La scrittura privata per un comodato di magazzino è un documento attraverso il quale una parte, denominata comodante, concede gratuitamente a un’altra parte, detta comodatario, il diritto di utilizzare un magazzino per un periodo di tempo determinato o indeterminato, con l’impegno da parte del comodatario di restituire il bene nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto. Essendo una scrittura privata, questo accordo non richiede la forma notarile per la sua validità, ma deve essere comunque redatto per iscritto, con le firme di entrambe le parti, per avere efficacia legale e permettere una facile prova dell’accordo in caso di dispute. Importante inserire nel documento una descrizione dettagliata del magazzino, il periodo di comodato, l’uso consentito del bene e ogni altro accordo specifico tra le parti, come ad esempio le responsabilità relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria del magazzino.

Come compilare una Scrittura privata comodato magazzino
Una scrittura privata di comodato per un magazzino è il contratto con cui il proprietario di un locale (il comodante) concede gratuitamente a un’altra persona o impresa (il comodatario) l’uso di quel magazzino, con l’obbligo di restituirlo alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deterioramento. Dal punto di vista giuridico è un comodato di bene immobile: si applicano le norme generali degli articoli 1803–1812 del codice civile, che definiscono il comodato come un prestito d’uso essenzialmente gratuito, per un tempo o un uso determinato, con obbligo di restituzione della stessa cosa ricevuta.
La differenza rispetto a una locazione è tutta nel corrispettivo: se il magazzino viene concesso dietro pagamento di un canone (mensile, annuale, ecc.), anche se chiamato “rimborso spese”, si entra nel terreno dell’affitto, con obbligo di registrazione come locazione e tassazione del canone. Nel comodato l’uso deve essere realmente gratuito; si possono prevedere rimborsi specifici (per esempio quota di utenze, pulizie), ma devono restare chiaramente distinti da un vero prezzo per l’uso del locale. Su questo aspetto insistono sia la prassi fiscale sia le guide sul comodato d’uso gratuito degli immobili.
La forma scritta non è indispensabile per l’esistenza del comodato, che potrebbe essere anche verbale. Tuttavia, quando l’oggetto è un magazzino o un deposito, la scrittura privata è praticamente indispensabile: serve a dimostrare perché un certo soggetto detiene quel locale, a che titolo, da quando e per farne cosa. È utile verso terzi (Agenzia delle Entrate, Comune, banca, assicurazioni) e in caso di controlli o contestazioni: un contratto scritto evita che l’uso del magazzino venga riqualificato come locazione o che nascano dispute sui danni, sulle spese o sulla data di rilascio. I numerosi fac-simile di comodato di immobile commerciale e di deposito partono proprio da una scrittura privata firmata dalle parti.
Una scrittura privata per il comodato di un magazzino, come per qualsiasi altro immobile commerciale, deve contenere tutte le informazioni rilevanti che definiscono i termini dell’accordo tra il proprietario del magazzino (comodante) e il soggetto a cui il magazzino viene concesso in uso (comodatario). In questa dettagliata narrazione, viene chiarito come deve essere articolato il documento per garantire che tutti gli aspetti legati al comodato siano ben definiti e non prestino a equivoci o incomprensioni future. Nel contenuto, il primo blocco riguarda l’identificazione delle parti e del bene. Vanno indicati i dati completi del comodante e del comodatario (persone fisiche o società) e poi descritto con precisione il magazzino: indirizzo, piano, eventuale interno o subalterno, superficie, pertinenze (cortile, area di manovra, servizi igienici), oltre ai dati catastali (Comune, foglio, particella, subalterno). È importante chiarire se il magazzino è l’unico oggetto del comodato o se fa parte di un complesso più ampio (capannone, porzione di edificio, ecc.) e, in quel caso, quali parti sono effettivamente a disposizione del comodatario.
Subito dopo si definisce la destinazione d’uso. Un magazzino, per sua natura, è destinato a deposito, stoccaggio, logistica. La scrittura dovrebbe specificare che il locale è concesso per deposito di merci, materiali, attrezzature funzionali all’attività del comodatario, ed eventualmente collegare il magazzino a una certa attività (per esempio “uso a deposito di prodotti finiti dell’azienda X” o “magazzino per associazione Y”). È buona prassi vietare espressamente attività produttive rumorose o inquinanti, vendita al dettaglio aperta al pubblico, trasformazioni in laboratorio, nonché il deposito di sostanze pericolose, infiammabili o illecite, salvo autorizzazioni e adeguamenti specifici. Si può vietare anche la sub-concessione del magazzino a terzi (sublocazione, subcomodato) senza il consenso scritto del proprietario.
