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Aggiornato il 11 Novembre 2025

Fac Simile Lettera di Recesso Contratto d’Opera

In questa guida proponiamo un fac simile di lettera di recesso contratto d’opera.

Recesso del Contratto d’Opera

Il recesso dal contratto d’opera è la valvola di sicurezza che l’ordinamento riconosce a entrambe le parti quando la collaborazione non può o non deve proseguire, e ha regole diverse a seconda che l’opera sia “materiale/organizzativa” (artt. 2222 ss. c.c.) o “intellettuale” (artt. 2230 ss. c.c.). La funzione è sempre la stessa: sciogliere il vincolo senza dover imputare un inadempimento colpevole, bilanciando però la libertà di uscita con obblighi economici e cautele per evitare pregiudizi all’altra parte.

Per l’opera non intellettuale, l’articolo centrale è l’art. 2227 c.c.: il committente può recedere ad nutum, cioè in qualunque momento anche se l’esecuzione è già iniziata, ma deve pagare al prestatore il compenso per quanto già eseguito e rimborsare le spese sostenute. La norma, a differenza di quella sull’appalto, non prevede il pagamento del mancato guadagno sull’opera residua, sicché di regola non è dovuta un’indennità per l’utile che il prestatore avrebbe conseguito; resta salva la possibilità di prevederla contrattualmente o di pretenderla se il recesso è esercitato con modalità abusive tali da integrare responsabilità precontrattuale o contrattuale. Simmetricamente, il prestatore d’opera può recedere solo per giusta causa; se interrompe l’esecuzione senza un motivo oggettivamente serio e non imputabile al committente, risponde dei danni, oltre a perdere l’eventuale vantaggio che avrebbe tratto dal completamento. Anche quando la giusta causa c’è, il prestatore deve avvisare con tempestività e adottare ogni misura ragionevole per evitare pregiudizi: l’obbligo di leale cooperazione non si spegne col recesso, e chi interrompe all’improvviso un’attività essenziale senza preavviso, quando un preavviso era possibile, può rispondere del danno emergente.

Per l’opera intellettuale, l’art. 2237 c.c. consente al cliente di recedere in ogni momento, con l’obbligo di rimborsare le spese e di corrispondere il compenso per l’opera già svolta, proporzionato all’utilità della prestazione resa sino a quel momento. Il professionista può recedere solo per giusta causa, anch’egli con il dovere di preavvisare per non recare danno e con diritto al compenso per l’attività utile già eseguita; se la giusta causa manca, resta esposto alla richiesta di risarcimento. Nelle professioni ordinistiche gravano anche doveri deontologici: il recesso non può essere usato come pressione indebita sul cliente, e occorre rimettere la pratica in ordine, consegnare senza ritardo atti e documenti, indicare i termini pendenti per evitare decadenze, collaborare a un passaggio di consegne che non comprometta diritti o scadenze.

Sul piano pratico la prima regola è la forma. La legge non impone un formalismo particolare, ma una comunicazione scritta, con data di effetto e motivo nei casi in cui la giusta causa sia rilevante, è essenziale per fissare termini economici e responsabilità. La comunicazione dovrebbe specificare cosa è stato eseguito, quali materiali o dati del committente sono nella disponibilità del prestatore, come e quando saranno restituiti, e in che tempi avverranno la consegna degli elaborati parziali e il saldo. Se il contratto prevede una clausola di recesso convenzionale (penale, indennità, preavviso minimo, rimborso forfettario delle spese), questa regola il contenuto della comunicazione e le partite economiche, purché non contrasti con norme imperative: nei servizi al consumatore conclusi a distanza o fuori sede si applica anche il Codice del Consumo sul recesso di 14 giorni, con le relative eccezioni quando l’esecuzione è già integralmente iniziata con consenso espresso e accettazione della perdita del diritto.

Gli effetti economici seguono la logica della proporzione. Quando recede il committente, deve pagare quanto già eseguito e le spese documentate; quando recede il prestatore per giusta causa, ha diritto alla stessa remunerazione proporzionata ma, se recede senza giusta causa, risponde dei danni e può perdere qualsiasi componente premiale o a successo. Nelle prestazioni a corpo conviene ancorare la proporzione a fasi o deliverable oggettivi (analisi, progetto, prototipo, collaudo parziale), per evitare dispute su percentuali “a sensazione”. Nelle prestazioni a tempo, i timesheet e le evidenze di lavorazione sono la base del conteggio, fermo che le inefficienze imputabili al prestatore non sono remunerabili. Le spese rimborsabili devono essere effettive, necessarie e documentate; rimborsi forfettari generici rischiano di essere contestati se non c’è una pattuizione chiara. Se il contratto prevedeva un acconto, il suo trattamento dipende dalla causa e dal punto di avanzamento: può imputarsi a quanto eseguito o, se eccedente, essere in tutto o in parte restituito. Non vanno dimenticati i profili IVA e ritenute: se il rapporto è tra soggetti con partita IVA, le note di variazione correggono le fatture emesse; nelle prestazioni occasionali, il riaddebito di spese e i conteggi lordi/netti vanno ricalibrati.

