In questa guida viene messo a disposizione un fac simile contratto di stage.
Contratto Stage
Il contratto di stage, in Italia, in realtà non si chiama “contratto” ma tirocinio e, tecnicamente, non è un rapporto di lavoro. Questo è il primo punto fondamentale: lo stage è un’esperienza formativa, regolata da norme speciali (statali e regionali) e da linee guida nazionali, che si appoggia a una convenzione e a un progetto formativo, non a un contratto di lavoro subordinato. Se lo usi per coprire un normale fabbisogno di lavoro, rischi la riqualificazione in rapporto di lavoro dipendente, con tutte le conseguenze retributive, contributive e sanzionatorie.
La cornice generale distingue tra tirocinio curriculare (interno a scuola, università, master, ITS, CFP) e tirocinio extracurriculare (orientamento o inserimento al lavoro, per chi è già fuori dal percorso di studi). I curriculari sono regolati soprattutto dall’ordinamento dell’ente formativo e non generano obbligo di indennità minima; gli extracurriculari sono disciplinati dalle Linee guida nazionali in materia di tirocini e dalle normative regionali, che fissano requisiti minimi, indennità obbligatorie, durata massima, limiti numerici e obblighi assicurativi. In mezzo ci sono i tirocini per persone con disabilità o svantaggio, normalmente gestiti con i servizi per l’impiego, che seguono regole ancora più specifiche.
Nel modello standard di stage extracurriculare i soggetti sono tre. Il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, ente, PA) che offre la struttura e le attività; il tirocinante, che svolge il percorso formativo; il soggetto promotore (università, scuola, centro per l’impiego, agenzia per il lavoro, fondazione ITS, ecc.) accreditato dalla normativa regionale. Senza promotore non esiste tirocinio extracurriculare valido: se un’azienda “fa uno stage” direttamente con il ragazzo, senza convenzione con un promotore, il rischio di riqualificazione è altissimo.
La struttura giuridica dello stage si regge su due documenti: convenzione tra promotore e ospitante e progetto formativo individuale. La convenzione definisce il quadro generale (chi può ospitare, quali coperture assicurative ci sono, responsabilità, ruoli dei tutor, durata massima, limiti numerici). Il progetto formativo individuale, sottoscritto da tutti e tre i soggetti, è il vero “contratto” di stage: descrive obiettivi formativi, contenuti, attività da svolgere, sede, orario, durata, indennità, nominativi dei tutor, modalità di valutazione e di eventuale interruzione anticipata. Senza questi due pilastri, lo stage non è regolare.
Alcuni contenuti del progetto formativo hanno rilievo molto concreto. Gli obiettivi formativi devono essere realistici e coerenti con il profilo del tirocinante: non basta scrivere “acquisire competenze generiche”, bisogna indicare quali processi, strumenti, competenze tecniche e trasversali verranno toccati. Le attività non devono essere copia-incolla di una mansione lavorativa pura, ma una declinazione che evidenzi l’aspetto di apprendimento, pur sapendo che, nella pratica, il tirocinante collabora all’operatività. L’orario deve rispettare i limiti di legge e regionali (no straordinari, no turni notturni se non espressamente previsti e compatibili, pause e riposi adeguati). Il tutor aziendale e il tutor del promotore vanno indicati nominativamente, perché sono i riferimenti per la qualità formativa e la sicurezza: il tutor aziendale deve avere esperienza adeguata e tempo per seguire il tirocinante, non essere un nome messo a caso.
La normativa regionale fissa anche la durata massima (di solito tra 6 e 12 mesi per i tirocini ordinari, più estesa per i soggetti svantaggiati) e i limiti numerici di contemporanei in base alle dimensioni dell’ente ospitante. Fissa soprattutto l’indennità minima: lo stage extracurriculare non può essere gratuito. L’importo minimo mensile, che varia da regione a regione, è spesso nell’ordine di qualche centinaio di euro; sotto questa soglia non si può scendere, nemmeno d’accordo con il tirocinante. Se l’azienda riconosce solo rimborsi spese occasionali, senza indennità formalizzata, lo stage è irregolare. Vanno poi garantite le coperture INAIL e un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, normalmente curate dal promotore (INAIL) e dall’ospitante (RC), secondo la convenzione.
Sul piano della sicurezza e della privacy lo stage è a tutti gli effetti un “lavoratore” in azienda quanto a tutela, pur non essendo dipendente. Deve ricevere informazione e formazione sui rischi generali e specifici, deve essere dotato di DPI se necessari, inserito nel piano di emergenza, informato su procedure e segnalazioni. Anche il GDPR considera il tirocinante un soggetto interno autorizzato al trattamento dei dati: il soggetto ospitante deve nominarlo incaricato/autorizzato, impartire istruzioni sui dati che può trattare e su quelli che non può toccare, e vigilare sul rispetto delle policy. Né il “sono solo uno stagista” né il “tanto non è dipendente” valgono come scusanti in caso di incidente o data breach.
