L’AIRE è una sezione speciale dell’anagrafe italiana nella quale ogni comune iscrive i residenti all’estero. Nel momento in cui un cittadino italiano si trasferisce all’estero, con l’intenzione di rimanervi più di dodici mesi, è obbligato per legge a comunicare il fatto allo Stato italiano.
Tale comunicazione avviene per mezzo dell’iscrizione AIRE, che può essere fatta sia prima della partenza per l’estero, che direttamente quando si è all’estero, facendo riferimento al consolato italiano più vicino.
Nel caso si intenda richiedere l’iscrizione AIRE prima di partire per l’estero, si dovrà recarsi al comune presso il quale si è residenti e compilare l’apposito modulo di iscrizione AIRE, che si può inviare anche tramite fax o raccomandata.
Una volta all’estero, anche nei casi in cui si sia già mandato il modulo al comune italiano di residenza, così come non si sia inviato alcun documento, si dovrà comunque recarsi presso il consolato italiano competente per territorio, dove si dovrà richiedere la iscrizione AIRE, o confermare la stessa.
In ogni caso il termine che la legge impone per iscriversi all’AIRE è di 90 giorni dalla acquisizione della residenza all’estero.
Essere iscritti all’AIRE, oltre che essere un obbligo, attribuisce anche determinati diritti: tra questi quello di poter votare per le circoscrizioni Estero di Senato e Camera nonché quello di poter far richiedere copie dei documenti e rinnovi degli stessi direttamente presso il consolato italiano compentente, senza dover far rientro in Italia, dunque.
Una volta iscritti all’AIRE si perde automaticamente la iscrizione nel comune italiano di precedente residenza e questo fino ad un eventuale futuro rientro in Italia. Ovviamente il cittadino italiano iscritto all’AIRE è obbligato a mantenere informato il Consolato italiano di eventuali modifiche della residenza. La cancellazione dall’AIRE interviene per rientro del cittadino italiano in Italia oppure per decesso dello stesso.