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Aggiornato il 20 Novembre 2025

Modello di Lettera Variazione Orario di Lavoro Word e PDF

In questa pagina proponiamo un modello lettera di variazione orario di lavoro da scaricare.

Come Scrivere una Lettera Variazione Orario di Lavoro

La variazione dell’orario di lavoro è uno dei terreni più delicati nei rapporti di lavoro, perché tocca l’organizzazione dell’impresa ma anche la quotidianità privata del lavoratore: tempi di cura, famiglia, studio, secondo lavoro, salute. In termini giuridici, si incrocia con tre piani: il potere organizzativo del datore di lavoro (lo jus variandi), la disciplina dell’orario di lavoro nel d.lgs. 66/2003 e le regole su mansioni e inquadramento dell’art. 2103 c.c., oltre alle previsioni del CCNL applicato.

Il punto di partenza è che l’orario di lavoro è un elemento essenziale del rapporto, ma non è “rigido” quanto mansioni e livello. La legge definisce l’orario normale come quello fissato nei contratti collettivi, che comunque non può superare, di regola, le 40 ore settimanali, e impone limiti al lavoro straordinario, al riposo giornaliero e settimanale e alla durata media dell’orario, ma lascia al contratto collettivo e all’autonomia organizzativa dell’impresa la gestione concreta di turni, fasce orarie, distribuzione su cinque o sei giorni. Il datore di lavoro, purché rispetti questi limiti e le regole del CCNL, può variare la distribuzione dell’orario e organizzare i turni, ma deve farlo secondo buona fede e correttezza, senza abusi o discriminazioni.

Dal punto di vista giuridico la variazione dell’orario va distinta in diverse ipotesi. Una cosa è modificare la distribuzione dell’orario a parità di monte ore (per esempio spostare il lavoratore da un turno 8–16 a un turno 14–22, o da un orario spezzato a un orario continuato), altra cosa è cambiare il numero di ore complessive, trasformando un full-time in part-time o viceversa, o passando da un part time di un certo numero di ore a uno più ampio o più ridotto. Nel primo caso si è in linea di massima dentro lo jus variandi organizzativo: il datore, se il contratto collettivo lo consente, può modificare turni e fasce orarie per esigenze tecniche e produttive, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze del lavoratore. Nel secondo caso si tocca un elemento essenziale del contratto, perché la trasformazione tra tempo pieno e parziale richiede il consenso di entrambe le parti e un atto scritto ad substantiam; non è lecito imporre unilateralmente un part-time o un aumento di orario strutturale, salvo accordo o procedure collettive.

I contratti collettivi spesso prevedono regole dettagliate sulla variazione di orario: tempi di preavviso per il cambio turno, criteri di rotazione, priorità per i lavoratori con particolari oneri di cura, limiti alle modifiche “last minute”, maggiorazioni per lavoro notturno o festivo. Dal punto di vista legale queste clausole vincolano il datore: una variazione dell’orario che violi sistematicamente il CCNL può essere considerata illegittima, e il lavoratore può contestarla, eventualmente con l’assistenza sindacale. Anche i regolamenti aziendali e gli accordi di secondo livello possono incidere, ad esempio disciplinando flessibilità in entrata e uscita, banca ore, orari elastici e clausole di variabilità nei part-time.

Per i lavoratori part-time la legge prevede strumenti specifici. Il d.lgs. 81/2015 richiede che l’orario ridotto e la sua distribuzione siano indicati per iscritto nel contratto, e consente l’uso di clausole elastiche e flessibili che permettono al datore di variare la durata o la collocazione temporale dell’orario, ma solo se il lavoratore le ha accettate per iscritto, e riconoscendo maggiorazioni retributive per le ore rese in regime di elasticità. Una variazione unilaterale dell’orario del part-time, al di fuori di queste clausole o contro il rifiuto del lavoratore, può essere considerata illegittima e, se protratta, sintomo di un uso distorto del potere organizzativo.

