Le associazioni culturali sono dei gruppi di persone aventi in comune un determinato ideale o scopo, le quali si uniscono per discutere detto scopo comune, tutelarlo, approfondirlo e infine promuoverlo.
A tale fine le associazioni culturali si dotano di una struttura organizzativa, composta – nel minimo – da
-Presidente dell’associazione culturale: è il legale rappresentante dell’organizzazione stessa e viene eletto dall’assemblea dei soci dell’associazione culturale o dal consiglio direttivo della stessa;
-Consiglio direttivo dell’associazione culturale: è l’organo incaricato di gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’associazione stessa. Si compone sempre di un numero dispari di persone, tra le quali si annovera obbligatoriamente il presidente. È eletto dall’assemblea dei soci;
-Collegio dei revisori dei conti: altro organo eletto dall’assemblea dei soci, il suo compito è vigilare che gestione e fini dell’assemblea rimangano conformi a quelli stabiliti nello statuto;
Assemblea dei soci dell’associazione culturale: è questo l’organo deliberativo dell’assemblea, che nomina tutti gli altri orfani e che delbera il bilancio di esercizio. Si compone come minimo di tre soci.
Alla base di tutto questo, e che definisce nello specifico i compiti di ciascun organo aziendale oltre che definire i fini e gli scopi dell’associazione stessa vi è l’atto costitutivo dell’associazione culturale.
Questo può essere redatto in due modi differenti
-Per scrittura privata che viene depositata presso l’Ufficio del Registro;
-Atto notarile che viene redatto e sottoscritto presso un Notaio e da questi depositata presso l’Ufficio del Registro.
Entrambi i tipi di atto costitutivo e di allegato statuto sono validi, ma solamente il secondo, ovvero quello notarile, da diritto a richiedere al Governo l’attribuzione della personalità giuridica. Risulta essere questo il maggiore vantaggio dell’associazione culturale riconosciuta, ovvero l’avere, grazie alla personalità giuridica, una propria autonomia e indipendenza rispetto al patrimonio personale del presidente della stessa. A tal fine va detto che il procedimento di riconoscimento di una associazione culturale non è velocissimo e richiede circa due anni, che possono essere ridotti se l’associazione dichiara di aver valenza solo regionale.
Entrambi i tipi di associazione culturale, non riconosciuta e riconosciuta, che corrispondono alla costituzione per scrittura privata o per atto notarile, possono possedere autonoma partita IVA – da richiedere all’Ufficio delle Imposte Dirette, essendo comunque un soggetto economico autonomo e nel caso svolgano anche attività commerciale sono soggette agli obblighi di tenuta di adeguata contabilità aziendale. Diversamente sono comunque tenute all’obbligo di dotarsi di un registro di cassa che tenga nota di tutti i movimenti di denaro dell’associazione ai fini della redazione del bilancio.