L’articolo 1965 e seguenti del Codice Civile disciplina il contratto di transazione, questo è un contratto per mezzo del quale due o più parti, facendo reciproche concessioni modificano, in tutto o in parte, le proprie pretese con l’obbiettivo di prevenire l’insorgenza di una lite o di porre fine a una lite già iniziata.
Il contratto di transazione è uno strumento di composizione delle liti, sia attuali che future, che trova il proprio fondamento nel principio dell’autonomia privata, proprio da questo principio ne consegue, come per tutti i contratti, che l’oggetto della transazione, ai sensi dell’articolo 1346 del Codice Civile, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Ne consegue che, come stabilisce il comma 2 dell’articolo 1966 del Codice Civile, se i diritti oggetto di transazione sono sottratti alla libera disciplina delle parti: se dunque per la natura propria dei diritti o per previsione normativa le parti non possono disporne, come per esempio il diritto al nome, il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale e via dicendo, questi non potranno essere oggetto di transazione e qualora lo fossero la stessa sarà nulla.
Diverso è il caso di carenza dei requisiti generali di idoneità soggettiva a compiere atti giuridici: ovvero, carenza della capacità giuridica e carenza della capacità di agire. In questi casi, così come per carenza della volontà di agire, la transazione è annullabile. L’azione da esperire in questo ultimo caso sarà una azione di annullamento per violenza e/o dolo. A queste cause di annullabilità dettate dalla normativa generale, si aggiunge quella prevista dall’articolo 1971 del codice civile che prevede sia annullabile la transazione sui pretesa temeraria qualora una delle due parti fosse a conoscenza appunto della temerarietà della pretesa. Nel caso, invece, di errore di diritto, ai sensi dell’articolo 1969 del Codice Civile, la transazione non è annullabile.
Detto questo, torniamo all’oggetto della transazione: abbiamo detto che in una transazione ciascuna delle parti effettua delle consessioni all’altra. Va aggiunto che non è necessario queste concessioni siano pari grado, ovvero non seguono un’equivalenza di dare avere. Allo stesso modo, ciascuna parte potrà ottenere il riconoscimento di diritti minori rispetto quelli che avrebbe potuto ottenere riconosciuti giudizialmente, secondo la visione di parte.
Non vi è obbligo, comunque, che le concessioni che vengono effettuate riguardino direttamente i diritto oggetto della controversia anzi non è poi così infrequente che nelle transazioni si preveda l’estinzione o la modifica rapporti giuridici non correlati ai diritti controversi.