Si definisce atto di notorietà un particolare tipo di atto pubblico per mezzo del quale una persona effettua delle dichiarazioni su dei fatti giuridici conosciuti dalle persone in presenza delle quali effettua le dichiarazioni. La persona che effettua la dichiarazione, ovvero colui che rende la dichiarazione, si chiama deponente mentre le persone in presenza delle quali rende tale dichiarazione si chiamano testimoni. I testimoni a loro volta possono rendere delle dichiarazioni, trasformandosi quindi loro stessi in deponenti. L’atto notorio viene reso alla presenza di un pubblico funzionario o di un privato, come può essere un notaio, che eserce funzione pubblica.
L’atto notorio costituisce una prova legale non tanto che i fatti in esso dichiarati siano veri, quanto che siano conosciuti. In termini giuridici si dice che l’atto notorio non fa prova legale dell’esistenza dei fatti giuridici, che potrebbero benissimo non essere veritieri o non esistere, quanto della loro notorietà. Da questo appunto il nome di atto di notorietà.
L’atto di notorietà è noto in tutti gli ordinamenti giuridici di civil law, ovvero he prendono la propria origine dal diritto codificato di matrice francese, mentre tra gli ordinamenti di common law, ovvero di diritto consuetudinario, possiamo trovare una funzione simile.
Dicevamo che l’atto di notorietà può essere ricevuto da un pubblico ufficiale o da un provato esercente funzioni pubbliche: nello specifico si tratta del cancelliere del Tribunale e del Presidente del Tribunale, quali pubblici ufficiali, e per alcuni atti del notaio, quale privato esercente funzione pubblica.
A partire dal 1968, con la legge n. 15, è stato introdotta la possibilità di sostituire l’atto di notorietà con una dichiarazione sostitutiva dello stesso. Tale possibilità è stata poi ulteriormente estesa con il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che all’articolo 47 ha esteso le fattispecie per le quali possono essere resi gli atti di notorietà e i relativi documenti sostitutivi, includendo anche stati, qualità personali e fatti sia propri che relativi a altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Per l’atto sostitutivo non è necessaria la presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale, ma è sufficiente la firma autografa corredata da una copia del documento di identità della persona che rende le dichiarazioni. Allo stesso modo non è necessaria la presenza dei testimoni.
L’atto sostitutivo dell’atto notorio è diventato un documento molto importante tanto che viene usato in sostituzione di molte delle dichiarazioni e certificazioni emesse dalla pubblica amministrazione poiché, in caso il dichiarante rendesse false dichiarazioni, sono connesse gravi sanzioni pecuniarie e penali da applicare.