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Aggiornato il 28 Ottobre 2025

Fac Simile Istanza di Fallimento

In questa guida spieghiamo in cosa consiste l’istanza di fallimento e mettiamo a disposizione modello.

Istanza Fallimento

In Italia ciò che molti chiamano ancora “istanza di fallimento” oggi si traduce, nel linguaggio del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in una domanda di apertura della liquidazione giudiziale. La procedura si applica agli imprenditori commerciali in stato d’insolvenza che non rientrano tra le “imprese minori” e per i quali risulti superata anche una soglia minima complessiva di debiti scaduti; la vecchia terminologia sopravvive nella prassi, ma la disciplina di riferimento è quella del d.lgs. 14/2019 entrato a regime dal 15 luglio 2022.

La legittimazione a proporre la domanda spetta al debitore stesso, ai creditori, nonché al Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge quando emergono fatti sintomatici dell’insolvenza nell’interesse pubblico. L’iniziativa si esercita con ricorso al tribunale competente secondo i criteri del Codice (prevalentemente quello del centro degli interessi principali del debitore), e il procedimento è regolato dagli artt. 37-40 CCII. La competenza territoriale segue regole specifiche, con previsioni ad hoc per i gruppi e alcune categorie di imprese.

Sul piano dei presupposti, il requisito oggettivo è lo stato d’insolvenza, inteso come incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni; quello soggettivo è la qualità di imprenditore commerciale non “minore”. Il Codice definisce impresa minore quella che, nei tre esercizi antecedenti, non supera congiuntamente determinate soglie dimensionali (attivo, ricavi e debiti), con esclusione quindi dall’area della liquidazione giudiziale e rinvio agli strumenti per non fallibili. Restano inoltre esclusi, tra gli altri, l’imprenditore agricolo e gli enti pubblici.

Ai fini dell’apertura, oltre alla sussistenza dell’insolvenza, l’istruttoria deve dare conto che i debiti scaduti e non pagati superino la soglia legale: il CCII ha positivizzato un limite di €30.000, proseguendo l’impostazione già conosciuta sotto la legge fallimentare. Il mancato superamento conduce, di regola, al rigetto della domanda di liquidazione giudiziale, ferma la possibile deviazione verso procedure per non fallibili quando ne ricorrano i presupposti.

Il ricorso del creditore deve esporre in modo circostanziato il credito, i fatti indicatori dell’insolvenza e gli elementi utili per la decisione; quello del debitore allega inoltre la documentazione contabile e fiscale, l’elenco dei creditori e dei beni e ogni dato necessario a fotografare la crisi. Ricevuta la domanda, il tribunale apre l’istruttoria, convoca le parti e, se i presupposti sono accertati, dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale, nomina il giudice delegato e il curatore e fissa termini e adempimenti per l’accertamento del passivo. Gli effetti della sentenza sono immediati: si blocca il potere dei singoli creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura e la liquidazione dei beni avviene in modo unitario sotto la regia del curatore.

La scelta del canale procedurale giusto dipende anche dalla dimensione del debitore. Se l’impresa è “minore”, oppure se non si supera la soglia di debito scaduto, il percorso naturale non è la liquidazione giudiziale ma, di regola, uno strumento per non fallibili (come il concordato minore o la liquidazione controllata nell’area del sovraindebitamento), oggi disciplinati nello stesso Codice e azionabili anche su impulso dei creditori nei casi previsti. Questa distinzione è cruciale perché incide su competenza, adempimenti, tempi e costi.

Per l’operatività pratica, chi intende presentare l’istanza deve identificare con precisione il tribunale competente, predisporre un ricorso completo e documentato e valutare con attenzione l’esistenza dei presupposti (insolvenza, non “minorità”, superamento della soglia). In molte situazioni è opportuno considerare soluzioni alternative di regolazione della crisi quando risultino ragionevolmente percorribili in funzione di continuità o di miglior soddisfazione dei creditori. Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, ogni iniziativa di recupero individuale dovrà coordinarsi con il procedimento concorsuale e con le prerogative del curatore.

Esempio di Istanza di Fallimento

IL RICORRENTE
[In caso di creditore persona fisica:]
Il/La Sig./Sig.ra _________________________, nato/a a _________________ il ____________, residente in _____________________, via _________________ n. ___, codice fiscale _________________________

[In caso di creditore persona giuridica:]
La società _________________________ S.r.l./S.p.A., con sede legale in _____________________, via _________________ n. ___, iscritta al Registro delle Imprese di _________________ al n. _____________, C.F. e P.IVA _________________________, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig./Sig.ra _________________________

rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. _________________________ del Foro di _________________ (C.F. _________________________), con studio in _____________________, via _________________ n. ___, presso il quale elegge domicilio ai fini del presente procedimento, giusta procura in calce al presente atto.

