In seguito alla legge Biagi, è stato introdotto un nuovo tipo di contratto che definisce la tipologia lavorativa definita occasionale.
A differenza del lavoro subordinato, il contratto di collaborazione occasionale implica un’attività autonoma prestata in maniera del tutto saltuaria a un determinato datore di lavoro.
La riforma ha apportato due distinzioni per quanto riguarda questo tipo di collaborazione, il lavoro occasionale e quello occasionale accessorio.
Lavoro occasionale – Vengono considerate prestazioni occasionali quelle collaborazioni autonome che non superano la durata di 30 giorni in una anno e non prevedono una retribuzione superiore a 5000 euro. Se per qualche motivo, tali limiti venissero superati, non si può più parlare di lavoro occasionale ma di contratto a progetto. Il contratto di lavoro occasionale si può riferire a tutte le tipologie lavorative, anche se esistono delle figure professionali che non possono prestare attività di lavoro occasionale, e cioè
-Dipendenti pubblici
-Iscritti a albi professionali
-Amministrativi
-Collaboratori di enti sportivi
Colui che effettua collaborazione occasionale non è tenuto a aprire Partita Iva,: tutto ciò che deve presentare, infatti, è una ricevuta che attesti il lavoro svolto sul cui importo totale verrà applicata una ritenuto d’acconto.
I contributi previdenziali scattano solo in caso di retribuzione superiore a 5000 euro annui, se non si supera tale cifra, non c’è alcun obbligo per i lavoratori
Lavoro occasionale accessorio – Entrato in vigore in Italia solo dal 2003 ma già presente in ambito europeo da molti anni, il contratto di lavoro occasionale accessorio è in grado di regolarizzare quei lavori considerati saltuari e, solitamente, pagati in nero. Rientrano in questa categoria contrattualistica le seguenti categorie :
-Collaboratori domestici
-Insegnanti privati
-Lavoratori che eseguono piccoli lavori di manutenzione
-Collaboratori di associazione senza scopo di lucro
La retribuzione per il lavoro occasionale accessorio avviene tramite i buoni lavoro da costo di 10.00 Euro l’uno, da consegnare direttamente al lavoratore, ogni buono equivale a 7,50 Euro nette, visto che il 25% deve essere trattenuto.