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Aggiornato il 21 Novembre 2025

Modello Clausola Risolutiva Espressa Word e PDF

In questa pagina proponiamo un modello clausola risolutiva espressa Word e PDF da scaricare.

Modello Clausola Risolutiva Espressa Word e PDF

Come Funziona la Clausola Risolutiva Espressa nel Contratto

La clausola risolutiva espressa è uno strumento con cui le parti scrivono nero su bianco che il contratto si scioglierà automaticamente se si verifica uno specifico inadempimento, senza bisogno di passare da un giudice per “far dichiarare” la risoluzione. È disciplinata dall’articolo 1456 del codice civile, che consente di pattuire che il contratto si intenderà risolto di diritto quando una parte non adempie a una o più obbligazioni determinate. In pratica, è una scorciatoia legale per evitare discussioni sull’importanza dell’inadempimento: invece di litigare se la violazione è “grave” ai sensi dell’articolo 1455 c.c., le parti dicono in anticipo quali violazioni considerano così rilevanti da far saltare l’intero accordo.

Perché funzioni davvero, la clausola deve essere specifica. Non basta scrivere che “il contratto si intenderà risolto in caso di inadempimento”: una formula generica di questo tipo, di solito, viene considerata nulla o quantomeno inefficace come clausola risolutiva espressa, perché non indica quali obblighi, se violati, fanno scattare la risoluzione automatica. È invece necessario individuare in modo chiaro e preciso le obbligazioni “sensibili”: per esempio il mancato pagamento anche di una sola rata in un contratto di fornitura, la mancata consegna entro una certa data in un contratto di appalto, la violazione di obblighi di non concorrenza in un contratto di agenzia, la mancata prestazione di garanzie convenute in un contratto di finanziamento. L’idea è che il lettore del contratto, e poi il giudice, possano capire subito quali comportamenti costituiscono la “miccia” della risoluzione espressa.

La clausola non produce effetti da sola, ma dà alla parte fedele un potere: quando l’inadempimento si verifica, il contratto non si scioglie automaticamente in quel preciso istante, ma nel momento in cui la parte non inadempiente dichiara all’altra di volersi avvalere della clausola. Questo passaggio è previsto direttamente dall’articolo 1456: la risoluzione si verifica “di diritto” quando la parte interessata dichiara all’altra di volersi avvalere della clausola. Serve quindi una comunicazione formale, di solito una raccomandata o una PEC, in cui si richiama la clausola, si indica l’inadempimento verificatosi e si afferma che, per effetto di ciò, il contratto è risolto. Da quel momento si producono gli effetti tipici della risoluzione per inadempimento: cessazione degli obblighi futuri, eventuale restituzione delle prestazioni già eseguite secondo le regole sulla risoluzione, diritto al risarcimento del danno, salvo patto diverso.

Un punto delicato è il rapporto tra clausola risolutiva espressa e valutazione della gravità dell’inadempimento. In via ordinaria, l’articolo 1455 c.c. stabilisce che il contratto non si può risolvere per inadempimenti di scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse dell’altra parte. Con la clausola risolutiva espressa le parti, in un certo senso, anticipano questa valutazione: dichiarano che rispetto a certe obbligazioni specifiche ogni violazione sarà considerata “non di scarsa importanza” e dunque idonea a giustificare la risoluzione. La giurisprudenza tende a riconoscere l’efficacia di questo accordo preventivo, ma al tempo stesso controlla che non si arrivi a risultati manifestamente abusivi: se l’inadempimento è meramente formale o è stato subito sanato senza pregiudizio, in casi estremi si può discutere sul corretto uso della clausola, anche alla luce del principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto.

Dal punto di vista redazionale, la clausola risolutiva espressa viene spesso collegata a un meccanismo di diffida o di termine di grazia, anche quando la legge non lo impone. Pur non essendo strettamente necessario, è frequente che i contratti prevedano che l’inadempimento faccia scattare la clausola solo se, decorso un certo termine da una diffida ad adempiere, la situazione non sia stata sanata. Si crea così un ibrido tra diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e clausola risolutiva espressa, che da un lato mette pressione al debitore, dall’altro gli dà un’ultima chance per rientrare. In altri casi, invece, si vuole una clausola secca, che consenta la risoluzione immediata, soprattutto per violazioni ritenute particolarmente gravi (ad esempio cessione non autorizzata del contratto, violazione della riservatezza, mancato pagamento in un leasing o in un finanziamento).

