Quando si parla di autocertificazione del casellario giudiziale, ci si riferisce a quella tipologia di documento ufficiale che, in base al Decreto Legge n° 445 relativo all’art.46, può essere prodotto dal cittadino in totale autonomia e che funge da sostituto al certificato del casellario giudiziario.
Il decreto precedentemente citato, infatti, ha apportato la novità secondo la quale lo Stato eroga il diritto di libera certificazione al cittadino, in modo da evitargli perdite di tempo in caso di necessità di presentazione di suddetto documento.
Vediamo a cosa ci riferiamo quando parliamo di certificato del casellario giudiziario. Si tratta, fondamentalmente, del documento ufficiale sul quale vengono riportate le sentenze passate in giudicato in ambito penale, civile o amministrativo ascrivibili al richiedente. Il certificato in questione, infatti, può essere di tre tipi, Generale, Penale o Civile, questi documenti hanno una validità di 6 mesi dal momento della loro erogazione.
Tutti coloro che non appartengono all’Unione Europea, ma hanno la necessità di presentare un’autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva della certificazione del casellario giudiziario, possono, sempre secondo l’articolo 46 del Decreto Legislativo del 28/12/2000, produrre tale documentazione solo se dimostrano di essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità.