L’eccezione di inadempimento è un rimedio giuridico attraverso il quale si può sospendere un rapporto contrattuale senza dovere obbligatoriamente risolvere lo stesso, come accade invece nel caso della lettera di diffida.
Durante l’esecuzione di un contratto, infatti, entrambe le parti, in adempimento del principio di buona fede dovrebbero adempiere ai propri obblighi, tuttavia può succedere che una delle due parti si trovi a non riuscire a adempiere in tempo. In tale caso, si crea un paradosso giuridico poiché la parte adempiente dovrebbe continuare a adempiere ai suoi obblighi, pur sapendo che la controparte non sarà adempiente; diversamente la parte adempiente si renderebbe a sua volta inadempiente.
Per evitare questo paradosso, ovvero la parte adempiente sia obbligata ad adempiere anche a fronte della certezza che la controparte non lo farà, il legislatore ha previsto con l’articolo 1460 del codice civile, l’eccezione di inadempimento.
Attraverso l’eccezione di inadempimento il soggetto adempiente che si rende conto che la controparte non è pronta ad adempiere può sospendere gli effetti del contratto, senza per questo rendersi a sua volta inadempiente.
Di fatto si tratta di uno strumento di difesa passivo: la parte adempiente, pur non negando l’ulteriore adempimento, precisa, per mezzo dell’eccezione di inadempimento, che lo farà solamente se l’altra parte adempie a sua volta in forma contemporanea.
Ovviamente la controparte non potrà rifiutare l’adempimento, altrimenti verrebbe meno il principio di buona fede nell’adempimento dei contratti, previsto dall’articolo 1375 del codice civile. Il principio di buona fede, tuttavia, si applica anche nei confronti della parte contraente: il che significa che qualora questa azioni l’eccezione di inadempimento anche il suo comportamento verrà analizzato.
Infatti esperire tale azione comporta una valutazione complessiva sul contratto che esula dalla singola cronologia degli eventi per tenere in considerazione anche ai rapporti di proporzionalità e causalità degli eventi intercorsi, rispetto alla funzione economico-sociale del contratto.
Anche le condizioni patrimoniali delle parti vengono prese in considerazione, tanto che, ai sensi dell’articolo 1461, ciascuna delle parti di un contratto può interrompere la sua esecuzione, qualora le condizioni patrimoniali della controparte pongano in pericolo il proseguimento del contratto stesso, fatto salvo che la controparte offra una idonea garanzia.