi “analitici” non concorrono più al reddito del professionista ma, per simmetria, non sono deducibili; in via correlata, tali rimborsi non subiscono la ritenuta d’acconto. Resta invece la rilevanza ai fini IVA secondo le regole ordinarie quando il riaddebito integra una prestazione accessoria alla consulenza, e l’esclusione ex art. 15 DPR 633/1972 per le sole anticipazioni in nome e per conto con documentazione intestata al cliente. Prima di aggiornare i modelli di fattura conviene verificare con il proprio consulente la corretta classificazione delle spese da riaddebitare.
Fac Simile Fattura Avvocato
Di seguito è possibile trovare un fac simile fattura avvocato regime ordinario e un fac simile fattura avvocato regime forfettario.