In questa guida mettiamo a disposizione un fac simile eccezione di inadempimento.
Eccezione Inadempimento
L’eccezione di inadempimento è uno strumento di difesa previsto dal codice civile che, se usato bene, consente a una parte di sospendere la propria prestazione quando l’altra non adempie o non si offre di adempiere correttamente. È disciplinata dall’articolo 1460 c.c., che esprime il principio tradizionalmente riassunto nella formula latina “inadimplenti non est adimplendum”: nei contratti con prestazioni corrispettive nessuno può essere costretto ad eseguire se l’altro, a sua volta, non esegue.
Per capire come funziona bisogna partire dal tipo di contratto in cui l’eccezione può operare. Deve trattarsi di un contratto sinallagmatico, cioè di un rapporto in cui le prestazioni sono l’una il corrispettivo dell’altra. La vendita è l’esempio più intuitivo: pagamento del prezzo e consegna della cosa sono legate tra loro; lo stesso accade in un appalto tra prezzo e lavori, o in una locazione tra canone e godimento dell’immobile. L’eccezione non ha senso in contratti “a senso unico” come la donazione o, in generale, dove non esiste uno scambio di prestazioni.
In questo contesto chi invoca l’eccezione di inadempimento non sta dicendo “il contratto è finito”, come avviene nella risoluzione, ma sta dicendo “sospendo il mio adempimento finché tu non fai la tua parte”. È quindi, tecnicamente, un mezzo di autotutela temporanea: impedisce che chi è inadempiente pretenda comunque l’esecuzione dall’altro, finché non abbia rimesso in ordine la propria posizione contrattuale. Può essere sollevata anche senza andare subito in giudizio, per esempio con una lettera o una PEC in cui si comunica il rifiuto di pagare o di eseguire finché non venga sanata la situazione; ma se la controparte agisce in giudizio o procede ad esecuzione, diventa un’eccezione in senso stretto da far valere davanti al giudice.
Dal punto di vista dei presupposti, devono essere soddisfatte alcune condizioni fondamentali. Innanzitutto deve trattarsi di obbligazioni che traggono entrambe origine dallo stesso contratto, perché l’articolo 1460 presuppone un collegamento sinallagmatico interno: non si può sospendere una prestazione dovuta per un contratto A perché la controparte è inadempiente rispetto a un distinto contratto B, a meno che tra i due rapporti non sia stato previsto un collegamento negoziale così stretto da integrare un unico “pacchetto contrattuale”. In secondo luogo la prestazione che si intende sospendere deve essere esigibile, cioè il suo termine deve essere arrivato o deve trattarsi di prestazione da eseguire contestualmente a quella dell’altro; se il contratto prevede che debba adempiere prima chi invoca l’eccezione, quest’ultimo non può legittimamente fermarsi invocando l’inadempimento altrui perché, semplicemente, la sua prestazione è “a monte”.
Un aspetto centrale, su cui la giurisprudenza insiste molto, è la proporzionalità e la buona fede. Il secondo comma dell’articolo 1460 precisa che l’eccezione non può essere opposta se, avuto riguardo alle circostanze, ciò è contrario a buona fede. Questo significa che non ogni inadempimento dell’altro giustifica il blocco totale della propria prestazione; occorre che l’inadempimento sia apprezzabile e idoneo a compromettere l’equilibrio sinallagmatico. Ad esempio, piccoli ritardi di scarsa importanza o difetti marginali, facilmente eliminabili, difficilmente legittimano un rifiuto integrale di adempiere. In casi simili il giudice può ritenere che l’eccezione sia stata sollevata in modo abusivo e considerare inadempiente proprio chi si è rifiutato di eseguire, con tutte le conseguenze del caso. È per questo che, in pratica, prima di sospendere pagamenti o consegne viene consigliato di valutare con attenzione la gravità e gli effetti dell’inadempimento altrui.
L’eccezione può essere “simmetrica” o “asimmetrica”. Nel caso classico chi non ha ancora iniziato ad adempiere si ferma finché l’altro non si adegua. Ma c’è anche la situazione in cui l’altra parte ha adempiuto solo in parte o in modo imperfetto. In questo caso si parla spesso di eccezione di inadempimento in presenza di adempimento inesatto o parziale: il rifiuto può riguardare l’esecuzione residua o il pagamento della parte di corrispettivo che, in concreto, non trova giustificazione nella prestazione effettivamente resa. È tipico il caso di chi riceve un’opera con difetti rilevanti: può sospendere in tutto o in parte il pagamento finché l’appaltatore non elimini le carenze, sempre nel rispetto del criterio di proporzionalità tra quanto sospeso e quanto ancora mancante o difettoso.
