L’articolo 2103 del Codice Civile ha stabilito che il datore di lavoro, durante l’assunzione di un dipendente, è obbligato a comunicare il grado di qualifica che il lavoratore deve ricoprire in base al tipo e al numero di mansioni svolte. Naturalmente, il grado varia e diventa più importante con lo scorrere del tempo, con il variare del grado, cambia anche il tipo di mansione da svolgere.
Il dipendente ha diritto di occuparsi unicamente delle mansioni che rientrano nella sua categoria, il datore di lavoro ha però il diritto di variare le mansioni del lavoratore, mutandone la categoria di appartenenza.
Risulta essere obbligato, però, a comunicare questa variazione delle mansioni, che può essere reputata illegittima quando le nuove mansioni sono inferiori o non sono equivalenti a quelle ricoperte fino a quel momento, oppure legittima, se il lavoratore mostra la sua disponibilità nell’eseguire le nuove mansioni assegnategli. In realtà il lavoratore non potrebbe rifiutarsi di ricoprire i nuovi compiti, in quanto andrebbe incontro a una violazione degli obblighi contrattuali, la quale potrebbe legittimare il licenziamento disciplinare, se non addirittura la richiesta di risarcimento da parte del datore di lavoro.
Nel caso in cui il livello delle mansioni nel tempo andasse a diminuire e quindi il lavoratore fosse privato di alcune mansioni che in precedenza poteva svolgere, con la conseguenza di un impoverimento dello stato del lavoro, il dipendente potrebbe denunciare il proprio capo, a causa della violazione dell’articolo 2103 del Codice Civile.
La variazione delle mansioni non obbliga necessariamente il datore di lavoro a mutare la categoria di appartenenza del lavoratore, in quanto i compiti da svolgere possono essere diversi, ma con caratteristiche simili, appartenere allo stesso livello di esperienza e di capacità e analoghe rispetto al contenuto professionale.
Nonostante nel tempo la qualità delle mansioni e il livello della categoria del lavoratore non possano decrescere, il datore di lavoro può diminuire lo stipendio del dipendente che svolge le solite attività, nel caso in cui non fosse soddisfatto di come vengono portate a termine.