La richiesta di aspettativa non retribuita è quella specifica domanda che un lavoratore inoltra al proprio datore di lavoro con la quale richiede allo stesso che gli venga concesso un periodo di tempo nel quale potrà dedicarsi ad altre attività e non presentarsi a lavoro, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Tale facoltà viene riconosciuta al lavoratore dalla Legge n. 53 del 2000, la quale definisce chiaramente quelli che sono i casi nei quali il lavoratore può richiedere di usufruire della aspettativa non retribuita.
La richiesta di aspettativa non retribuita può essere inoltrata al datore di lavoro nel caso subentrino nella vita del lavoratore degli eventi o delle cause particolari quali possono essere gravi e documentati motivi familiari. In questi casi il perioro di aspettativa non retribuita non può superare i due anni di durata, periodo di tempo che può essere continuativo ma anche frazionato, in dipendenza di quelle che sono le cause che determinano la richiesta di aspettativa.
Durante il periodo di aspettativa non retribuita non è solo il posto di lavoro che si stabilizza ma anche i diritti connessi: così il lavoratore non percepirà alcun salario nel periodo di aspettativa né il datore di lavoro sarà tenuto ad adempiere obblighi assicurativi o previdenziali. Il periodo di aspettativa non si calcola neppure ai fini del conteggio della anzianità di servizio, mentre è facoltà del lavoratore versare personalmente i contributi che il datore di lavoro avrebbe versato se non avesse richiesto l’aspettativa. Come abbiamo detto il lavoratore mantiene il diritto al posto di lavoro, ovvero a ritornare nell’organico attivi dell’impresa una volta terminato il periodo di aspettativa, ma ha anche l’obbligo, per tutta la durata dell’aspettativa, di non effettuare nessun altro tipo di attività lavorativa.
Oltre ai gravi e dimostrabili motivi familiari, il lavoratore che ha una anzianità di servizio presso la medesima azienda superiore ai cinque anni potrà, ma non avrà diritto a ottenerla, richiedere l’aspettativa non retribuita per terminare la scuola dell’obbligo, terminare di conseguire un diploma universitario o di laurea, terminare di conseguire un titolo di studio di secondo grado, o comunque partecipare ad attività formative diverse da quelle finanziate o poste in essere dal datore di lavoro. La durata di questa seconda fattispecie di aspettativa non retribuita è di undici mesi e, anche in questo caso, può trattarsi di un periodo continuato o frazionato. Rimangono anche in questo caso i medesimi obblighi, ovvero non esercitare durante l’aspettativa altre mansioni lavorative e il diritto al reintegro nel posto di lavoro al termine dell’aspettativa, così come si applica la sospensione del pagamento dello stipendio, versamento di contributi previdenziali e pagamento di oneri assicurativi. Differisce, rispetto la richiesta aspettativa per dimostrabili e gravi motivi famigliari, per il fatto che la concessione di questo beneficio a favore del lavoratore è a discrezione del datore di lavoro, che potrà accogliere la richiesta di aspettativa non retribuita oppure negarla, o ancora differirne l’accoglimento qualora tale esigenza sia motivata da comprovate esigenze organizzative aziendali.