In questa guida proponiamo invece un fac simile di dimissioni di un collaboratore domestico.

Dimissioni Collaboratore Domestico
Le dimissioni del collaboratore domestico seguono regole in parte diverse da quelle applicabili alla generalità dei lavoratori, perché il rapporto di lavoro domestico è disciplinato da norme speciali e dal Contratto Collettivo Nazionale per il lavoro domestico. Il primo chiarimento decisivo riguarda la forma: la procedura telematica obbligatoria prevista per le dimissioni ordinarie non si applica al lavoro domestico, quindi la cessazione avviene con una comunicazione scritta dal lavoratore al datore che manifesti in modo chiaro e inequivoco la volontà di recedere e indichi il giorno di decorrenza. È prudente consegnare la lettera a mano facendone sottoscrivere copia per ricevuta, oppure inviarla con mezzi che diano prova certa di consegna e data, come raccomandata o PEC, in modo da evitare discussioni su termini e conteggi.
Il secondo tassello è il preavviso. Nel lavoro domestico il preavviso esiste e la sua durata dipende dall’orario medio settimanale e dall’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Per i rapporti pari o superiori a venticinque ore settimanali il lavoratore che si dimette deve rispettare un preavviso più lungo rispetto ai rapporti a orario ridotto; superata una certa soglia di anzianità il preavviso si allunga ulteriormente. Se il collaboratore è in prova il recesso è immediato senza obbligo di preavviso; se il rapporto è a termine, la cessazione prima della scadenza è ammessa solo per giusta causa, altrimenti possono maturare responsabilità risarcitorie. Quando il preavviso non viene lavorato il datore di lavoro può trattenerne l’equivalente economico dal saldo delle competenze finali; quando invece è il datore a liberare in tutto o in parte il collaboratore dal lavorare il preavviso, l’importo residuo è dovuto come indennità sostitutiva. È buona pratica indicare nella lettera non solo la data di decorrenza delle dimissioni, ma anche se il preavviso sarà lavorato e fino a quando, così da sincronizzare consegne, turni e sostituzioni.
La giusta causa vale anche nel lavoro domestico. Se si verificano fatti di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, il collaboratore può dimettersi senza preavviso e non subire trattenute; la giurisprudenza riconosce, fra gli esempi tipici, il mancato pagamento reiterato della retribuzione, molestie, gravi violazioni di dignità o sicurezza. Dimissioni per giusta causa e dimissioni nel periodo protetto di maternità/paternità hanno ricadute anche sugli ammortizzatori: in caso di cessazione “involontaria” o equiparata la NASpI può spettare anche ai domestici, perché per questa categoria vengono versati contributi assicurativi; occorrono gli altri requisiti di legge e, per le dimissioni nel primo anno di vita del figlio, la convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che è richiesta per la validità dell’atto e per l’accesso alla tutela. Al di fuori di questi casi, le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI.
Il datore ha oneri amministrativi che non competono al lavoratore, ma che è utile conoscere per vigilare su una chiusura corretta. La cessazione del rapporto con il collaboratore domestico va comunicata all’INPS entro i termini previsti, con la data effettiva dell’ultimo giorno di lavoro; da quella comunicazione discendono la chiusura della posizione contributiva e l’allineamento dei versamenti. Il lavoratore ha diritto al pagamento di tutte le competenze maturate fino all’ultimo giorno: retribuzione, tredicesima e, se disciplinata dal contratto applicato, eventuali ulteriori mensilità pro quota, ferie e permessi residui monetizzati se non fruiti, trattamento di fine rapporto e, quando spettante, indennità sostitutiva del preavviso. Nei rapporti di convivenza i valori convenzionali di vitto e alloggio hanno rilievo nel computo di alcuni istituti e devono essere considerati secondo il contratto collettivo; la riconsegna dell’alloggio, delle chiavi e degli eventuali dispositivi o tesserini del datore deve essere coordinata con l’ultimo giorno di lavoro o con la fine del preavviso, evitando soluzioni di continuità che lascino il datore privo di presidio assistenziale senza preavviso effettivo.
La sostanza del rapporto prevale sulle etichette. Se il lavoro domestico è stato gestito con un orario di fatto diverso da quello formalmente dichiarato, i termini di preavviso si misurano sulla media effettiva delle ore; se negli ultimi mesi si sono accumulate ore straordinarie o cambi turni che hanno modificato in modo stabile la prestazione, conviene chiarire i conteggi con un prospetto condiviso per evitare contestazioni al saldo. In caso di malattia o infortunio durante il preavviso le parti possono concordare la sospensione e il differimento della cessazione; è opportuno però regolare per iscritto anche queste evenienze, perché gli effetti sul calendario incidono su famiglie che spesso organizzano assistenza e sostituzioni in base a date precise. L’uso delle ferie a copertura del preavviso richiede accordo: non è un diritto unilaterale di una delle parti; salvo intesa, le ferie servono per il recupero psico-fisico e non per surrogare il preavviso.
La correttezza formale agevola anche i profili di responsabilità. La lettera di dimissioni non deve contenere motivazioni, ma quando si invocano ragioni di giusta causa vale la pena di descriverle in modo sintetico e circostanziato e di allegare, se esistono, prove documentali, perché da quella qualificazione possono dipendere la spettanza della NASpI e l’esonero dal preavviso. Nei rapporti di cura con persone fragili, la comunicazione tempestiva consente al datore di attivare sostituzioni o servizi alternativi; ritardi o abbandoni possono comportare responsabilità potenziali, anche solo sul piano etico e deontologico, che il lavoratore attento evita gestendo il recesso con anticipo e con un passaggio di consegne minimo. Allo stesso modo il datore deve garantire l’ultimo pagamento in tempi rapidi e rilasciare documentazione utile, come la certificazione delle somme corrisposte nell’anno, perché il lavoratore possa regolare la propria posizione fiscale o contributiva.
Qualche attenzione specifica aiuta nei casi particolari. Per i rapporti a tempo determinato che si intendono chiudere prima della scadenza, l’unica via senza conseguenze è la giusta causa; altrimenti il datore può chiedere un risarcimento del danno parametrato al pregiudizio subito, anche trattenendo una quota sul TFR nei limiti consentiti. Per i rapporti con convivenza, oltre alla restituzione dell’alloggio, va regolata la riconsegna di effetti, badge, dispositivi e la cancellazione delle credenziali eventualmente rilasciate per la gestione domestica; l’accesso alla casa dopo la cessazione richiede sempre il consenso del datore e, in mancanza, può integrare condotte illecite. Se durante il rapporto sono state sostenute spese anticipate dal datore per conto del lavoratore (ad esempio permessi di soggiorno o visite mediche), è il contratto o un accordo separato a stabilire se e come possano essere riaddebitate o trattenute; in mancanza di pattuizioni chiare, è preferibile evitare trattenute unilaterali.
Esempio Dimissioni Collaboratore Domestico
OGGETTO: dimissioni volontarie (art. 2118 C.C.)
Con la seguente lettera comunico le mie dimissioni dalla mansione di collaboratore domestico per motivi personali.
Considerato il preavviso di n. _____ giorni, come da contratto, il rapporto di lavoro avrà termine il __/__/____ in cui cesseranno definitivamente le mie prestazioni lavorative.
Con la presente, Le porgo i miei più distinti saluti.
In fede,
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Fac Simile Lettera di Dimissioni Collaboratore Domestico
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile lettera di dimissioni collaboratore domestico Word da scaricare.