Il confine chiave, dal punto di vista legale, è quello con il lavoro subordinato. Lo stage non deve coprire un fabbisogno stabile di personale né replicare in toto la posizione di un dipendente, senza alcuna componente formativa. Se il tirocinante è sottoposto a un potere direttivo pieno, ha gli stessi orari e carichi di un dipendente, non viene seguito da un tutor, svolge mansioni ripetitive senza percorso didattico e resta per mesi o anni su compiti identici, si accumulano gli indici della subordinazione. In caso di ispezione o contenzioso, un giudice potrebbe dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fin dall’inizio, con obbligo per l’azienda di pagare arretrati retributivi, contributivi e differenze rispetto al CCNL, oltre a sanzioni amministrative. Le linee guida nazionali insistono per questo sul carattere temporaneo, orientativo/inseritivo e non sostitutivo del tirocinio.
La gestione della fine del tirocinio è un altro punto da curare. Al termine, il tutor redige una scheda di valutazione o una relazione sulle competenze acquisite; il promotore registra l’esito e può rilasciare un attestato, a volte accompagnato dall’assegnazione di crediti formativi (per i curriculari) o dalla certificazione di competenze (per gli extracurriculari, specie se collegati a percorsi di politiche attive). Se l’azienda decide di assumere il tirocinante, la normativa non impone obbligatoriamente l’assunzione, ma molte misure pubbliche di sostegno (Garanzia Giovani, tirocini finanziati) prevedono incentivi in caso di trasformazione in contratto di lavoro con determinate caratteristiche. Se invece il rapporto non prosegue, è buona pratica fare un colloquio di chiusura e chiarire che il periodo di stage si è concluso, evitando proroghe di fatto senza copertura convenzionale.
L’interruzione anticipata è possibile sia su iniziativa del tirocinante sia dell’ospitante o del promotore. Se il contenuto effettivo delle attività si discosta in modo rilevante dal progetto formativo, se si verificano comportamenti scorretti o rischi per la salute e la sicurezza, o se sopraggiungono cause serie (nuovo lavoro, problemi di studio o salute), il tirocinio può essere interrotto. È importante che l’interruzione venga formalizzata per iscritto, con comunicazione al promotore, e che vengano aggiornate le coperture assicurative. Le modalità sono spesso dettagliate nelle normative regionali e nella convenzione.
Esempio di Contratto di Stage
Il giorno …../…../………, tra:
– la Società ……………, con sede in ……………, C.F., P. IVA e Registro Imprese di ……………, nella persona di ……………, di seguito denominata anche semplicemente azienda;
e
– il Sig. ……………, nato a ……………, il …../…../………, residente a ……………, Via ……………, codice fiscale: ……………, di seguito allievo,
Vista la richiesta formulata dallo stesso Sig. ……………,, di poter aderire al periodo di stage proposto dall’azienda, e precisamente: …………………………,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Lo stage avrà inizio il …../…../……… ed avrà termine il …../…../……….
2. Al termine della regolare frequenza verrà rilasciato all’allievo un attestato di frequenza e di svolgimento del presente contratto di addestramento.
3. È concordemente ed espressamente escluso ogni vincolo di subordinazione e dipendenza dell’allievo dall’azienda, nonché di prestazione di lavoro autonomo a favore dell’azienda stessa in considerazione che il presente contratto non prevede obblighi di prestazioni lavorative nell’ambito dell’organizzazione aziendale, con esclusione delle occasionali attività pratiche di volta in volta necessarie per i fini didattici del corso.
4. Per la partecipazione al corso è previsto un rimborso spese pari da € ……………,00 (……………/00), che verrà erogato all’allievo con le seguenti modalità: ……………. Resta espressamente concordato che il suddetto compenso non costituisce corrispettivo di attività in favore dell’azienda, data l’esclusione, di cui al precedente punto 3), della sussistenza di vincoli di subordinazione o di lavoro autonomo.
5. È fatto obbligo all’allievo di svolgere lo stage negli orari che saranno stabiliti dall’azienda per la corretta esecuzione dello stesso. In caso di ripetute assenze o mancato rispetto degli orari di frequenza, l’azienda ha facoltà di ridurre il compenso di partecipazione di cui al precedente punto 4) o, anche, di escludere l’allievo dal corso.
6. L’azienda si accolla l’onere di copertura antinfortunistica a favore dell’allievo.
7. L’allievo è tenuto all’assoluto segreto di tutto ciò che forma oggetto dello stage, salva esplicita e dimostrabile autorizzazione dell’azienda stessa.
8. L’eventuale costituzione di un rapporto di lavoro successivamente al completamento del corso è lasciata alla libera determinazione delle parti.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni di legge compatibili con le finalità e la natura dello stesso.
Letto, confermato e sottoscritto a ……………, il ……………
Fac Simile Contratto di Stage
Di seguito viene messo a disposizione un fac simile contratto di stage Word da scaricare.