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Aggiornato il 27 Ottobre 2025

Modello Certificazione Ritenuta d’Acconto

La certificazione della ritenuta d’acconto è, nella prassi, la sezione della Certificazione Unica che il sostituto d’imposta rilascia a professionisti, lavoratori autonomi occasionali e percettori di provvigioni o redditi assimilati per attestare compensi corrisposti e ritenute operate a titolo d’acconto. È il documento che consente a chi ha emesso la fattura o la ricevuta con ritenuta di provare quanto è stato effettivamente trattenuto dal committente e versato all’Erario, e quindi di riportare correttamente nella dichiarazione dei redditi l’ammontare dei compensi e delle ritenute subite. Non va confusa con la quietanza del pagamento né con l’F24: la prima prova l’incasso del netto, il secondo è l’adempimento del committente verso il fisco; la certificazione è il ponte che collega le due cose, perché riassume in modo ufficiale imponibile, aliquote, ritenute e date di corresponsione.

Certificazione della Ritenuta d’Acconto

Chi paga e funge da sostituto d’imposta ha tre doveri coordinati: applicare la ritenuta sull’importo imponibile al momento del pagamento, versarla nei termini di legge e certificare per iscritto al percettore, entro la consueta finestra di inizio anno successivo, i dati necessari a identificare compensi, ritenute, eventuali addizionali e contributi trattenuti o a carico del committente. La certificazione deve riportare correttamente i dati anagrafici delle parti, le causali fiscali utilizzate, l’anno di riferimento, l’ammontare lordo, l’imponibile, l’aliquota e la ritenuta, distinguendo eventuali importi non soggetti, esenti o esclusi. Se i compensi sono stati erogati da più committenti, ciascuno rilascia la propria certificazione, e il professionista le somma in dichiarazione. Quando il rapporto rientra in regimi che escludono la ritenuta, come accade in presenza di specifiche condizioni dichiarate in fattura dal contribuente che ne ha titolo, la certificazione non è dovuta perché non c’è nulla da attestare; resta però buona prassi conservare la fattura con la dicitura normativa e gli estratti contabili che danno conto del pagamento.

Per chi emette la fattura la certificazione ha un valore pratico immediato. È il documento che si inserisce nel cassetto fiscale del contribuente e che si consegna al professionista o al CAF per il prelievo dei dati in dichiarazione, così da potere scomputare le ritenute a credito dall’imposta dovuta. Se la certificazione non arriva, è legittimo un sollecito formale al sostituto, richiamando l’obbligo di rilascio e proponendo un recapito idoneo per la trasmissione, anche digitale. In attesa, la dichiarazione può comunque essere predisposta ricostruendo imponibili e ritenute dai documenti contabili e dai pagamenti, ma è prudente indicare la pendenza e aggiornare i dati appena si riceve il riepilogo ufficiale. Quando la certificazione presenta errori, la correzione spetta al sostituto che ha sbagliato, con rilascio di una versione rettificata; al professionista conviene non modificare autonomamente i numeri in dichiarazione, ma ottenere il documento corretto, perché la coerenza tra CU e dichiarazione è un presidio contro controlli e scarti.

Dal lato del committente la qualità della certificazione è un fatto sostanziale, non burocratico. Le cifre devono quadrarsi con le ritenute liquidate e versate, e le date di pagamento devono riflettere la competenza di cassa che governa il prelievo alla fonte. Se si è trattenuto per errore più del dovuto o si è applicata una causale sbagliata, la via maestra è la rettifica, con eventuale rimborso o conguaglio nella prima occasione utile e con certificazione aggiornata. La trasmissione telematica dei dati all’Amministrazione finanziaria è un adempimento separato rispetto alla consegna al percettore, ma le due attività devono essere coerenti tra loro; un invio telematico corretto non compensa la mancata consegna della certificazione al professionista, che resta un diritto del percettore e un obbligo del sostituto. La consegna in formato elettronico è valida se il destinatario può acquisire e conservare il documento senza oneri sproporzionati; in caso contrario il percettore può chiedere la copia cartacea.

Ci sono alcune soglie di attenzione che evitano contenziosi. La ritenuta si applica al momento del pagamento, non della fattura: se il compenso ricade su due anni diversi tra emissione e incasso, l’anno della certificazione è quello dell’incasso. L’aliquota e la base imponibile seguono la natura del rapporto e le regole applicabili alle spese anticipate in nome e per conto e ai contributi previdenziali, che in taluni casi si escludono dalla base della ritenuta ma restano imponibili ai fini IVA o viceversa: se il rapporto prevede casse professionali o rivalse, e se compaiono rimborsi, è bene assicurarsi che la certificazione distingua correttamente le voci. Per i rapporti occasionali è importante che la certificazione indichi la causale appropriata e l’eventuale superamento delle soglie che innescano obblighi previdenziali in capo al committente; per le provvigioni va curata l’indicazione del mandato e della natura della prestazione, così da allineare i dati ai modelli dichiarativi delle parti.

Sul piano probatorio la certificazione va conservata con cura per il termine ordinario di accertamento fiscale, insieme alle fatture, ai bonifici e alle eventuali quietanze. Nelle verifiche la tracciabilità tra documento di fattura, flusso di pagamento, ritenuta operata e certificazione rilasciata è ciò che consente al professionista di difendere il proprio credito d’imposta e al committente di dimostrare l’adempimento del ruolo di sostituto. La gestione digitale semplifica questa filiera, ma richiede ordine: versioni datate, archivi coerenti, accesso controllato e riferimenti espliciti alla singola certificazione per evitare confusioni tra anni d’imposta.

Esempio Certificazione Ritenuta d’Acconto

CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVIGIONI ASSOGGETTATI A RITENUTA ALLA FONTE

(ai sensi dell’Art. 4 del D.P.R. 322 del 22/07/1998)

Si certifica che (dati del soggetto sostituto di imposta che ha effettuato il versamento) ,

in ottemperanza agli adempimenti previsti dalle vigenti norme tributarie, ha corrisposto nel corso dell’anno di erogazione i seguenti compensi soggetti a ritenuta a (dati del soggetto che ha percepito i compensi soggetti a ritenuta)  e che l’ammontare delle ritenute è stato versato nel rispetto delle norme di legge.

CAUSALE

COMPENSO LORDO

SOMME NON SOGGETTE

IMPONIBILE

ALIQUOTA

TITOLO

RITENUTA OPERATA

CONTR. PREV. CARICO DEL PERCETTORE

IVA

(luogo, data, firma)

Fac Simile Certificazione Ritenuta d’Acconto

Di seguito è possibile trovare un fac simile Certificazione della Ritenuta di Acconto Word da scaricare.

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Filed Under: Modelli e Fac Simile, Fisco

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