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Aggiornato il 25 Novembre 2025

Fac Simile Contratto di Vendita Attrezzature Usate PDF e Word

In questa pagina è possibile trovare un fac simile di contratto di vendita di attrezzature usate. Sappiamo quanto sia importante proteggere i propri interessi durante una transazione di vendita, e per questo abbiamo preparato un modello di contratto completo e facilmente personalizzabile per le vostre esigenze specifiche. Questo documento è stato accuratamente redatto da professionisti del settore per garantire che tutte le possibili eventualità siano coperte. Il modello è disponibile per il download in formato Word e PDF, offrendo flessibilità a seconda delle vostre preferenze. Utilizzate questo strumento per garantire che la vostra prossima vendita di attrezzature usate sia senza intoppi e protetta da eventuali inconvenienti.

Fac Simile Contratto di Vendita Attrezzature Usate PDF e Word

Contratto di Vendita Attrezzature Usate

Un contratto di vendita di attrezzature usate, in ambito italiano, è una vendita di beni mobili disciplinata in via generale dagli articoli 1470 e seguenti del codice civile, ma con alcune peculiarità legate sia alla natura “professionale” delle parti sia al fatto che il bene non è nuovo. Proprio perché spesso si tratta di beni di valore (macchinari, attrezzature industriali, strumenti professionali), è opportuno che l’accordo sia messo per iscritto e che regolamenti con chiarezza stato del bene, prezzo, responsabilità e garanzie, evitando formule generiche che in caso di contenzioso servono a poco.

Il primo profilo da curare è l’individuazione precisa delle parti e dell’oggetto. Nel contratto va indicato chi vende e chi compra, specificando se si tratta di soggetti privati, imprese o professionisti, perché dalla qualifica discende anche l’eventuale applicazione del Codice del Consumo quando l’acquirente è un consumatore e il venditore agisce come professionista, anche se l’attrezzatura è usata. L’oggetto, cioè il bene, deve essere descritto in modo puntuale: marca, modello, matricola, anno di costruzione, eventuale numero di telaio o di serie, accessori compresi, stato di manutenzione dichiarato, documentazione annessa (manuali, libretti di uso e manutenzione, certificazioni CE, dichiarazioni di conformità). Una descrizione troppo generica rende più difficile stabilire, in seguito, se il bene consegnato corrisponde a quello pattuito e in quale stato doveva trovarsi.

Per quanto riguarda il prezzo, oltre alla cifra complessiva è opportuno specificare se è soggetto a IVA e con quale aliquota, se si tratta di operazione soggetta a regime del margine, se sono incluse eventuali spese di smontaggio, trasporto, installazione o collaudo e come avviene il pagamento (acconto, saldo, eventuale dilazione con riserva di proprietà ai sensi dell’articolo 1523 c.c.). Nei casi in cui il venditore voglia mantenere la proprietà fino al pagamento integrale, questa clausola deve essere scritta in modo chiaro, perché incide sulla ripartizione dei rischi e sui rimedi in caso di mancato pagamento.

Il nodo centrale, nelle vendite di attrezzature usate, riguarda la garanzia per vizi. Gli articoli 1490 e seguenti del codice civile impongono al venditore di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, salvo che i vizi siano stati conosciuti o facilmente riconoscibili dal compratore. Nelle vendite tra privati o tra professionisti è frequente il ricorso alla formula “vista e piaciuta”, con cui l’acquirente dichiara di aver visionato il bene e di accettarlo nello stato di fatto in cui si trova. Questa formula, però, non elimina ogni responsabilità del venditore: non copre i vizi occulti dolosamente taciuti, né quelli talmente gravi da integrare una vera e propria mancanza di qualità essenziali promesse. Per questo, se si vuole limitare la garanzia, è bene che il contratto specifichi se la vendita avviene nello stato di fatto in cui il bene si trova, con esclusione della garanzia salvo dolo, oppure se il venditore assume obblighi specifici di funzionamento o di idoneità all’uso per un certo periodo.

Quando il compratore è un consumatore e il venditore un professionista, entra in gioco anche la disciplina del Codice del Consumo sulla garanzia legale di conformità, applicabile anche ai beni usati, seppure con alcune modulazioni, compresa la possibilità di ridurre la durata della garanzia, ma non al di sotto di un certo limite minimo. In questi casi non basta scrivere “visto e piaciuto” per esonerarsi dalle responsabilità: clausole che escludono o limitano in modo eccessivo i diritti del consumatore possono essere nulle, e il venditore resta responsabile dei difetti di conformità che si manifestano entro il periodo di garanzia.

