Per consentire ai giovani freschi di studi di arricchirsi di competenze professionalizzanti, attraverso il decreto legislativo 276 del 2003 è stato introdotto il contratto apprendistato professionalizzante che garantisce l’acquisizione di competenze lavorative specifiche.
Le aziende che decidono di applicare questo tipo di contrattazione, hanno chiaramente dei vantaggi economici, quali ad esempio degli sgravi fiscali non indifferenti sui contributi, per tutta la durata del contratto; qualora l’apprendistato sfociasse in un contratto a tempo indeterminato, gli sgravi continuerebbero per altri 12 mesi.
Chiaramente oltre ai vantaggi, esistono anche alcuni obblighi imposti alle aziende per legge, come ad esempio la formazione interna delle risorse alle quali viene applicato questo contratto, e anche una sorta di permessi straordinari all’apprendista, in modo da permettergli di frequentare anche una formazione esterna all’azienda.
Dal 2008 è inoltre possibile applicare questo tipo di rapporto lavorativo anche per le esigenze stagionali; infatti è decaduto il limite minimo di tempo fissato a 2 anni, mentre rimane attivo e valido il limite massimo di 6 anni.
Vediamo chi può sottoscrivere un contratto di questo tipo. Solo i giovani tra i 18 ed i 29 anni, in tutti i settori d’attività. Tale contratto deve presentarsi come un documento formale scritto, firmato dai soggetti interessati, e corredato di
-Indicazione dell’attività che verrà svolta dal lavoratore nell’ambito aziendale
-La qualifica professionale che verrà attribuita una volta completato il periodo di apprendistato
-Il piano formativo coerente con l’attività aziendale
-Dettagli sul piano formativo, nello specifico
Tutti questi allegati, che sono uniti al contratto ma vengono comunque considerati a parte vanno accettati e controfirmati dal lavoratore che così prenderà atto di quali saranno i suoi compiti e i suoi doveri all’interno dell’azienda e in merito al contratto di apprendistato professionalizzante.
Il piano formativo teorico formale può essere sviluppato sia all’interno dell’azienda stessa, ma al di fuori dell’ambito produttivo, oppure presso istituzioni scolastiche quali università, centri di formazione ecc., per almeno 120 ore annue.
La formazione non formale, invece, verrà impartita al lavoratore nell’ambito di produzione dell’azienda e avrà l’obiettivo di insegnare materialmente il mestiere all’apprendista.
Quando avrà termine il contratto di apprendistato, in base ai risultati ottenuti, il lavoratore otterrà o meno la qualifica da parte del datore di lavoro, avrà anche la facoltà di richiedere di sostenere un esame qualificante a livello regionale.