In questa guida è disponibile un fac simile contratto di telelavoro.
Caratteristiche del Contratto di Telelavoro
Il contratto di telelavoro, più che un “nuovo” tipo di contratto, è un normale rapporto di lavoro subordinato in cui cambia il modo in cui la prestazione viene resa: non più nei locali del datore, ma a distanza, in un luogo fisso diverso (tipicamente l’abitazione del lavoratore) tramite strumenti informatici e di comunicazione. Nel settore privato italiano il telelavoro non è disciplinato da una legge organica, ma soprattutto dall’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce l’accordo quadro europeo sul telelavoro del 2002, integrato poi dai vari contratti collettivi nazionali e aziendali.
È importante distinguere il telelavoro dal lavoro agile (smart working). Nel telelavoro la prestazione è svolta stabilmente in un luogo predeterminato esterno all’azienda, con un orario normalmente definito e una forte remotizzazione della postazione di ufficio. Nel lavoro agile, disciplinato dalla legge 81/2017, prevale l’assenza di vincoli di luogo e spesso una maggiore flessibilità temporale: la prestazione può alternarsi tra azienda e altri luoghi, con organizzazione per obiettivi.
Nel settore pubblico il telelavoro è previsto dalla legge 191/1998, che consente alle amministrazioni di avvalersi del lavoro a distanza a parità di salario, con norme attuative dettate da regolamenti e contrattazione, e si affianca al lavoro agile introdotto più di recente.
Dal punto di vista giuridico alcuni principi sono fermi. Il telelavoro è volontario: nasce da un accordo tra datore e lavoratore, che può essere inserito nel contratto di assunzione o in un successivo accordo individuale. L’accordo definisce che quella prestazione verrà resa a distanza in tutto o in parte, e può prevedere periodi di prova o sperimentazione, la possibilità di rientro in sede, la durata dell’assetto di telelavoro e le modalità di modifica. L’Accordo interconfederale chiarisce che il rifiuto del lavoratore di accettare il telelavoro non può costituire, di per sé, motivo di licenziamento.
Il contratto o l’accordo scritto dovrebbero individuare con precisione il luogo della prestazione (ad esempio l’abitazione indicata dal lavoratore), il regime di orario, le fasce di reperibilità, le modalità di collegamento, il trattamento economico e normativo, i mezzi di lavoro, le regole di controllo e le condizioni di sicurezza. Il telelavoratore ha diritto, a parità di mansioni e inquadramento, allo stesso trattamento economico e normativo di chi svolge la stessa attività nei locali aziendali: retribuzione, ferie, malattia, maternità, permessi, progressioni di carriera e accesso alla formazione devono essere equivalenti, salvo le differenze di fatto legate alla distanza.
Uno snodo centrale è quello degli strumenti di lavoro. Secondo gli standard europei e l’Accordo interconfederale, è normalmente il datore a fornire, installare e manutenere le apparecchiature necessarie al telelavoro, a farsi carico dei costi di connessione e a garantire che l’equipaggiamento sia idoneo sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati. Il contratto o gli accordi collettivi possono regolare diversamente la ripartizione delle spese, ma resta in capo al datore l’obbligo di garantire una postazione conforme alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, anche se ubicata presso il domicilio del lavoratore.
Sul piano della salute e sicurezza, il telelavoratore è tutelato come qualsiasi lavoratore subordinato. Il datore conserva tutti gli obblighi di valutazione dei rischi, informazione, formazione e sorveglianza previsti dal Testo Unico Sicurezza, adattandoli alle peculiarità della prestazione a distanza. Nella prassi, l’azienda effettua una valutazione della postazione domestica, anche tramite check-list e autodichiarazioni, fornisce istruzioni su ergonomia, illuminazione, pause e attrezzature, e può concordare accessi alla postazione per verifiche, nel rispetto della privacy e dell’inviolabilità del domicilio. Le regole di copertura assicurativa INAIL valgono anche per il telelavoro, nella misura in cui il rischio è connesso alla prestazione.
Il tema del controllo a distanza è particolarmente sensibile. Gli strumenti tecnologici usati per il telelavoro non possono essere trasformati in mezzi per un monitoraggio sistematico non autorizzato: si applicano le regole dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori e le indicazioni del Garante Privacy. Ciò significa che sistemi di logging, tracciamento accessi, monitoraggio del traffico dati o dei tempi di connessione devono avere una giustificazione organizzativa e di sicurezza e, quando rientrano nella nozione di controllo a distanza, richiedono accordo sindacale o autorizzazione ispettiva. In ogni caso il lavoratore deve essere informato in modo chiaro su quali dati vengono raccolti e per quali finalità.
Dal punto di vista organizzativo, nel contratto di telelavoro va chiarito come si articolano orario e tempi di riposo. Il telelavoro non è automaticamente “lavoro a qualsiasi ora”: si applicano le regole su durata massima giornaliera e settimanale, riposo giornaliero di 11 ore, riposi settimanali, straordinari. Le parti possono prevedere fasce orarie di presenza virtuale, finestre temporali in cui il lavoratore è reperibile e margini di flessibilità nella distribuzione dell’orario, ma non possono comprimere diritti inderogabili. Nei contesti moderni è frequente inserire un “diritto alla disconnessione” o altre previsioni che rafforzano la tutela dei tempi di riposo.
Il telelavoro ha anche riflessi sul piano dei diritti collettivi e della partecipazione sindacale. Gli accordi quadro richiamano il principio di non discriminazione: i telelavoratori devono poter esercitare i diritti sindacali, essere informati sulle comunicazioni aziendali e partecipare alla vita dell’impresa. Ciò si traduce, ad esempio, nella predisposizione di bacheche elettroniche, nell’accesso alle mailing list e alle piattaforme usate per le assemblee o le consultazioni, e nella possibilità di rientri in sede per momenti collettivi.