Ci sono riflessi importanti su proprietà intellettuale e dati. Se il recesso interviene a progetto in corso, occorre stabilire a chi spettino gli elaborati parziali e con quali diritti d’uso. In mancanza di patto, gli elaborati creativi e il codice sorgente restano dell’autore sul piano dei diritti economici, mentre il committente non può utilizzarli oltre l’ambito per cui sono stati ceduti o licenziati. È prudente prevedere nel contratto che, in caso di recesso del committente con pagamento di quanto eseguito, gli elaborati parziali siano ceduti o almeno licenziati per consentire la continuità con un nuovo fornitore; specularmente, che, in caso di recesso del prestatore, questi consegni quanto ha prodotto in un formato ragionevolmente riutilizzabile. Sui dati personali, il prestatore che agiva “per conto” del committente come responsabile esterno ai sensi del GDPR deve cessare i trattamenti, cancellare o restituire i dati, rilasciare attestazione delle operazioni svolte e dei subfornitori coinvolti; il contratto di nomina dovrebbe già contenere queste clausole, ma la comunicazione di recesso è il momento per attivarle.

Il recesso non esclude i rimedi generali. Se la parte recedente lamenta vizi o inadempimenti, può cumulare il recesso con la richiesta risarcitoria oppure scegliere la risoluzione per inadempimento quando la gravità del fatto lo giustifica, con le diverse conseguenze in termini di responsabilità, onere della prova e restituzioni. L’impossibilità sopravvenuta non imputabile (per esempio sopravvenienze normative che rendono inutile l’opera, eventi di forza maggiore che impediscono definitivamente l’esecuzione) scioglie il contratto e dà titolo al solo compenso per l’utilità fino a quel momento conseguita. Nei contratti con componenti “critiche” per attività sanitarie, finanziarie o di sicurezza, il ritiro improvviso del prestatore può essere valutato con severità: la giusta causa c’è se proseguire esporrebbe il professionista a violazioni di legge o deontologiche, ma l’obbligo di preavviso e di cooperazione al passaggio di consegne è particolarmente intenso.

Una gestione ordinata del recesso riduce il contenzioso a eccezione. Il committente che intenda recedere dovrebbe farlo appena maturata la decisione, evitando di lasciare il prestatore in lavorazione senza prospettiva e di accumulare costi non più utili. Il prestatore che ravvisi una giusta causa dovrebbe contestarla subito, proporre un piano minimo di chiusura che metta in sicurezza cliente e progetto e, se il conflitto è insanabile, formalizzare il recesso accompagnato da un prospetto di quanto dovuto e da una lista chiara dei materiali consegnati e da consegnare. Entrambi dovrebbero ricordare che le clausole di recesso inserite ex ante valgono più di qualsiasi discussione ex post: una penale ragionevole, un preavviso minimo dove possibile, regole sui diritti d’uso in caso di interruzione, criteri di proporzione del compenso e patti su restituzione di dati e asset digitali sono gli strumenti che trasformano il recesso da evento traumatico a fisiologico.

Esempio Recesso Contratto d’Opera

Oggetto: recesso contratto di prestazione d’opera in via anticipata

Il sottoscritto _____________________ nato a __________________ il giorno ____________ residente a _______________________ in via ________________ n. ___________ provincia ______ documento n. _______________ rilasciato da ____________________, C.F. ______________________ di cui si allega fotocopia, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000
in qualità di COMMITTENTE

COMUNICA

al Sig. _____________________ nato a __________________ il giorno ____________ residente a _______________________ in via ________________ n. ___________ provincia ______ documento n. _______________ rilasciato da ____________________, C.F. ______________________
in qualità di PRESTATORE D’OPERA
con la presente lettera, ai sensi dell’art. 2227 del Codice Civile, la volontà di recedere anticipatamente dal contratto stipulato con la sua ditta _________________(denominazione azienda) in data __/__/____, e avente come oggetto la seguente prestazione professionale (o servizio o opera) _________________________________________________
Il contratto è da intendersi pertanto risolto a tutti gli effetti di legge dalla data della presente comunicazione.
Il committente, come da accordi, si impegna a rimborsare al prestatore d’opera tutte le spese da lui sostenute nonché a retribuire le ore effettivamente lavorate ed i materiali acquistati.
Cordiali saluti,
Luogo e data
Firma

Fac Simile Recesso Contratto d’Opera

Di seguito è disponibile un fac simile recesso contratto d’opera Word da scaricare.

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Fac Simile Recesso Contratto d'Opera

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Filed Under: Modelli e Fac Simile, Disdette

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