La durata del comodato è un altro punto fondamentale. Il contratto può essere a tempo determinato, con indicazione di una data di inizio e di una di fine (per esempio tre anni), magari con rinnovo automatico salvo disdetta entro un certo preavviso; oppure può essere “precario”, senza un termine fisso, riconoscendo al comodante il diritto di chiedere la restituzione quando ne ha bisogno. In ambito aziendale è preferibile indicare una durata e un preavviso per la riconsegna, così da dare al comodatario un minimo di sicurezza organizzativa; nei rapporti familiari o di amicizia è più frequente un comodato a tempo indeterminato, con facoltà di recesso del comodante per sopravvenuto bisogno. In ogni caso, la scrittura dovrebbe indicare chiaramente entro quanti giorni dalla richiesta il magazzino deve essere liberato.
Sul fronte delle spese, la regola generale nei fac-simile di comodato di immobili è che le spese ordinarie legate all’uso ricadano sul comodatario, mentre il proprietario sopporta imposte e oneri più “strutturali”, salvo diverso accordo. Per un magazzino, di solito, il comodante continua a pagare IMU (se dovuta) e, spesso, le spese condominiali straordinarie; il comodatario si fa carico delle utenze (energia elettrica, acqua, gas, se presenti), della TARI in quanto utilizzatore dei locali, di eventuali spese di pulizia e delle manutenzioni ordinarie (piccole riparazioni, sostituzione di lampade, serrature usurate, ecc.). È importante che nel contratto queste voci siano elencate e qualificate come “rimborsi spese”, proprio per non trasformare il comodato in una locazione mascherata.
La parte sugli obblighi del comodatario riprende le norme del codice civile ma in chiave molto pratica. Il comodatario deve custodire il magazzino con la diligenza del buon padre di famiglia, mantenerlo in buono stato di conservazione, non eseguire opere murarie, modifiche strutturali o cambiamenti di destinazione senza consenso scritto del comodante, rispettare le norme di sicurezza (per esempio in materia di antincendio) e quelle del regolamento condominiale, se il locale è in condominio o in un complesso industriale/artigianale. Spesso viene previsto l’obbligo di consentire al proprietario o ai suoi incaricati l’accesso al magazzino, previo preavviso, per ispezioni, manutenzioni o controlli sullo stato dei luoghi.
Legato a questo c’è il tema dei danni e della responsabilità. La scrittura privata normalmente stabilisce che il comodatario risponde dei danni arrecati al magazzino e alle parti comuni per fatto proprio o di persone da lui introdotte (dipendenti, clienti, fornitori), salvo il normale deterioramento d’uso. In caso di danni gravi, il comodatario deve rimborsare al comodante le spese di riparazione o, se il danno è irreparabile, l’eventuale perdita di valore, spesso da quantificare con perizia. Se nel magazzino si svolgono attività che possono generare rischi (es. deposito di grandi quantità di merci, movimentazione con muletti), è in genere opportuno prevedere o quantomeno suggerire una polizza assicurativa a copertura di responsabilità civile verso terzi e danni ai locali.
La fase di consegna e restituzione merita attenzione. Al momento della consegna è molto utile redigere un verbale con allegata planimetria, in cui si descrivono lo stato del magazzino, la presenza di scaffalature, impianti, porte, eventuali criticità già esistenti (infiltrazioni, crepe, ecc.) e il numero di chiavi consegnate. Alla fine del comodato, un verbale speculare consente di confrontare lo stato dei luoghi e di verificare eventuali danni. La stanza (in questo caso il magazzino) deve essere restituita libera da persone e cose, pulita e con tutte le chiavi e pass consegnati al comodatario.
Dal punto di vista fiscale e formale, il comodato di un magazzino è un comodato di bene immobile. La regola ad oggi è che, se il contratto è scritto, la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate è obbligatoria, in termine fisso: si applica un’imposta di registro fissa di 200 euro, più l’imposta di bollo di 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe.
La registrazione si può fare allo sportello o online, tramite il modello RAP web messo a disposizione dall’Agenzia.
Se il comodato è solo verbale, non c’è obbligo di registrazione, salvo che l’accordo venga richiamato in un altro atto registrato o che sia necessaria la registrazione per beneficiare di agevolazioni fiscali specifiche; in questi casi occorre formalizzare il contratto per iscritto e registrarlo.
Di solito la scrittura si chiude con una clausola che richiama espressamente gli articoli 1803 e seguenti del codice civile per quanto non previsto, individua il foro competente in caso di controversie (spesso quello del luogo in cui si trova il magazzino) e precisa che eventuali modifiche al contratto devono essere fatte per iscritto.
