Il procacciatore d’affari non è un dipendente, ma accetta un incarico da parte di un’impresa, per promuovere qualcosa in nome e per conto dell’azienda. Si tratta di un contratto atipico, ovvero non ha un riferimento normativo specifico all’interno del Codice Civile.
Si distingue però dal rappresentante di commercio, in quanto il tipo di rapporto che lo lega all’azienda è di tipo non continuativo, ovvero occasionale, e soprattutto non ha diritto di esclusiva nella zona dove opera. Sembra una banalità, ma in realtà è significativo avere o non avere una zona esclusiva dove proporre i servizi.
Il procacciatore non ha un vincolo stabile lavorativo con l’impresa, tant’è che può lavorare per più di un committente, senza incorrere in conflitti legali.
Viene retribuito solamente sotto forma di provvigione, in base ai propri affari. Tale provvigione sarà specificata nel contratto che le parti stipuleranno.
Infatti per ottenere l’incarico, il procacciatore d’affari deve sottoscrivere e firmare un accordo con il titolare d’impresa. Se il compenso annuo non supera i 5.000 euro lordi, il soggetto non è obbligato ad aprire la partita IVA, né a versare i contributi alla gestione separata.
L’obbligo interviene laddove si superi la soglia di reddito.
Nel contratto andranno indicati tutti i dati dell’azienda che conferisce l’incarico, che sarà definita nel documento come mandante, quindi denominazione, indirizzo completo, partita IVA e recapiti, e tutti i dati personali del soggetto che accetta l’incarico di procacciatore d’affari, quindi nome e cognome, codice fiscale o partita IVA a seconda del volume d’affari, indirizzo completo e recapiti, e sarà denominato nel documento appunto procacciatore d’affari.
Dovranno essere indicate varie clausole, tra le quali l’individuazione dei prodotti oggetto di contratto (infatti non è detto che il soggetto possa ricercare nuovi clienti su tutti i prodotti dell’azienda), la non esclusività della zona di competenza, un’azienda può decidere di attribuire uno stesso bacino d’utenza anche a 5 soggetti diversi, le provvigioni pattuite, la durata del contratto stesso, le modalità di gestione delle eventuali controversie, la legalità del contratto, l’attribuzione delle spese eventuali e le modalità di pagamento delle provvigioni stesse.
Entrambe le parti dovranno accettare e firmare.