Quando parliamo di autotutela, ci riferiamo alla possibilità data al titolare di un diritto soggettivo di avere la tutela di suddetto diritto in maniera del tutto autonoma. Questo tipo di opzione costituisce un’eccezione al principio riportato nell’articolo 2907 del Codice Civile secondo cui la tutela dei diritti è di esclusiva competenza dell’attività giurisdizionale.
Autotutela
L’istanza di autotutela è una richiesta rivolta alla Pubblica Amministrazione perché riesamini un proprio atto e lo annulli, lo rettifichi o lo revochi quando risulta illegittimo o manifestamente infondato. È uno strumento di auto correzione che discende dai principi generali del procedimento amministrativo e, in ambito tributario, da una disciplina di settore consolidata. Si usa quando emergono vizi evidenti, errori di fatto, travisamenti, carenza o eccesso di potere, oppure quando mutano gli interessi pubblici che avevano giustificato il provvedimento. L’obiettivo è rimuovere o correggere l’atto senza dover passare subito dal giudice, riducendo tempi e costi sia per il cittadino sia per l’amministrazione.
Nel linguaggio giuridico l’autotutela comprende istituti diversi. L’annullamento d’ufficio elimina un atto viziato ab origine per violazione di legge, difetto di competenza o eccesso di potere; la revoca incide su un atto legittimo quando sopravvengono nuove ragioni di interesse pubblico o mutano i presupposti di fatto o di diritto; la convalida sana vizi formali o procedimentali che non intaccano la sostanza. In ambito fiscale, oltre a queste figure generali, esiste l’autotutela “tributaria”, prassi normata per correggere avvisi e cartelle in presenza di errori macroscopici, duplicazioni d’imposta, pagamenti già eseguiti, sgravi dovuti, inesistenza del presupposto o decadenza dell’ufficio. In tutti i casi, l’amministrazione conserva un margine di discrezionalità: l’istanza non obbliga automaticamente all’annullamento, ma impone un dovere di valutazione motivata.
L’autotutela è coerente quando il vizio è chiaro e documentabile, per esempio un errore di persona, un calcolo errato, l’applicazione di una norma in maniera palesemente incongrua o la mancata considerazione di un fatto decisivo già agli atti. È meno indicata se l’esito dipende da apprezzamenti complessi o da interpretazioni controverse, casi in cui la tutela giurisdizionale offre maggiori garanzie. Un limite fondamentale riguarda i termini di impugnazione: la presentazione dell’istanza non sospende di per sé i termini per fare ricorso. Chi riceve un atto impugnabile dovrebbe quindi valutare di proporre ricorso nei termini di legge, anche mentre attende la decisione sull’autotutela, per non precludersi la strada giudiziale. Solo se l’amministrazione adotta un provvedimento espresso di sospensione o di ritiro l’interesse a ricorrere può venir meno o i termini possono essere di fatto superati dalla rimozione dell’atto.
La richiesta va indirizzata all’ufficio che ha emesso l’atto, oppure all’ente che ne è titolare, utilizzando PEC o altre modalità idonee a provare la ricezione. Nel testo è opportuno identificare con precisione il provvedimento (numero, data, oggetto), ricostruire sinteticamente i fatti, indicare le ragioni di illegittimità o di errore con i riferimenti normativi essenziali e allegare la documentazione che dimostri in modo immediato la fondatezza della domanda, come quietanze, visure, certificati, contratti, corrispondenza procedimentale o pareri già resi. È utile specificare l’esito richiesto, ad esempio l’annullamento integrale, la riduzione, la rettifica o lo sgravio, e domandare, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione degli effetti dell’atto fino alla decisione. Prima dell’invio può essere opportuno esercitare l’accesso agli atti per acquisire il fascicolo e verificare su quali elementi l’amministrazione ha fondato il provvedimento.
Non esiste, in via generale, un termine perentorio entro cui l’amministrazione debba decidere sull’autotutela, salvo procedure speciali fissate da norme di settore o da regolamenti interni. La risposta dovrebbe comunque arrivare con un provvedimento espresso e motivato, che accoglie in tutto o in parte l’istanza oppure la rigetta. Il silenzio non equivale ad accoglimento; in mancanza di risposta, e soprattutto se corrono i termini per il ricorso, la cautela è agire giudizialmente contro l’atto originario. Se l’istanza è accolta, l’annullamento o la rettifica hanno effetto retroattivo per gli atti illegittimi o effetto dal momento della decisione per le revoche, con gli ovvi riflessi restitutori o di sgravio.