Esempio di Scrittura privata comodato magazzino
SCRITTURA PRIVATA DI COMODATO D’USO GRATUITO DI MAGAZZINO
Tra
il/la Sig./Sig.ra ___________, nat a _______________ () il _______________, C.F. ____________, residente in _______________ (), via _______________ n. ____, di seguito “Comodante”
e
il/la Sig./Sig.ra ___________, nat a _______________ () il _______________, C.F. ____________, residente in _______________ (), via _______________ n. ____,
oppure
la società ____________, con sede legale in _______________ (), via _______________ n. ____, C.F./P.IVA _______________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig./Sig.ra _______________,
di seguito “Comodatario”
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Oggetto del comodato
Il Comodante concede in comodato d’uso gratuito al Comodatario, che accetta, il locale ad uso magazzino sito in _______________ (___), via _______________ n. ____, piano _______________, identificato come segue: _______________ (es. interno, scala, lotto).
L’immobile è censito al Catasto Fabbricati del Comune di _______________ al foglio _______________, particella/mappale _______________, subalterno _______________.
Eventuali pertinenze comprese nel comodato (es. area di manovra, cortile, servizi igienici, posti auto, ecc.) sono così individuate: _______________.
La proprietà del magazzino e delle relative pertinenze rimane in ogni caso in capo al Comodante.
Art. 2 – Destinazione d’uso
Il magazzino è concesso in comodato esclusivamente per uso di deposito/stoccaggio di _______________ (es. merci, materiali, attrezzature) connessi all’attività di _______________ svolta dal Comodatario.
È espressamente vietato:
– adibire il magazzino ad uso abitativo;
– svolgere al suo interno attività produttive, commerciali al dettaglio aperte al pubblico o artigianali, salvo espressa autorizzazione scritta del Comodante;
– detenere sostanze o materiali illeciti, pericolosi, esplosivi o altamente infiammabili, salvo specifica autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente;
– concedere a terzi, in tutto o in parte, l’uso del magazzino (sublocazione, subcomodato, ecc.) senza il preventivo consenso scritto del Comodante.
Art. 3 – Natura gratuita e ripartizione delle spese
Il presente contratto ha natura di comodato d’uso gratuito. Il Comodatario non è tenuto a corrispondere al Comodante alcun canone o corrispettivo periodico per l’utilizzo del magazzino.
Le parti convengono che:
– restano a carico del Comodante le imposte sull’immobile e gli oneri strutturali, come di seguito specificato: _______________ (es. IMU, eventuali spese condominiali straordinarie);
– restano a carico del Comodatario le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, gas, ecc.), alla TARI e alle spese di pulizia/manutenzione ordinaria, da rimborsare/contribuire come segue: _______________.
Le somme eventualmente corrisposte dal Comodatario sono pattuite esclusivamente a titolo di rimborso spese e non costituiscono in alcun modo canone di locazione.
Art. 4 – Durata
Il presente comodato ha durata determinata, con decorrenza dal _______________ e scadenza al _______________.
Alla scadenza il contratto: _______________
(es. “si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di _______________ salvo disdetta scritta da inviarsi con un preavviso di almeno _______________ giorni” / “cesserà automaticamente senza necessità di disdetta”, ecc.).
Resta salva la facoltà del Comodante di richiedere la restituzione anticipata del magazzino in caso di sopravvenuto grave bisogno o di grave inadempimento del Comodatario agli obblighi derivanti dal presente contratto. In tali ipotesi il Comodatario dovrà rilasciare il magazzino entro e non oltre _______________ giorni dalla ricezione della richiesta scritta del Comodante.
Art. 5 – Consegna e stato dei locali
La consegna del magazzino avviene in data _______________.
Le parti redigono in tale occasione un verbale di consegna, allegato “A” al presente contratto, nel quale vengono descritti lo stato dei locali, degli eventuali impianti (elettrico, idrico, ecc.), degli infissi, del pavimento, delle pareti, nonché il numero di chiavi/pass consegnati al Comodatario.
Il Comodatario dichiara di aver visionato il magazzino, di averlo trovato idoneo all’uso convenuto e di accettarne lo stato di manutenzione.
Art. 6 – Obblighi del Comodatario
Il Comodatario si impegna a:
– custodire e utilizzare il magazzino con la diligenza del buon padre di famiglia;
– mantenere i locali in buono stato di pulizia e conservazione;
– non eseguire opere murarie, modifiche strutturali, installazioni fisse o cambiamenti di destinazione d’uso senza il preventivo consenso scritto del Comodante e, se necessario, delle competenti autorità;
– rispettare le norme di sicurezza, in particolare in materia di prevenzione incendi, nonché le disposizioni del regolamento condominiale ove esistente, che dichiara di conoscere e accettare;
– consentire al Comodante o a suoi incaricati l’accesso al magazzino, previo preavviso di _______________ ore/giorni, per verifiche sullo stato dei locali o per interventi di manutenzione straordinaria.