È importante distinguere la clausola risolutiva espressa da altri meccanismi di scioglimento. Non va confusa con il termine essenziale, in cui la mancata esecuzione entro una certa data fa sì che la prestazione non abbia più interesse per il creditore, né con il recesso unilaterale, che permette a una parte di liberarsi dal contratto per volontà propria, senza necessariamente un inadempimento altrui. Qui non si tratta di “diritto di ripensamento”, ma di una sanzione contrattuale legata al mancato adempimento di obblighi specifici. Non va nemmeno confusa con la clausola risolutiva implicita, cioè con la semplice previsione che il contratto potrà essere risolto in caso di inadempimento: in quest’ultimo caso, senza la specificazione degli obblighi e senza la dichiarazione di avvalersi della clausola, si resta nell’alveo della risoluzione giudiziale ordinaria.

Nella prassi, la clausola risolutiva espressa compare in moltissimi contratti: locazioni, leasing, appalti, contratti di somministrazione, contratti di agenzia, contratti IT, patti parasociali, preliminari immobiliari. Il suo uso però richiede attenzione, soprattutto nelle relazioni sbilanciate (per esempio condizioni generali predisposte da un professionista nei confronti di un consumatore). Nel diritto dei consumatori, infatti, le clausole che consentono al professionista di sciogliere il contratto a sua discrezione per inadempimenti minimi del consumatore possono essere considerate vessatorie e quindi nulle se non sono giustificate da un motivo valido e non sono formulate in modo chiaro e comprensibile. In generale, anche fuori dall’ambito consumeristico, l’abuso di clausole risolutive sbilanciate può essere letto come indice di comportamenti contrari a buona fede.

Un altro profilo importante è l’effetto della clausola sui rapporti già eseguiti. Quando il contratto viene risolto per effetto della clausola, non sempre si torna automaticamente alla situazione originaria. Occorre applicare le regole della risoluzione: le prestazioni future si estinguono, quelle già eseguite vanno restituite se sono a prestazioni corrispettive e se la restituzione è possibile e giustificata; in molti contratti di durata si considera “salvato” quanto già scambiato fino al momento della risoluzione, e la clausola si limita a troncare il rapporto per il futuro, con eventuale diritto a penali o indennizzi. Per questo, quando si redige il contratto, spesso si abbina alla clausola risolutiva espressa una disciplina dettagliata delle conseguenze della risoluzione: cosa succede alle somme già pagate, ai beni consegnati, alle licenze, ai dati, alle garanzie.

Dal punto di vista probatorio, la clausola risolutiva espressa è utile proprio perché semplifica il lavoro del giudice: in caso di controversia non dovrà valutare ex novo la “gravità” dell’inadempimento indicato nella clausola, ma solo accertare se quell’inadempimento si sia verificato o meno, se la comunicazione di avvalersi della clausola è stata fatta correttamente e se il comportamento di chi la ha attivata sia stato coerente con buona fede e correttezza. Questo non significa che il giudice sia “vincolato” senza possibilità di sindacato: restano aperte le questioni sull’esistenza stessa del contratto, sulla validità della clausola, sull’eventuale sanatoria dell’inadempimento, sulle pretese risarcitorie collegate. Tuttavia, se la clausola è ben scritta e l’inadempimento è incontestabile, la risoluzione di diritto ha buone possibilità di essere riconosciuta senza lunghi dibattiti.

In prospettiva pratica, chi stipula un contratto dovrebbe leggere con grande attenzione le clausole risolutive espresse. Firmarle significa accettare che, in presenza di certe violazioni anche singole, l’altra parte possa chiudere il rapporto in modo rapido, reclamando al tempo stesso il risarcimento dei danni. Questo può essere un vantaggio quando la clausola ti tutela da inadempimenti dell’altro (ad esempio di un fornitore che deve rispettare tempi e qualità), ma può diventare un rischio se sei tu il soggetto più esposto a quelle obbligazioni. Negoziare l’elenco delle ipotesi che fanno scattare la risoluzione, inserire eventuali termini di grazia, prevedere meccanismi di avviso e sanatoria sono tutti modi per rendere la clausola uno strumento di equilibrio contrattuale, e non solo un’arma a favore di una parte.

