I condomini, pur non avendo autonomia giuridica, possiedono autonomia fiscale. Questo significa che il condominio non possiede un patrimonio a se stante, ma si fonde con quello di chi lo amministra però in termini fiscali risultano comunque due entità a parte.
L’autonomia fiscale del condominio si esterna con l’attribuzione di codice fiscale, che va richiesta da parte di uno dei condomini o dall’amministratore stesso. Non effettuare la richiesta, espone l’amministratore e ciascuno dei condomini a sanzioni civili e penali.
A tal fine si utilizza il modulo richiesta codice fiscale, in modo non difforme a quando si richiede che venga attribuito un codice fiscale a un neonato o a uno straniero. La richiesta va ovviamente inoltrata all’Agenzia delle Entrate, che rimane il solo e unico ente che può rilasciare tale codice.
Nel caso fossimo in dubbio in merito al fatto che il nostro condominio già possieda un codice fiscale, è possibile effettuare un controllo utilizzando uno dei due strumenti: online dell’Agenzia delle Entrate, uno volto alla verifica codice fiscale di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica e il secondo invece volto alla verifica e corrispondenza tra il codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica.
Qualora risultasse che il condominio non dispone di codice fiscale si deve presentare il modulo richiesta codice fiscale, ovvero l’apposito modello AA5/6 Agenzia delle Entrate che va presentato dall’amministratore o da delegato dei condomini, in caso il condominio sia inferiore alle quattro unità e quindi non vi sia obbligo di nomina di amministratore.
Il modello si può presentare, debitamente compilato, consegnandolo in duplice copia all’Agenzia delle Entrate o inviandolo a mezzo raccomandata A.R. o ancora per via telematica.
Una volta ottenuto il codice fiscale, il condominio dovrà svolgere tutte le funzioni di sostituto d’imposta, quali effettuare le ritenute d’acconto sulle somme pagate a dipendenti, appaltatori e professionisti, versare all’Erario le ritenute operate usando il modello F24, presentare annualmente la dichiarazione dei sostituti, modello 770/semplificato o modello 770 ordinario, certificare annualmente le ritenute operate nel corso dell’anno di imposta.
Ogni qualvolta vi sia un cambio di amministratore, si dovrà comunicarlo all’Agenzia delle Entrate, sempre con il modello AA5/6. L’obbligo di comunicazione ricade sul nuovo amministratore. La comunicazione di variazione va effettuata per via telematica, avvalendosi di intermediari abilitati oppure con il servizio Comunicazione modello AA5/6 Web, dopo aver richiesto il rilascio delle credenziali di accesso se già non si possiedono.