Art. 7 – Manutenzione e piccoli interventi
Le spese di manutenzione ordinaria del magazzino (piccole riparazioni, sostituzione di lampade, serrature usurate, manutenzione ordinaria degli impianti, tinteggiatura periodica se necessaria all’uso) sono a carico di _______________.
Le spese di manutenzione straordinaria (interventi strutturali, rifacimento impianti, lavori di adeguamento edilizio) restano a carico di _______________, salvo patto diverso da indicare come segue: _______________.
Eventuali opere eseguite dal Comodatario senza autorizzazione non daranno diritto ad alcun rimborso o indennità, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Art. 8 – Danni e responsabilità
Il Comodatario è responsabile dei danni che il magazzino, le relative pertinenze e le parti comuni dell’edificio dovessero subire per fatto proprio o di persone da lui introdotte nei locali, salvo il normale deterioramento d’uso.
In caso di danni eccedenti la normale usura, il Comodatario si obbliga a rimborsare al Comodante le spese di riparazione, quantificate in euro _______________ ovvero secondo la spesa effettivamente sostenuta e documentata dal Comodante, o sulla base di perizia redatta da tecnico individuato come segue: _______________.
Il Comodatario è altresì responsabile, nei limiti di legge, dei danni che dall’uso del magazzino possano derivare a terzi, a beni di terzi o alle parti comuni dell’edificio.
Art. 9 – Restituzione del magazzino
Alla scadenza del termine di cui all’articolo 4, o in caso di cessazione anticipata del comodato per qualsiasi causa, il Comodatario si obbliga a restituire il magazzino al Comodante entro e non oltre _______________ giorni, libero da persone e cose, pulito e nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento d’uso.
Alla restituzione le parti potranno redigere apposito verbale di riconsegna, allegato “B”, nel quale verrà dato atto dello stato dei locali, degli impianti e dell’eventuale presenza di danni o difformità.
Il Comodatario si impegna a riconsegnare tutte le chiavi/pass in suo possesso; in difetto, sarà tenuto al rimborso delle spese necessarie per la sostituzione delle serrature e dei dispositivi di accesso, quantificate in euro _______________ ovvero secondo la spesa effettivamente documentata.
Art. 10 – Comunicazioni
Ogni comunicazione inerente il presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e potrà essere inviata a mezzo _______________ (es. raccomandata A/R, PEC, e-mail, consegna a mano) ai seguenti recapiti:
– Comodante: _______________
– Comodatario: _______________
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in merito al trattamento dei dati conferiti con il presente contratto, che saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla gestione del rapporto di comodato e agli adempimenti di legge.
Art. 12 – Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di _______________.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo _______________, data _______________
Il Comodante
Il Comodatario
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La scrittura privata per il comodato di un magazzino è un documento formale attraverso il quale una parte, denominata comodante, mette a disposizione di un’altra parte, detta comodatario, un immobile destinato all’uso di magazzino, per un periodo di tempo determinato e senza prevedere un corrispettivo. Tale accordo permette al comodatario di beneficiare dell’uso del magazzino per stoccare merci o materiali secondo le condizioni pattuite, garantendo nel contempo al comodante la restituzione dello stesso al termine convenuto. Preparare correttamente questo tipo di documento è fondamentale per assicurare che tutti i termini dell’accordo siano chiaramente definiti e legalmente validi. In questo contesto, mettiamo a disposizione un fac simile di scrittura privata per comodato magazzino in formato Word da scaricare, concepito per guidarvi passo dopo passo nella stesura di un contratto conforme alle normative vigenti, personalizzabile in base alle esigenze specifiche delle parti coinvolte.
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Il fac simile di Scrittura Privata per Comodato d’Uso di un Magazzino rappresenta uno strumento legale fondamentale per regolamentare il prestito gratuito di un immobile ad uso magazzino tra due parti. Questo documento serve a formalizzare l’accordo tra il proprietario dell’immobile e il beneficiario, stabilendone i termini e le condizioni in modo chiaro e dettagliato, come la durata del comodato, le responsabilità di manutenzione e eventuali altre clausole specifiche. Un modello PDF da scaricare può essere estremamente utile per avere una base di partenza precisa e professionale, garantendo che tutti gli aspetti legali siano coperti e che l’accordo sia valido e vincolante per entrambe le parti.