Un contratto di telelavoro ben costruito dovrebbe affrontare anche il tema della durata dell’accordo e delle condizioni di rientro alla modalità “in presenza”. Poiché telelavoro e lavoro in sede sono due modalità di esecuzione dello stesso rapporto, salvo diversa pattuizione il datore non può imporre unilateralmente l’una o l’altra in modo definitivo se ciò comporta un mutamento sostanziale delle condizioni di lavoro non giustificato. Per questo molti accordi prevedono che, trascorso un periodo minimo, ciascuna parte possa chiedere la revisione dell’assetto di telelavoro e concordare un rientro in ufficio totale o parziale; in alcune prassi si stabilisce che il rientro possa avvenire con un certo preavviso, salvo esigenze sopravvenute di organizzazione che giustifichino un ius variandi nei limiti dell’articolo 2103 c.c.
Quando il telelavoro si svolge oltre i confini nazionali, ad esempio perché il lavoratore si trasferisce in altro Paese ma continua a prestare attività a distanza per un datore italiano, emergono ulteriori profili legali complessi: diritto del lavoro applicabile, regime previdenziale e assicurativo, obblighi fiscali e di sicurezza nel Paese di residenza. In questi casi non basta un semplice accordo individuale, ma occorre valutare gli effetti di norme europee sulla sicurezza sociale e delle convenzioni contro le doppie imposizioni, eventualmente con il supporto di specialisti.
Esempio di Contratto di Telelavoro
Con la presente scrittura privata, da valersi a tutti gli effetti, le sotto indicate Parti:
………. con sede legale in ………. in persona del suo legale rappresentante sig. ……….
– Datore di lavoro –
il sig. ………. nato in ………. il ………. residente in ………. – via ……….
– Lavoratore –
stipulano e convengono quanto segue.
1. COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il Lavoratore si obbliga a prestare la propria attività a favore di ………. in regime di subordinazione e quindi alle dipendenze e sotto la direzione del Datore di lavoro.
2. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO
Il contratto di telelavoro si intende a tempo ………. con decorrenza dal ………. (se a tempo determinato: con decorrenza dal ………. al ……….).
3. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
Il Lavoratore sarà inquadrato nella categoria ………. con qualifica di ………. e inserito nel ………. livello professionale dell’inquadramento unico previsto dal c.c.n.l. settore ………. La prestazione lavorativa di telelavoro consiste in ………. e in particolare, l’attività si concretizza ……….
4. STRUMENTAZIONE
La strumentazione di telelavoro, ovvero l’insieme delle attrezzature munite di videoterminale e di software utilizzate dal Lavoratore nonché le attrezzature hardware a esse connesse, sono messe a disposizione esclusivamente per lo svolgimento delle mansioni sopra indicate.
Resta inteso che le attrezzature di cui sopra sono e rimangono di proprietà del Datore di lavoro e che pertanto dovranno essere restituite al termine del telelavoro.
5. PERIODO DI PROVA
L’instaurazione definitiva del rapporto di lavoro è subordinata al positivo superamento di un periodo di prova di ………. Durante il periodo di prova il Lavoratore sarà adibito alle mansioni di ………. e in particolare dovrà occuparsi di ……….
Ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente sia durante sia al termine del periodo di prova, senza alcun obbligo e/o indennità.
L’Azienda si riserva di verificare, nel predetto periodo, quanto dichiarato in sede di colloquio preassuntivo circa eventuali precedenti penali o procedimenti penali in corso. A tal fine, potrà richiedere di esibire la documentazione necessaria. Le informazioni ricevute saranno trattate nel rispetto della normativa sulla privacy.
6. SEDE DI LAVORO
Il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa sarà presso la Sua abitazione sita in ………. (……….) – via ……….
Resta ferma la facoltà dell’Azienda di poter convocare il Lavoratore presso la sede aziendale per esigenze di natura organizzativa o produttiva (es. ……….).
7. ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro, che è da considerarsi a tempo pieno, è quello stabilito dal c.c.n.l. settore ………. al quale per tale aspetto integralmente le parti rinviano e si riportano, con piena libertà di organizzare i tempi e modi di espletamento del lavoro, al fine di realizzare il risultato dell’incarico di telelavoro. Il Lavoratore si deve rendere comunque disponibile al lavoro nella fascia oraria compresa tra le ore ………. e le ore ………. al fine di poter effettuare le comunicazioni telefoniche, via e-mail o videoconferenza.
8. TRATTAMENTO ECONOMICO-RETRIBUTIVO
Il trattamento economico-retributivo sarà quello previsto per la categoria e la qualifica di appartenenza dall’attuale e vigente c.c.n.l. settore ………. nonché dai successivi rinnovi e integrazioni.
9. OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Il Lavoratore è obbligato a prestare la propria attività lavorativa con regolarità, diligenza nonché rispettando tutte le istruzioni e indicazioni che verranno fornite dal Datore di lavoro o dalla persona incaricata della sua formazione professionale. A non divulgare notizie attinenti l’organizzazione aziendale, in particolare è tenuto, per tutta la durata del contratto di lavoro, a osservare la massima riservatezza in merito a dati e documenti che in relazione ai compiti che andrà a svolgere venissero a sua conoscenza e in suo possesso. Inoltre è obbligato a custodire e a impiegare, con particolare diligenza e cura, i beni aziendali che gli verranno concessi in dotazione o in uso.
10. DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia espressamente alle norme di legge e del c.c.n.l. ……….
Fac Simile Contratto di Telelavoro
Di seguito è disponibile un fac simile contratto di telelavoro Word.