Sul piano pratico e probatorio, qualsiasi variazione stabile dell’orario dovrebbe essere comunicata per iscritto, con un congruo preavviso, e contenere almeno la nuova articolazione dell’orario, la data di decorrenza e, se del caso, il richiamo alla clausola contrattuale o collettiva che ne è alla base. Per semplici adattamenti occasionali (un cambio turno limitato nel tempo, una settimana di orario diverso per esigenze straordinarie) la legge non impone sempre la forma scritta, ma la prassi la rende comunque opportuna, proprio per evitare fraintendimenti e contestazioni. Se invece si tratta di trasformazioni strutturali, come il passaggio da full-time a part-time o l’introduzione di un orario articolato in turni su una fascia più ampia, il consenso del lavoratore e l’atto scritto diventano indispensabili: senza, si rischia di trovarsi davanti a una modifica unilaterale delle condizioni, impugnabile.

Un altro terreno sensibile è la variazione dell’orario per ragioni connesse alla salute, alla maternità/paternità e ai carichi di cura. La normativa su tutela della maternità e paternità, così come alcune leggi su conciliazione vita-lavoro, prevedono diritti specifici alla riduzione o riorganizzazione dell’orario per lavoratrici madri, lavoratori padri, genitori di figli con disabilità, caregiver. In questi casi il datore ha obblighi di valutazione e, in parte, di adattamento dell’orario rispetto alle richieste; al contrario, non può usare la leva dell’orario per discriminare chi fruisce di congedi, permessi o riduzioni. La giurisprudenza ha qualificato come discriminatori o ritorsivi cambi di turno o spostamenti d’orario mirati a penalizzare lavoratori “scomodi”, sindacalizzati o che hanno fatto valere diritti, con conseguenze risarcitorie.

Quando la variazione d’orario incide in modo molto pesante sulla vita del lavoratore, ad esempio trasformando un orario fisso diurno in un sistema di turnazione h24, l’operazione va valutata anche alla luce dell’art. 2103 c.c. e della nozione di “modifica delle condizioni essenziali del contratto”. Se il mutamento comporta di fatto un peggioramento rilevante e non è giustificato da oggettive esigenze organizzative, può essere contestato come abuso dello jus variandi, specie se è isolato su singoli lavoratori senza criteri trasparenti. In questi casi, oltre al sindacato di legittimità, si apre lo spazio per la contestazione di comportamenti discriminatori o ritorsivi, che possono portare all’annullamento della misura e a un risarcimento.

Dal punto di vista delle tutele, un lavoratore che ritenga illegittima la variazione dell’orario ha diversi passi a disposizione. Sul piano interno può innanzitutto chiedere chiarimenti e provare a negoziare, magari con l’intervento di un rappresentante sindacale o della RSU; può poi formalizzare per iscritto la propria contestazione, richiamando il CCNL e la normativa e chiedendo il ripristino del precedente orario o una soluzione ragionevole. Se la situazione non si risolve, è possibile rivolgersi a un’organizzazione sindacale o a un legale del lavoro per valutare un’azione giudiziaria, che può avere ad oggetto sia l’accertamento dell’illegittimità della variazione, sia il risarcimento del danno eventualmente subito (per esempio costi aggiuntivi di assistenza familiare, perdita di opportunità lavorative, danno non patrimoniale) se ne ricorrono i presupposti.

In alcune situazioni estreme, la variazione d’orario può concorrere a configurare un’ipotesi di mobbing o di straining, quando rientra in una strategia più ampia di emarginazione o pressione sul dipendente: un susseguirsi di cambi turno penalizzanti, orari spezzati, improvvise richieste di flessibilità senza criteri oggettivi possono, se ben documentati, essere letti dai giudici come parte di un comportamento vessatorio. Questo richiede però un quadro probatorio più ampio, che va oltre la singola variazione e deve essere valutato da un professionista.

