In questo articolo spieghiamo in cosa consiste un decreto ingiuntivo e mettiamo a disposizione un fac simile da scaricare.
Quando si parla di decreto ingiuntivo, ci si riferisce a quel procedimento giuridico applicabile in caso di mancato pagamento di un debito. Questo, solitamente, precede l’esecuzione forzata dei beni materiali di colui che ha contratto il debito, il cosiddetto pignoramento.
Risulta essere possibile ottenere un decreto ingiuntivo in maniera piuttosto rapida, dato che viene riconosciuto dalla legge come titolo esecutivo e può essere avviato non appena il creditore entra in possesso di documenti scritti che attestano il mancato pagamento.
Vediamo quando è possibile fare richiesta di decreto ingiuntivo. Sostanzialmente, tale procedura è applicabile nei seguenti casi
-Polizze e promesse unilaterali fatte con scrittura privata.
-Assegni non validi come titoli esecutivi o assegno post datato.
-Cambiale mancante di bollo o con bollo insufficiente.
-Fatture, polizze e contratti di compra vendita.
-Onorari di professionisti quali avvocati, cancellieri e ufficiali giudiziari.
-Onorari di notai o di altri professionisti iscritti ad albi e ordini riconosciuti che applicano tariffari approvati.
Il ricorso deve essere presentato in duplice copia al Tribunale competente, il Giudice di Pace risulta competente per ricorsi che non superino i 5000 Euro o i 20000 in caso di rimborsi inerenti alla circolazione di veicoli.
Risulta essere importante ricordare che si può fare a meno della figura dell’avvocato solo nei casi in cui il ricorso riguardi cifre inferiori a 1100 Euro.
I dati che devono essere immessi all’interno della richiesta di decreto ingiuntivo, sono i seguenti :
– l’ufficio giudiziario a cui si rivolge;
– Il nome delle parti in causa
– l’oggetto del contendere
– le ragioni che hanno spinto a tale richiesta
– le conclusioni
– la documentazione che comprova l’effettiva l’esistenza del credito
– domicilio del ricorrente e dell’avvocato che si occupa del ricorso
Qualora il Giudice di Pace ritenga la richiesta di ricorso motivata, ordinerà al debitore il pagamento della somma dovuta al richiedente entro i successivi 40 giorni.
Naturalmente, il debitore potrà fare ricorso presso lo stesso Tribunale che potrà successivamente decidere per l’esecuzione forzata in caso di conferma della sentenza.
Il decreto deve essere necessariamente notificato al debitore entro 60 giorni dalla sua emissione pena la decadenza.