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: _________________________@pec.it

N.B.: Con il CCII il domicilio digitale è obbligatorio. Tutte le comunicazioni avvengono esclusivamente tramite PEC.
PREMESSO CHE
1) Il ricorrente è creditore della società/ditta individuale _________________________, con sede in _____________________, via _________________ n. ___, C.F./P.IVA _________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _________________ al n. _____________ (di seguito “il Debitore”), per la complessiva somma di Euro _____________ (________________/00), oltre interessi e spese, in forza di:

☐ Sentenza n. _____ del _________ del Tribunale di _____________

☐ Decreto ingiuntivo n. _____ del _________ del Tribunale di _____________

☐ Contratto di _____________ stipulato in data _____________

☐ Fatture n. _____, _____, _____ per complessivi Euro _____________

☐ Altro: _________________________

2) Il credito vantato è certo, liquido ed esigibile, come risulta dalla documentazione allegata;

3) Il ricorrente ha tentato inutilmente di recuperare il proprio credito mediante:

☐ Notifica di atto di precetto in data _____________

☐ Esecuzione di pignoramento presso terzi/mobiliare/immobiliare con esito negativo

☐ Invio di diffide e solleciti rimasti senza riscontro

☐ Tentativo di composizione negoziata concluso negativamente

☐ Altro: _________________________

4) Il Debitore versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come dimostrato da:

☐ Inadempimenti reiterati nei confronti di diversi creditori

☐ Protesti per Euro _____________ (allegare visura protesti)

☐ Procedure esecutive pendenti per Euro _____________

☐ Chiusura dell’attività commerciale/produttiva

☐ Iscrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti)

☐ Altro: _________________________

5) Il Debitore possiede i requisiti dimensionali previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, avendo superato almeno una delle seguenti soglie:

☐ Attivo patrimoniale superiore a € 300.000

☐ Ricavi lordi annui superiori a € 200.000

☐ Ammontare di debiti superiore a € 500.000

CONSIDERATO CHE
– L’art. 37 CCII prevede che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere proposta dal debitore, da uno o più creditori o dal pubblico ministero;

– L’art. 7 CCII definisce lo stato di insolvenza come l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

– L’art. 2, comma 1, lett. d) CCII stabilisce le soglie dimensionali per l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;

– Il Tribunale di _________________ è competente per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, avendo il Debitore la sede principale dell’impresa in _________________;

– Sussistono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l’apertura della liquidazione giudiziale;

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE
che l’Ill.mo Tribunale di _________________, Sezione Specializzata in materia di Imprese, voglia:

1) DICHIARARE APERTA la liquidazione giudiziale della società/ditta _________________________, con sede in _____________________, via _________________ n. ___, C.F./P.IVA _________________________;

2) NOMINARE il curatore e il giudice delegato ai sensi degli artt. 48 e 125 CCII;

3) FISSARE i termini per la presentazione delle domande di ammissione al passivo;

4) DISPORRE tutti i provvedimenti conservativi necessari per la tutela del patrimonio del debitore;

5) ORDINARE il deposito dei bilanci e delle scritture contabili presso la cancelleria;

Con vittoria di spese e competenze di procedura.

IN VIA ISTRUTTORIA
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– Disporre l’acquisizione presso il Registro delle Imprese dei bilanci degli ultimi tre esercizi;

– Ordinare al debitore l’esibizione delle scritture contabili;

– Acquisire informazioni presso l’Agenzia delle Entrate sulla situazione fiscale del debitore;

– Disporre accertamenti patrimoniali tramite la Guardia di Finanza;

– Sentire il debitore in camera di consiglio ai sensi dell’art. 41 CCII;

ALLEGATI
Si producono i seguenti documenti:

1. Titolo costitutivo del credito (sentenza/decreto/contratto/fatture)

2. Atto di precetto e relata di notifica

3. Verbale negativo di pignoramento

4. Visura camerale aggiornata del debitore

5. Visura protesti del debitore

6. Bilanci ultimi tre esercizi (se disponibili)

7. Documentazione comprovante il superamento delle soglie

8. Elenco altri creditori noti con relativi importi

9. Procura alle liti

10. _________________________

Con osservanza.

_________________, lì _________________

Avv. _________________________
(firma digitale)

Fac Simile Istanza di Fallimento

Di seguito è possibile trovare un fac simile istanza di fallimento.

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Fac Simile Istanza di Fallimento

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Filed Under: Modelli e Fac Simile, Diritto

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