Sul piano processuale l’eccezione di inadempimento è una difesa che il convenuto può opporre quando l’attore gli chiede l’adempimento. Se, ad esempio, il venditore agisce per ottenere il pagamento del prezzo e l’acquirente dimostra che la cosa non è stata consegnata o presenta vizi seri, può opporsi all’azione creditoria richiamando l’articolo 1460. In questo caso non è lui a dover chiedere la risoluzione del contratto: si limita a sostenere che, finché il venditore non adempie, il suo rifiuto di pagare è giustificato. Spetta però a chi eccepisce il diritto di sospendere dimostrare l’inadempimento altrui e la propria disponibilità ad adempiere contestualmente, se e quando l’altro si metta in regola. Il giudice, accertato ciò, può respingere la domanda di adempimento o condizionarla all’adempimento contemporaneo della controparte.
È importante distinguere l’eccezione di inadempimento dalle azioni di risoluzione per inadempimento. Se si invoca solo l’articolo 1460 la volontà che si manifesta è quella di mantenere in vita il contratto, ma a condizioni di correttezza; si usa l’eccezione per far pressione sull’altra parte affinché adempia. Se invece una parte decide di chiedere la risoluzione ex articolo 1453 e seguenti, dichiara di non essere più interessata alla prosecuzione del rapporto. Non c’è incompatibilità assoluta tra i due strumenti, nel senso che spesso l’eccezione viene sollevata in prima battuta e, solo se l’inadempimento perdura, si passa a domandare la risoluzione; ma sul piano concettuale è bene tenere distinta la logica di mera sospensione da quella di scioglimento definitivo.
Sul piano pratico chi vuole avvalersi dell’eccezione dovrebbe agire con alcune cautele, soprattutto per non esporsi al rischio di essere a sua volta considerato inadempiente. È innanzitutto fondamentale comunicare in modo chiaro e documentabile le ragioni del rifiuto, indicando quali sono gli inadempimenti contestati, quali clausole contrattuali risultano violate e manifestando, in molti casi, la propria disponibilità ad adempiere una volta ristabilito l’equilibrio (per esempio specificando che il pagamento verrà effettuato non appena la controparte avrà consegnato quanto pattuito o rimosso i difetti). Questa forma di “messa in mora rovesciata” ha un duplice effetto: pone l’altro di fronte alle proprie responsabilità e, se si finisce davanti al giudice, consente di dimostrare che il rifiuto non è stato pretestuoso ma ancorato a fatti oggettivi.
Un altro profilo da non sottovalutare riguarda l’interazione con eventuali clausole contrattuali speciali. Alcuni contratti, specie nei rapporti business to business, prevedono forme di pagamento anticipato, milestone contrattuali o clausole che limitano o regolano in modo specifico la facoltà di sospendere le prestazioni. La giurisprudenza, pur riconoscendo la natura imperativa di certe tutele, ammette in linea di massima pattuizioni che modulino l’operatività del principio, purché non si arrivi a privare del tutto una parte della possibilità di difendersi da un inadempimento grave. Per questo, in presenza di condizioni generali, capitolati o contratti standard, è difficile valutare correttamente l’uso dell’eccezione senza leggere con attenzione il testo contrattuale.
Va poi ricordato che l’articolo 1460 opera, di regola, sul piano delle prestazioni principali, ma non impedisce che la controparte ti chieda il risarcimento di eventuali danni che il tuo rifiuto ha causato se il giudice lo giudica ingiustificato. Se, per esempio, sospendi un pagamento integralmente per un difetto che il tribunale ritiene minimo e facilmente sanabile, potresti essere ritenuto tu inadempiente e condannato non solo ad adempiere, ma anche a risarcire i danni da ritardo. In questo senso l’eccezione di inadempimento non è uno “scudo automatico”, ma uno strumento da usare con misura e, idealmente, dopo aver valutato la situazione con un professionista.
Infine c’è il tema del coordinamento con la buona fede e con l’esecuzione del contratto nel tempo. Anche quando il rifiuto iniziale è legittimo, la buona fede impone di adeguarsi alla situazione se la controparte si attiva per adempiere o per offrire un’adeguata garanzia di adempimento, per esempio prestando una fideiussione o proponendo una soluzione che ripristini l’equilibrio del rapporto. Se ci si ostina a mantenere la sospensione nonostante questi segnali, l’eccezione può diventare sproporzionata e perdere legittimità. L’attenzione del giudice, nei casi concreti, si concentra proprio su questo “percorso”: com’era la situazione quando l’eccezione è stata sollevata, come si sono comportate le parti dopo, quali sono stati gli effetti reciproci in termini di rischio e sacrifici.