Esempio Clausola Risolutiva Espressa

Fornitura di beni/servizi B2B

Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)
Le Parti convengono che il presente contratto si intenderà di diritto risolto, mediante semplice comunicazione scritta di [Parte Non Inadempiente] da inviarsi a [PEC/Raccomandata A/R] a [Parte Inadempiente], qualora [Parte Inadempiente] violi anche una sola delle seguenti obbligazioni essenziali:
a) puntuale pagamento dei corrispettivi entro [__] giorni dalla scadenza;
b) rispetto dei livelli di servizio/tempi di consegna per forniture critiche oltre [__] giorni;
c) divieto di subfornitura/cessione del contratto senza consenso scritto;
d) obbligo di riservatezza su informazioni confidenziali;
e) conformità normativa (sicurezza, ambiente, export control) relativa alle forniture.
Restano salvi il risarcimento dei danni e il diritto di trattenere/escutere eventuali garanzie (cauzione, fideiussione). Gli effetti decorrono dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; le prestazioni già eseguite restano dovute e fatturate pro-quota.

Licenza Software / SaaS

Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)
Fermo quanto altro, [Licenziante/Fornitore] potrà risolvere il contratto con effetti immediati, mediante comunicazione a [Cliente], in caso di:
a) uso non autorizzato del software/servizi (es. superamento utenti/licenze, reverse engineering, violazione restrizioni d’uso);
b) omesso pagamento dei canoni per oltre [__] giorni dalla scadenza;
c) violazione di sicurezza imputabile al Cliente (es. condivisione credenziali, mancata adozione misure minime);
d) violazione della clausola di riservatezza o dei diritti di proprietà intellettuale del Fornitore.
A seguito della risoluzione il Cliente dovrà cessare l’uso, disinstallare/eliminare copie, e restituire/distruggere materiali riservati entro [__] giorni, fornendo attestazione scritta. Restano salvi corrispettivi maturati, penali e risarcimento.

Appalto/Lavori e Servizi in cantiere

Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)
Il Committente potrà risolvere il contratto, con comunicazione scritta all’Appaltatore, qualora si verifichi una delle seguenti inadempienze:
a) ritardo ingiustificato nell’avvio o nel rispetto del cronoprogramma oltre [__] giorni;
b) violazioni della normativa sicurezza (D.Lgs. 81/08) o mancata presenza di POS/DURC validi;
c) esecuzione non a regola d’arte e mancata rimozione dei vizi entro [__] giorni dall’ordine di servizio;
d) subappalto non autorizzato;
e) abbandono del cantiere o sospensione non concordata superiore a [__] giorni.
In caso di risoluzione l’Appaltatore metterà a disposizione entro [__] giorni opere e materiali in stato di consistenza, consegnerà as-built/DOE e documentazione, con diritto del Committente a trattenere cauzioni e a rivalersi dei maggiori oneri per il completamento.

Locazione (abitativa/commerciale) – obblighi essenziali

Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)
Il Locatore potrà dichiarare risolto il contratto, mediante comunicazione al Conduttore, al ricorrere di una delle seguenti inadempienze:
a) mancato pagamento del canone/ oneri accessori per [__] mensilità anche non consecutive;
b) mutamento della destinazione d’uso o sublocazione/cessione non autorizzata;
c) gravi danni ai locali o opere non autorizzate non rimosse entro [__] giorni dall’intimazione;
d) violazione delle regole condominiali o uso contrario alla legge.
La risoluzione comporta l’obbligo di rilascio entro [__] giorni dalla ricezione della comunicazione, salvo il maggior danno e fermo il diritto del Locatore alla cauzione a copertura delle morosità/ristori.

Vendita con pagamento differito / riserva di proprietà

Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata oltre [__] giorni dalla scadenza, ovvero in caso di trasferimento/gravame del bene senza consenso scritto del Venditore o di uso contrario alle istruzioni che ne comprometta l’integrità, il Venditore potrà risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta.
A seguito della risoluzione:
i) il Compratore dovrà restituire il bene a proprie spese entro [__] giorni nello stato in cui si trova, salvo normale usura;
ii) restano acquisite al Venditore le somme versate a titolo di indennità/penale convenuta [€ ___ o %], salvo il maggior danno;
iii) per beni soggetti a registri/trascrizioni il Compratore fornirà collaborazione per gli adempimenti di rientro della titolarità.

Modello Clausola Risolutiva Espressa Word e PDF

Di seguito è possibile trovare il modello clausola risolutiva espressa da scaricare.

Il modello è disponibile in due formati: Word e PDF, entrambi facilmente scaricabili. Questo assicurerà che sia facile da compilare, modificare e condividere, indipendentemente dal software che scegliete di utilizzare.

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