In questa guida mettiamo a disposizione un fac simile di assegno bancario e spieghiamo come deve essere fatta la compilazione
Assegno Bancario
In epoca di carte di credito e conti online, non è sempre scontato che, trovandosi a dovere compilare un assegno, le cose siano automatiche e semplici.
La guida che segue ha lo scopo di indicare al compilatore qual è il metodo corretto per riempire tutti i campi presenti sull’assegno, in modo da non creare spiacevoli malintesi al momento della riscossione. Parliamo di assegno bancario perchè quello circolare viene compilato dalla banca su richiesta del clienti, come spiegato in questa guida sull’assegno circolare su Assegni.net.
L’assegno bancario è un ordine scritto con cui il titolare di un conto dispone che la propria banca paghi “a vista” una somma determinata al beneficiario indicato. Il suo quadro normativo di base è il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (“legge assegno”), che detta requisiti formali del titolo, regole di circolazione per girata e incasso, tempi e rimedi in caso di mancato pagamento. La presentazione al pagamento deve avvenire entro un termine legale breve: otto giorni quando l’assegno è pagabile nello stesso comune di emissione e quindici giorni quando è pagabile in altro comune del territorio nazionale; il superamento dei termini non rende nullo il titolo, ma incide sulle garanzie di regresso e sui rimedi formali come il protesto. La natura “a vista” implica che qualunque patto dilatorio apposto sul modulo non vincola la banca trattaria, perché la legge considera pagabile l’assegno non appena è presentato, anche se riportasse una data futura.
Sul piano pratico l’assegno bancario si distingue dall’assegno circolare perché non è “garantito” dall’emittente: per il bancario la provvista deve trovarsi sul conto del traente al momento dell’incasso, mentre il circolare è un impegno diretto della banca che lo emette e presuppone la preventiva messa a disposizione dei fondi. In termini di rischio, quindi, il circolare offre una sicurezza di pagamento che il bancario non assicura per definizione.
La disciplina antiriciclaggio incide in modo decisivo su forma e circolazione. Per importi pari o superiori a 1.000 euro gli assegni bancari e postali devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e riportare la clausola “non trasferibile”; in mancanza si applicano sanzioni amministrative, inasprite dal 2017, che colpiscono l’uso di moduli “liberi” oltre soglia. Per importi inferiori a 1.000 euro è ancora possibile emettere assegni trasferibili, ma l’uso è residuale e i carnet senza la dicitura “non trasferibile” sono rilasciati solo su richiesta scritta, con onere di bollo per singolo modulo. L’indicazione del beneficiario resta comunque raccomandata anche sotto soglia, per tracciabilità e sicurezza.
Quando l’assegno non viene pagato alla presentazione, entrano in gioco protesto, preavviso di revoca e segnalazioni. Il protesto è l’atto pubblico con cui un notaio o un ufficiale levatore accerta formalmente il mancato pagamento, ed è efficace solo se l’assegno è stato presentato entro i termini di legge; i suoi effetti includono la pubblicazione nel registro informatico dei protesti e possono riflettersi su reputazione e accesso al credito. Indipendentemente dal protesto, la banca avvia il procedimento di revoca di sistema e, in mancanza di regolarizzazione entro i tempi di legge, segnala il nominativo alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) gestita da Banca d’Italia, con conseguente divieto di emettere assegni per il periodo previsto e ritiro dei carnet. La logica è preservare l’affidabilità del circuito dei pagamenti e prevenire l’abuso di uno strumento che, pur essendo cartaceo, è trattato alla stregua di un pagamento tracciabile.
Per l’emissione corretta occorre che il titolo contenga gli elementi essenziali previsti dalla legge assegno e che la firma del traente sia conforme agli esemplari depositati presso la banca; è buona prassi verificare l’esattezza del beneficiario, evitare spazi liberi suscettibili di alterazioni, apporre la clausola “non trasferibile” quando non già prestampata e tenere conto dei tempi di presentazione per la persona che dovrà incassare. Dal lato dell’incasso, il beneficiario che deposita l’assegno presso la propria banca deve considerare che l’accredito può avvenire “salvo buon fine” e che l’effettiva disponibilità dipende dall’esito dell’incasso presso la banca trattaria; in caso di assegno trasferibile, la catena delle girate deve essere regolare, altrimenti l’istituto può rifiutare il pagamento o chiedere integrazioni documentali. Le stesse fonti istituzionali sottolineano l’utilità dell’indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per ridurre i rischi di circolazione anomala.
In chiave comparativa e di policy, chi deve effettuare pagamenti di importo rilevante o in operazioni immobiliari, societarie o tra estranei dovrebbe interrogarsi sull’idoneità dello strumento: l’assegno circolare o i bonifici con “data valuta” concordata riducono rischi di insoluto e contenzioso, mentre l’assegno bancario resta adeguato per pagamenti tra soggetti che si conoscono e accettano il rischio operativo connesso alla disponibilità dei fondi. Le banche e la Banca d’Italia, anche attraverso materiali divulgativi, richiamano proprio questa differenza di garanzia e invitano a scegliere il titolo circolare quando si cerca certezza di copertura.
Fac Simile Assegno Bancario
Di seguito è possibile trovare un fac simile assegno bancario.