Esempio di Lettera Variazione Orario di Lavoro

Datore di lavoro → Dipendente (variazione unilaterale con preavviso)

Oggetto: Variazione orario di lavoro dal ____________

Alla/Al Sig.ra/Sig. [Nome Cognome] – [Matricola] – [Qualifica/CCNL]
Sede/Unità: [Reparto/Filiale]

Gentile [Cognome],
La informiamo che, per esigenze organizzative e nel rispetto del CCNL [indicare], a decorrere dal ____________ il Suo orario di lavoro sarà così rimodulato: [nuovo orario: es. lun–ven 9:00–13:00 / 14:00–18:00]. L’articolazione precedente [descrizione orario attuale] resterà in vigore fino al ____________.
Restano invariati livello, mansioni e trattamento economico; la presente comunicazione vale come preavviso di [__] giorni. Per eventuali osservazioni o richieste di chiarimento potrà rivolgersi a [HR/Responsabile] entro ____________.

Cordiali saluti,
[Datore di lavoro/Rappresentante legale]
[Ruolo] – [Azienda] – [Recapiti]
Luogo e data: ____________

Firma per presa visione del dipendente: __________________

Dipendente → Datore di lavoro (richiesta trasformazione/part-time)

Oggetto: Richiesta variazione orario di lavoro a part-time dal ____________

Alla cortese attenzione di [Azienda/HR/Responsabile],
il/la sottoscritto/a [Nome Cognome], in forza presso [Azienda] con qualifica [___], chiede la trasformazione dell’orario da [tempo pieno/attuale] a part-time [orizzontale/verticale/misto] pari a [__] ore settimanali, con decorrenza ____________ e durata [a tempo indeterminato/fino a ____________].
La proposta di articolazione è la seguente: [es. lun–ven 9:00–13:00]. La richiesta è motivata da [cure familiari/studio/salute/altro] e presentata ai sensi delle previsioni del CCNL e della normativa vigente.
Resto a disposizione per un incontro di valutazione entro ____________.

Cordiali saluti,
[Firma dipendente] – [Recapiti]
Luogo e data: ____________

Datore di lavoro → Dipendente (variazione temporanea per picco/servizio)

Oggetto: Variazione temporanea orario di lavoro dal ____________ al ____________

Alla/Al Sig.ra/Sig. [Nome Cognome] – [Reparto]

Gentile [Cognome],
per esigenze temporanee legate a [picco produttivo/nuovo progetto/copertura turni], dal ____________ al ____________ il Suo orario sarà così articolato: [es. lun–sab 7:00–15:00]. Al termine del periodo indicato verrà ripristinato l’orario [attuale] salvo diverso accordo.
La variazione non incide su livello e trattamento; eventuali maggiorazioni/straordinari/indennità saranno riconosciuti secondo CCNL. Per conferma e organizzazione può contattare [Responsabile] entro ____________.

Distinti saluti,
[Datore di lavoro/Rappresentante] – [Azienda]
Luogo e data: ____________

Firma per presa visione del dipendente: __________________

Accordo bilaterale di rimodulazione orario (mutuo consenso)

Oggetto: Accordo di variazione orario di lavoro con decorrenza ____________

Tra [Azienda], con sede in [], e [Nome Cognome], dipendente matricola [], si conviene quanto segue.
A far data dal ____________ l’orario di lavoro è rimodulato in [nuovo orario: es. 32 ore settimanali, lun–ven 9:00–13:00 / 14:00–16:00]; la decorrenza è [a tempo indeterminato/fino al ____________]. Restano invariati inquadramento, mansioni e ogni altra clausola del rapporto, fermo il trattamento economico proporzionato in caso di part-time.
Le parti si impegnano a una verifica dell’assetto entro ____________; eventuali ulteriori modifiche saranno concordate per iscritto. Il presente accordo è sottoscritto in duplice copia per accettazione.

[Per l’Azienda] __________________ [Il Dipendente] __________________
Luogo e data: ____________

Modello Lettera Variazione Orario Lavoro Word e PDF

Di seguito è possibile trovare il modello lettera di variazione orario di lavoro Word e PDF da scaricare.

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Modello Lettera Variazione Orario Lavoro Word

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Lettera Variazione Orario Lavoro

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