La lettera di vettura è un documento previsto dal diritto internazionale dei trasporti, nello specifico dalla Convention des Marchandises par Route stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956, che attesta la presa in carico di una determinata merce dal vettore. A seconda del tipo di vettore, dunque, potremo avere un differente tipo di lettera di vettura.
Così se il bene viaggerà per via terrestre averemo la lettera di vettura terrestre; se viaggerà su ferrovia avremo la lettera di vettura ferroviaria; se viaggerà per mare avremo la lettera di vettura navale e infine se si opterà per il trasporto aereo avremo una lettera di vettura aerea.
Come abbiamo detto si tratta di un documento previsto non solo dal diritto italiano ma fatto proprio dal diritto internazionale dei trasporti, il quale attribusce a questo specifico documento quello di elemento di prova, fermo restando comunque che la mancanza di una lettera di vettura non preclude comunque la possibilità di dimostrare l’avvenuto trasporto in altro modo.
Nella lettera di vettura troveremo riportati i dati della merce, le condizioni del contratto di trasporto, il mittente e il destinatario della merce. L’emissione della stessa spetta al mittente, o allo spedizioniere in quanto committente della spedizione, a seguito di richiesta da parte del vettore mentre il vettore, se richiesto dal mittente, dovrà rilasciarne duplicato firmato. Si compone di tre fogli, di cui appunto il primo rimane al mittente o va consegnato al mittente qualora a redigerla sia lo spedizioniere, il secondo segue la merce fino a destino e va consegnato al destinatario della merce; il terzo foglio viene conservato dal vettore e sarà quello che dovrà essere controfirmato dal destinatario per accusare la ricevuta della merce stessa.
Trattandosi di un documento tipizzato e previsto dagli accordi internazionali, la lettera di vettura possiede dei dati obbligatori come data di compilazione e il luogo di compilazione, nominativo e indirizzo del mittente, nominativo e indirizzo del vettore, data di ricevimento e luogo di ricevimento della merce, nominativo e indirizzo del destinatario, denominazione della merce, numero dei contrassegni o dei colli di cui si compone la merce, quantità o peso lordo della merce e eventuali istruzioni specifiche del mittente.
Va chiarito tuttavia come non si tratti di un titolo rappresentativo della merce: tale documento unicamente indica nei confronti del vettore chi è il titolare dei diritti alla prestazione alle condizioni pattuite nel documento stesso. Questo significa che pur potendo essere emesso all’ordine e trasferito per girata, non comporta il trasferimento della proprietà della merce ma unicamente dei diritti derivanti dalla prestazione convenuta con la lettera di vettura. In tal senso, infatti, ai sensi dell’articolo 1685 del Codice Civile, il mittente, nonostante la girata della lettera di vettura, mantiene il diritto a richiedere la restituzione della merce finché la merce stessa non sia stata consegnata al destinatario.
Sempre facendo riferimento alla normativa italiana, inoltre, la lettera di vettura internazionale sostituisce la scheda di trasporto.