Un altro profilo importante è la sicurezza del bene, soprattutto quando si tratta di macchine o attrezzature di lavoro. Il venditore professionale ha l’obbligo di immettere sul mercato prodotti conformi alle normative applicabili (marcatura CE, rispetto del d.lgs. 81/2008 e delle direttive macchine, presenza di dispositivi di protezione, manuali in lingua italiana). Nella vendita di attrezzature usate destinate a essere utilizzate in ambito lavorativo, è consigliabile che il contratto riporti espressamente se la macchina è munita di marcatura CE, se è stata oggetto di modifiche e, in caso affermativo, se tali modifiche hanno mantenuto la conformità, allegando se possibile la documentazione tecnica e le dichiarazioni di conformità. Per le aziende acquirenti, questo aspetto è rilevante anche ai fini della propria responsabilità sulla sicurezza dei lavoratori: comprare un macchinario non conforme può esporre il datore di lavoro a responsabilità civili e penali, indipendentemente da quanto pattuito con il venditore.

Sul piano del trasferimento e della prova, conviene disciplinare in modo esplicito consegna, verifica e collaudo. Il contratto dovrebbe stabilire quando e dove avviene la consegna, chi sopporta i rischi durante il trasporto, se è previsto un periodo di prova o un collaudo funzionale e con quali effetti. Una prassi utile è prevedere che, alla consegna, le parti redigano un verbale in cui si attesta lo stato del bene, la presenza o meno di danni visibili e l’esito di eventuali test di funzionamento. Questo verbale, collegato al contratto, riduce le contestazioni successive su vizi palesi e su ciò che era stato effettivamente verificato.

Nei contratti di una certa complessità, soprattutto quando il prezzo è elevato o il bene ha importanza strategica, è opportuno trattare anche il tema delle responsabilità per danni indiretti e della limitazione del risarcimento. Le parti possono pattuire, nei limiti del rispetto dell’articolo 1229 c.c. (che vieta l’esonero da dolo o colpa grave), che eventuali danni conseguenti a malfunzionamenti siano limitati al valore del bene o a un massimale predeterminato, escludendo per esempio la responsabilità per mancato profitto o fermo impianto. Queste clausole vanno formulate con attenzione, perché se risultano squilibrate a sfavore della parte debole o riguardano ipotesi di colpa grave possono essere disapplicate.

Un contratto ben scritto non dovrebbe trascurare neppure gli aspetti fiscali e documentali. È bene chiarire chi emette fattura, con quali dati, se il prezzo è comprensivo di imposte e tributi, se sono previsti adempimenti particolari (ad esempio comunicazioni a enti o registrazioni per beni di una certa tipologia). Nel caso di attrezzature che richiedono iscrizioni o comunicazioni a registri specifici, occorre verificare se la vendita comporta anche il trasferimento di tali iscrizioni e per mezzo di quali atti.

Infine, è opportuno definire il foro competente e applicare, nei limiti consentiti, una legge e una giurisdizione chiare, soprattutto quando le parti appartengono a ordinamenti diversi o quando la vendita avviene in un contesto transfrontaliero. Una breve clausola sul tentativo di composizione bonaria o sulla disponibilità a ricorrere a mediazione o arbitrato può contribuire a una gestione più rapida di eventuali controversie.

Modello contratto di vendita attrezzature usate

Tra:
Venditore: [Ragione sociale / Nome e cognome], con sede/sede legale in [indirizzo], C.F./P.IVA [], REA [], in persona di [nome e cognome], e-mail [], PEC []
Acquirente: [Ragione sociale / Nome e cognome], con sede/sede legale in [indirizzo], C.F./P.IVA [], REA [], in persona di [nome e cognome], e-mail [], PEC []

Venditore e Acquirente congiuntamente le “Parti”.

1. Oggetto e identificazione delle attrezzature
Il Venditore vende e l’Acquirente acquista le seguenti attrezzature usate (“Beni”):
– Descrizione: [tipologia, marca, modello]
– Identificativi: [matricola/seriale, anno di costruzione]
– Dotazioni: [accessori, utensili, software, chiavi di licenza]
– Documenti: [manuale uso/manutenzione, dichiarazione CE conformità (se applicabile), registro manutenzioni, schemi elettrici]
– Stato d’uso: [relazione stato/verbale perizia allegato A]
– Ubicazione per presa visione: [indirizzo]

I Beni sono venduti nello stato di fatto e di usura in cui si trovano alla data del ritiro/consegna, come visionati e provati dall’Acquirente, salvo quanto diversamente pattuito nel presente contratto.