Esempio di Eccezione di Inadempimento
Oggetto: Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – Contratto [indicare tipo contratto] del [data]
Spett.le [ragione sociale / nominativo controparte]
Io sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data], C.F. [codice fiscale], residente in [indirizzo completo], nella mia qualità di [cliente / committente / acquirente / conduttore / altro], con la presente faccio riferimento al contratto di [descrizione sintetica, ad esempio: “appalto per lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in …” oppure “compravendita dell’immobile / bene …”], stipulato in data [data] tra il sottoscritto e la S.V.
Come noto, in forza del suddetto contratto, la S.V. si è obbligata a [descrivere obbligazioni principali della controparte, ad esempio: “eseguire i lavori meglio descritti nel capitolato tecnico allegato, entro il termine del …, a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente” oppure “consegnare il bene … entro il …, libero da vizi e da pesi o vincoli”], mentre il sottoscritto si è obbligato a [descrivere le proprie obbligazioni, per lo più pagamento del corrispettivo o altre prestazioni].
Ebbene, allo stato, la prestazione di Vostra spettanza risulta inadempiuta ovvero adempiuta in maniera gravemente inesatta, come di seguito sintetizzato: [descrivere in modo chiaro e concreto l’inadempimento o l’adempimento non conforme: mancata consegna, ritardi rilevanti, difformità, vizi, mancata esecuzione di parte delle prestazioni, mancato rilascio della documentazione, ecc.]. Tale situazione è ampiamente documentata da [richiamo a eventuali email, verbali, fotografie, relazioni tecniche, diffide pregresse, indicare solo se esistono].
L’inadempimento sopra descritto incide in modo rilevante sull’equilibrio sinallagmatico del rapporto contrattuale e rende, allo stato, ingiustificata la pretesa che il sottoscritto continui ad adempiere o completi le sue prestazioni senza che, da parte Vostra, venga previamente posto rimedio alla situazione. Ai sensi dell’art. 1460 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutare di adempiere se l’altro non adempie o non offre di adempiere la propria prestazione contemporaneamente.
In applicazione di tale disposizione, con la presente il sottoscritto solleva formalmente eccezione di inadempimento e comunica che, fino a quando non saranno integralmente adempiute le obbligazioni di Vostra spettanza sopra richiamate, non provvederà a [indicare cosa viene sospeso: “versare ulteriori acconti”, “pagare il saldo del corrispettivo”, “proseguire nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza”, ecc.]. Resta fermo che tale sospensione non comporta, allo stato, rinuncia ai diritti derivanti dal contratto, né implica di per sé richiesta di risoluzione del rapporto, trattandosi di legittimo esercizio del diritto di autotutela consentito dall’ordinamento per ripristinare l’equilibrio delle reciproche prestazioni.
Il sottoscritto, in un’ottica di buona fede e correttezza, resta disponibile ad adempiere puntualmente e integralmente alle proprie obbligazioni non appena la S.V. avrà eliminato le cause di inadempimento sopra indicate, rimettendo la prestazione dovuta nelle condizioni pattuite. A tal fine, Vi invito sin d’ora a comunicare, entro e non oltre il termine di [ad esempio 10/15 giorni] dal ricevimento della presente, le concrete modalità e tempistiche con cui intendete porre rimedio all’inadempimento, procedendo a [descrivere in positivo ciò che si chiede: completamento lavori, eliminazione vizi, consegna documenti, consegna del bene conforme, ecc.]. In difetto di riscontro utile nel termine indicato, il sottoscritto si riserva ogni più ampia iniziativa a tutela dei propri diritti, ivi inclusa, ove ne ricorrano i presupposti, la richiesta di risoluzione del contratto per Vostro grave inadempimento e il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
La presente è inviata a mezzo [PEC / raccomandata A/R / altro mezzo idoneo] al fine di costituire prova certa delle contestazioni mosse e della formale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., che si intende qui espressamente ribadita in ogni sede, sia stragiudiziale sia giudiziale.
Resto in attesa di un Vostro sollecito riscontro e porgo distinti saluti.
[luogo], [data]
[Firma]
[nome e cognome]
[indirizzo]
Fac Simile Eccezione di Inadempimento
Di seguito è disponibile un fac simile eccezione di inadempimento Word da scaricare.