Nell’ordinamento giuridico italiano si chiama contratto di somministrazione quel particolare contratto nel quale una delle due parti contraenti, detto somministrante, si obbliga dietro pagamento di un corrispettivo, a eseguire una prestazione periodica o continuativa, a favore dell’altra parte, detto somministrato.
Il contratto di somministrazione è definito dagli articoli 1559 – 1570 del Codice Civile e non va confuso con il contratto di somministrazione di lavoro, il quale, benché possieda un nome similare, ha ad oggetto differente prestazione e risulta essere regolato dal Decreto Legislativo 276/2003.
Il contratto di somministrazione possiede alcune caratteristiche tipiche: innanzitutto è un contratto che si può perfezionare solamente con il consenso di entrambe le parti in causa, e per questo si dice che è consensuale; è un contratto che prevede la corresponsione di un prezzo, e per questo si dice essere un contratto oneroso; è un contratto a prestazioni corrispettive poiché entrambe le parti si obbligano, una a fornire la merce o l’uso di prodotti, l’altra a fornire il denaro pattuito. Infine si dice essere un contratto di durata, in quanto non si conclude con un singolo atto di fornitura ma prevede una durata nel tempo.
A seconda dell’oggetto della prestazione, si distinguono due tipi di contratto di somministrazione, il contratto di somministrazione di consumo, nel quale vi è la cessione della proprietà dei beni somministrati, e il contratto di somministrazione d’uso, nel quale viene ceduto solamente il godimento temporaneo del bene.
Spetta alle parti stabilire la quantità di beni che verranno somministrati: questi possono essere stabiliti sia in modo puntuale, che solamente indicando un minimo e un massimo di fornitura. In mancanza di statuizione interviene l’articolo 1560 del codice civile indicando che la quantità si intende quella sufficiente a soddisfare il somministrato sulla base di un normale fabbisogno.
Il corrispettivo, infine, può essere definito in base alla quantità di prodotti forniti oppure a forfait. È possibile peraltro inserire nel contratto di somministrazione clausole che prevedano la revisione periodica del prezzo mentre, nel caso non vi siano indicazioni sul prezzo, si intende quello normalmente applicato dal venditore nel normale svolgimento della propria attività.