2. Prezzo, imposte e regime IVA
Il prezzo totale (al netto/“IVA inclusa”) è pari a € [___].
IVA: [barrare] ☐ applicabile aliquota []% ☐ non applicabile (venditore privato) ☐ Regime del margine beni usati (se applicabile; indicarlo in fattura).
Eventuali oneri di bollo, trascrizioni, dazi, costi di cancellazione vincoli sono a carico di [].

3. Pagamento
Modalità: [bonifico bancario / assegno circolare / escrow / finanziamento] a favore del Venditore IBAN [_].
Termini: [acconto € ___ entro il ___ / saldo entro il ___ / pagamento contestuale al ritiro].
In caso di ritardo superiore a [] giorni, maturano interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e il Venditore può sospendere consegna/trasferimento documenti.

4. Consegna, resa e trasferimento del rischio
Consegna secondo Incoterms® 2020 [EXW / FCA / CPT / DAP …] [luogo] alla data [___] o entro [__] giorni dall’incasso del saldo.
Il rischio sui Beni passa all’Acquirente secondo l’Incoterm pattuito; salvo diverso accordo, EXW comporta passaggio del rischio al momento della messa a disposizione presso il luogo convenuto.
Carico, trasporto, assicurazione trasporto, sdoganamento: a carico di [Venditore/Acquirente].

5. Riserva di proprietà
Fino al pagamento integrale del prezzo e accessori, la proprietà dei Beni rimane al Venditore (artt. 1523 ss. c.c.); l’Acquirente ne sopporta i rischi, si obbliga a conservarli con diligenza, a non alienarli o costituirli in garanzia e a mantenerli assicurati per un valore non inferiore al prezzo.

6. Provenienza e libertà da vincoli
Il Venditore garantisce che i Beni sono di lecita provenienza, liberi da pegni, privilegi, sequestri, leasing non estinti o altri vincoli. Eventuali vincoli saranno rimossi a cura e spese del Venditore entro e non oltre la data di consegna; in difetto, l’Acquirente potrà sospendere il pagamento residuo o risolvere il contratto con restituzione delle somme versate.

7. Ispezione, collaudo e accettazione
L’Acquirente dichiara di aver visionato e provato i Beni in data [] presso [] e di averne verificato la funzionalità per l’uso dichiarato.
In alternativa, le Parti convengono un collaudo funzionale alla consegna: l’Acquirente potrà formulare riserve scritte entro [__] giorni dalla consegna su vizi occulti che rendano il Bene inidoneo all’uso concordato. Decorso tale termine senza riserve, i Beni si intendono accettati (“accettazione tacita”).

8. Conformità normativa, sicurezza e documenti CE
Se i Beni rientrano nel campo di applicazione della normativa macchine/sicurezza, il Venditore consegna, ove esistenti, dichiarazione CE di conformità, targhetta CE, manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e ogni altro documento in suo possesso.
Se i Beni sono ante-CE o privi di documentazione CE, l’Acquirente ne prende atto e si impegna, prima della messa in servizio, a provvedere agli adeguamenti e valutazioni di rischio ex normativa vigente (es. d.lgs. 81/2008 e norme tecniche applicabili). L’uso dei Beni dopo la consegna è sotto esclusiva responsabilità dell’Acquirente.

9. Garanzia per vizi – Beni usati (B2B)
Per Beni usati tra professionisti/imprese: le Parti convengono che la garanzia legale è limitata ai vizi occulti preesistenti alla vendita che rendano i Beni impropri all’uso convenuto e che non siano riconoscibili con l’ordinaria diligenza alla consegna.
La garanzia è prestata per [__] mesi dalla consegna (in difetto, 6 mesi), con decadenza se la denuncia non è inviata per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta.
Rimedi: a scelta del Venditore, eliminazione del vizio a proprie spese, riduzione del prezzo o risoluzione con restituzione del corrispettivo e ritiro dei Beni.
Sono escluse garanzie su consumabili, usura normale, difetti dovuti a trasporto non curato dal Venditore, improprio montaggio/uso/manutenzione, modifiche dell’Acquirente. Restano ferme le responsabilità per dolo o colpa grave e le norme inderogabili.

