La rinegoziazione del mutuo nasce dall’esigenza di molte famiglie, in questi periodi di crisi e di perdita del posto di lavoro, di avere serie difficoltà nel pagare la rata, così com’era stata stabilita inizialmente nel contratto con la propria banca.
La Legge 244 del 24 dicembre 2007 ne ha stabilito le modalità e in base alle sue disposizioni, rinegoziare il contratto di mutuo deve risultare gratuito al consumatore e non ci devono essere scritture notarili. Basta la corrispondenza tra banca e cliente. Quindi un’operazione semplice, fluida e non onerosa per agevolare le famiglie in difficoltà, già schiacciate da tasse, debiti e altro.
Si possono quindi rivedere alcune clausole contenute nel vecchio contratto stipulato come lo spread, magari fissato inizialmente ad un livello molto alto e, a causa delle fluttuazioni dei mercati, al momento della rinegoziazione risulta molto più basso, oppure allungare la durata totale, oppure si potrebbe anche passare dal tasso fisso al variabile, o viceversa, in base alla situazione del momento.
Chiaramente tutti i contraenti e i firmatari del precedente contratto devono essere d’accordo sulla rinegoziazione di una o più clausole. La rinegoziazione da parte della banca, però, non è obbligatoria, ma facoltativa, questo significa, in sostanza, che la propria banca potrebbe rifiutarsi di rivalutare il contratto di mutuo, tranne nei casi di contratti stipulati prima del 29 maggio 2008 a tasso variabile, limitatamente alla prima casa, in quel caso la banca è obbligata, tramite questa eccezione stabilita dalla convenzione tra l’Abi e il Ministero dell’Economia e Finanza, a rinegoziare il contratto di mutuo.
Ma il debitore in difficoltà non si deve demoralizzare e anche quando la sua banca si rifiuta di aiutarlo, non è detta ancora l’ultima parola, in quanto potrebbe tranquillamente rivolgersi ad un altro istituto di credito, chiedendo la sostituzione del mutuo, oppure la surroga, introdotta nel 2007 con la famosa Legge Bersani.
Questa operazione risulta completamente gratuita come la rinegoziazione, anche perchè l’ipoteca originale del vecchio contratto di mutuo viene solo trasferita e mantenuta tale, quindi non c’è bisogno del notaio; ma anche in questo caso, le banche hanno la facoltà di accettare, ma non ne sono obbligate legalmente, in più, negli anni, ci sono stati vari casi da parte delle banche atti ad ostacolare la surroga o la rinegoziazione, o facendo comunque pagare una cifra al consumatore. In questi casi si può denunciare la casistica all’Antitrust.