Quando parliamo di autotutela, ci riferiamo alla possibilità data al titolare di un diritto soggettivo di avere la tutela di suddetto diritto in maniera del tutto autonoma. Questo tipo di opzione costituisce un’eccezione al principio riportato nell’articolo 2907 del Codice Civile secondo cui la tutela dei diritti è di esclusiva competenza dell’attività giurisdizionale.
L’autotutela è possibile nei casi seguenti :
-Eccezione di inadempimento
-Diffida ad adempiere
-Diritto di ritenzione
-Difesa del possesso fino al perdurare della violenza dell’aggressore
-Legittima difesa
L’autotutela è dunque ristretta a casi molto specifici, fuori dai suddetti casi, non è consentita. In caso di autotutela attuata tramite l’uso della violenza, viene a costituirsi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni contro cose o persone, secondo gli articoli 392 e 393 del codice penale.
La possibilità di gestire un’autotutela è garantita a tutti gli Enti pubblici e agli altri organi stabiliti dalla legge, al fine di risolvere in maniera automatica un conflitto di interessi in corso o potenziale.
Questo tipo di tutela, viene distinta in due grandi categorie :
-autotutela esecutiva, con la quale si dà effettiva attuazione a provvedimenti già emanati
-autotutela decisoria , con la quale l’amministrazione può intervenire con un atto di secondo grado su provvedimenti precedentemente adottati.
Per quanto riguarda l’autotutela tributaria, si tratta del potere d’intervento garantito all’Amministrazione finanziaria nei casi in cui si verificano degli errori che possono danneggiare il contribuente.
L’amministrazione ha, in questo caso, il potere di emendare o addirittura ritirare un atto da Lei stessa emanato, evitando ripercussioni ingiuste sul contribuente.
L’Amministrazione finanziaria può procedere ad un’autotutela in presenza delle seguenti circostanze
-errore di persona
-errore logico o di calcolo
-errore sul presupposto dell’imposta
-doppia imposizione dell’imposta
-mancata considerazione dei pagamenti di imposta precedentemente effettuati.