Se l’Acquirente è un consumatore o il contratto è concluso a distanza/fuori dei locali, questa clausola va adeguata: si applica il Codice del Consumo, le limitazioni sopra non sono utilizzabili e vigono i rimedi e i termini di garanzia di legge.

10. Limitazione di responsabilità
Salvo dolo o colpa grave, il Venditore non risponde di lucro cessante, fermo macchina, perdita di produzione, danni indiretti/consequenziali. In ogni caso, la responsabilità complessiva è limitata, ove lecito, a quanto pagato dall’Acquirente per i Beni specifici cui il reclamo si riferisce.

11. Obblighi dell’Acquirente dopo la consegna
L’Acquirente curerà a proprie spese installazione, messa in servizio, manutenzione e, se dovuti, adeguamenti e pratiche autorizzative; garantirà che l’uso avvenga da personale formato e nel rispetto delle istruzioni. Eventuali software o controllori forniti con i Beni sono ceduti con le relative licenze d’uso “as is” nei limiti trasferibili.

12. Permuta/ritiro dell’usato (opzionale)
Le Parti convengono la permuta del bene usato dell’Acquirente, descritto in Allegato B, per un valore di € [___] da scomputare dal prezzo. La proprietà del bene in permuta passerà al Venditore al ritiro; l’Acquirente garantisce libertà da vincoli e stato d’uso come dichiarato. Eventuali difformità sostanziali autorizzano il Venditore a rinegoziare o rifiutare la permuta.

13. Forza maggiore
Nessuna Parte risponde del ritardo/inadempimento dovuto a eventi imprevedibili e fuori dal controllo ragionevole (es. calamità, atti autorità, scioperi generali, indisponibilità trasporti). La Parte che invoca la forza maggiore ne dà pronta comunicazione e adotta misure per limitarne gli effetti.

14. Privacy
Ciascuna Parte tratta i dati personali dell’altra quale titolare autonomo, limitatamente all’esecuzione del contratto, secondo il Reg. (UE) 2016/679; fornisce informativa e assicura i diritti degli interessati.

15. Legge applicabile, controversie, foro
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie sono devolute al Foro di [___] esclusivo.

Se l’Acquirente è consumatore, il foro competente è quello del luogo di residenza/domicilio del consumatore; adeguare di conseguenza.

16. Disposizioni finali
L’accordo costituisce l’intero accordo tra le Parti e sostituisce intese precedenti. Modifiche/deroghe hanno effetto solo se scritte e firmate. L’eventuale nullità di singole clausole non inficia la validità delle restanti.

17. Clausole specifiche ex artt. 1341–1342 c.c.
Le Parti, dopo attenta lettura, approvano espressamente le seguenti clausole: 4 (trasferimento rischio), 5 (riserva di proprietà), 7 (accettazione tacita/termini), 8 (conformità normativa e responsabilità d’uso), 9 (garanzia limitata B2B, termini e rimedi), 10 (limitazione responsabilità), 12 (permuta), 13 (forza maggiore), 15 (foro esclusivo), 16 (intero accordo).

Luogo e data: [___]

Il Venditore

[nome e carica]

L’Acquirente

[nome e carica]

Doppia sottoscrizione ex artt. 1341–1342 c.c.
Il sottoscritto Acquirente approva specificamente le clausole n. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16.
Firma Acquirente: _______________________

Allegati
A. Verbale di perizia/stato d’uso con foto e check-list funzionale
B. Dati bene in permuta (se previsto)
C. Copia documenti: manuale, dichiarazione CE (se esistente), registro manutenzioni, elenco accessori

Fac simile contratto di vendita attrezzature usate Word e PDF editabile da scaricare

Nel prossimo paragrafo, ci concentreremo su un aspetto cruciale del commercio di attrezzature usate: il contratto di vendita. Questo documento legale è fondamentale per garantire una transazione sicura e trasparente tra venditore e acquirente. La sua importanza non può essere sottolineata abbastanza, poiché protegge entrambe le parti da possibili malintesi o dispute future. Per facilitare il processo, forniremo un modello di contratto di vendita di attrezzature usate, disponibile per il download in formato Word e PDF. Questo modello può essere facilmente personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche di ogni transazione.

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