L’accoglimento in autotutela elimina o modifica l’atto e, quando l’atto era già sub iudice, può determinare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Se l’amministrazione rimuove l’atto e ne adotta uno nuovo, quest’ultimo potrà essere a sua volta impugnato nei termini decorrenti dalla notifica. In ambito tributario l’annullamento comporta lo sgravio e, se necessario, il rimborso di quanto indebitamente pagato, seguendo i canali dell’ente impositore o del concessionario della riscossione. In caso di rigetto espresso o tacito, resta ferma la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio, senza preclusioni per avere tentato la via amministrativa.
Una domanda efficace è costruita su fatti semplici, prove immediatamente intelligibili e una richiesta proporzionata. Conviene concentrarsi sul vizio più evidente, evitare argomentazioni prolisse o meramente assertive e mostrare perché l’annullamento o la rettifica soddisfano anche l’interesse pubblico, ad esempio eliminando un contenzioso inevitabile o ripristinando la legalità con costi minori. Il tono deve restare collaborativo e rispettoso, la documentazione organizzata e numerata, la trasmissione tracciabile. Se il caso è complesso o i termini per ricorrere sono prossimi, l’assistenza di un professionista permette di valutare la strategia combinata tra autotutela e impugnazione, prevenendo decadenze e curando richieste cautelari di sospensione degli effetti più gravosi.
Esempi di Istanza di Autotutela
Istanza di annullamento in via di autotutela
All’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di _____________
Oppure
All’Agente della Riscossione di ________
Oggetto: Istanza di annullamento totale (o parziale) in via di autotutela dell’atto n. ____ ai sensi dell’art. 2-quater del DL n. 564/1994
Il Dott. ______, con studio in ________, Via ______, tel. ______, fax _______, PEC ______, in qualità di rappresentante e difensore, come da procura in calce al presente atto, del Sig. _____, nato a ______, il _____, residente a _____, in Via _____, codice fiscale _____, [titolare dell’attività d’impresa/lavoratore autonomo/legale rappresentante della Società _____, con sede legale in ________, Via ______, codice fiscale ________, partita Iva _________]
PREMESSO
che in data ______ l’Ufficio in indirizzo ha notificato, relativamente al periodo d’imposta ______, avviso di accertamento n. ______ (comunicazione di irregolarità n. ____/ atto di contestazione sanzioni n. _______), contestando maggiori imposte (sanzioni) per euro ___, oltre a (sanzioni e) interessi per complessivi euro _____;
CONSIDERATA
l’infondatezza totale/parziale del predetto atto, per le seguenti ragioni:
__________
__________
CHIEDE
a codesto Ufficio di procedere al riesame dell’atto in oggetto e di disporre, conseguentemente, l’annullamento totale/parziale del medesimo.
Con osservanza,
Firma _________
Luogo _____, data ________
Istanza di sospensione dell’atto in via di autotutela
All’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di _____________
E p.c.
All’Agente della Riscossione di ________
Oggetto: Istanza di sospensione in via di autotutela dell’atto n. ____ ai sensi dell’art. 2-quater del DL n. 564/1994
Il Dott. ______, con studio in ________, Via ______, tel. ______, fax _______, PEC ______, in qualità di rappresentante e difensore, come da procura in calce al presente atto, del Sig. _____, nato a ______, il _____, residente a _____, in Via _____, codice fiscale _____, [titolare dell’attività d’impresa/lavoratore autonomo/legale rappresentante della Società _____, con sede legale in ________, Via ______, codice fiscale ________, partita Iva _________]
PREMESSO
che in data ______ l’Ufficio in indirizzo ha notificato al contribuente rappresentato, relativamente al periodo d’imposta ______, avviso di accertamento n. ______ (avviso di liquidazione n. ____/ atto di contestazione sanzioni n. _______), contestando maggiori imposte (sanzioni) per euro ___, oltre a (sanzioni e) interessi per complessivi euro _____;
CONSIDERATA
l’infondatezza totale/parziale del predetto atto, per le seguenti ragioni:
__________
__________
che, di conseguenza, in merito all’atto in oggetto è stata inoltrata all’Ufficio in indirizzo apposita istanza ai fini del suo annullamento totale/parziale in via di autotutela;
che a seguito della notifica del predetto atto, l’Agente della Riscossione può richiedere e adottare misure cautelari e azioni esecutive, secondo le disposizioni vigenti in materia di cui al D.P.R. n. 602 del 1973;
che le predette misure, in considerazione dell’illegittimità totale/parziale dell’atto, recherebbero un gravissimo e ingiustificato pregiudizio all’attività economica svolta dal contribuente
CHIEDE
all’Ufficio in indirizzo, nelle more del riesame dell’atto in oggetto, di sospenderne gli effetti esecutivi.
Con osservanza,
Firma _________
Luogo _____, data ________
Fac Simile Istanza di Autotutela
Di seguito è possibile trovare un fac simile istanza di autotutela Word.