Per diritto di interpello si intende la facoltà che appartiene a ogni contribuente, così come stabilito dall’articolo 21 della legge numero 413, del 30 dicembre 1991, trovando maggiore e più ampia applicazione successivamente con la legge numero 212 del 27 luglio del 2000, di chiedere un’istanza all’Amministrazione Finanziaria, al fine di ottenere chiarimenti specifici riguardanti alcune incertezze normative, nei seguenti settori
-IRPEF.
-IRES.
-IRAP.
-IVA.
-Tasse governative.
-Tributi minori.
-Imposta di bollo e di registro.
La richiesta va generalmente presentata alla Direzione Regionale di competenza, fa fede il domicilio fiscale.
Le varie tipologie di interpello devono comunque essere presentate prima di redigere la dichiarazione dei redditi, altrimenti sono inammissibili. Si va a chiedere un parere oppure una delucidazione su una o più materie che riguarderanno future dichiarazioni, non già presentate.
Tendenzialmente, si indica anche quella che viene definita la soluzione proposta dal contribuente, ovvero come si intenderebbe proseguire.
Tutte le istanze vanno presentate in carta semplice, indicando tutti i dati qui di seguito
-Dati anagrafici del contribuente.
-Dati anagrafici del legale rappresentante
-Eventuale procura ad un professionista.
-Tipologia di istanza e tipologia di interpello.
-Descrizione minuziosa ed attenta dell’oggetto di interpello.
-Un indicazione dei valori economici in oggetto di istanza.
-Data di sottoscrizione dell’istanza.
La mancanza di uno o più dati determinerà l’inammissibilità dell’istanza, quindi bisogna essere decisamente scrupolosi durante la sua stesura. Qualora infatti non vi sia la firma, oppure se il professionista che la presenta ai pubblichi uffici non ha una vera e propria procura, o se le circostanze che determinano l’istanza non siano abbastanza chiare ed esaustive, l’annullano immediatamente.
Qualora sussistano effettivi dubbi sulle normative fiscali, riguardo casi personali e concreti, qualsiasi contribuente può proporre un’istanza, meglio se delegando un professionista che si occupi del caso, viste le particolarità degli argomenti trattati.
Nel termine massimo di 120 giorni, a fronte di un’istanza con tutte le carte in regola, le Amministrazioni sono tenute a dare una risposta, mediante notifica o comunicazione cartacea o telematica.