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Aggiornato il 30 Ottobre 2025

Fac Simile Contratto di Subappalto Lavori Edili Privati

In questa pagina è disponibile un fac simile contratto di subappalto lavori edili privati.

Contratto di Subappalto per Lavori Edili Privati

Nel contesto dei cantieri privati, il subappalto è l’accordo con cui l’appaltatore affida a un’altra impresa l’esecuzione di una parte dei lavori originariamente assunti con il committente. La cornice giuridica è quella dell’appalto di cui agli articoli 1655 e seguenti del codice civile, con una regola cardinale: l’appaltatore resta responsabile verso il committente per l’opera nel suo insieme, anche se alcune lavorazioni sono eseguite dal subappaltatore. La scelta del subappalto è fisiologica quando occorrono specializzazioni tecniche particolari, picchi di capacità produttiva o presidio locale, ma richiede una disciplina contrattuale chiara per evitare sovrapposizioni, lacune e contenziosi.

L’affidamento in subappalto necessita, salvo patto diverso, del consenso del committente ai sensi dell’articolo 1656 del codice civile. Nella prassi, il contratto principale indica lavorazioni subappaltabili, soglie percentuali, criteri di selezione e procedure di autorizzazione. In mancanza di autorizzazione, il committente può opporsi e l’appaltatore risponde delle conseguenze; se l’autorizzazione è concessa, conviene che sia specifica, scritta e riferita a uno scope ben delimitato, con allegato cronoprogramma, elaborati tecnici, capitolato e prezzi. È utile chiarire che l’autorizzazione non crea alcun rapporto diretto tra committente e subappaltatore, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge o pattuite ad hoc.

Il contratto di subappalto dovrebbe identificare con precisione oggetto, elaborati di riferimento, norme tecniche applicabili e standard di qualità, così da evitare ambiguità sui risultati attesi. La durata va coordinata con il cronoprogramma del cantiere principale, prevedendo milestone intermedie, condizioni di sospensione e ripresa dei lavori, regole per le varianti ordinate dall’appaltatore e riflessi economici connessi. Il corrispettivo può essere a misura, a corpo o misto; è frequente l’uso di stati d’avanzamento con pagamenti progressivi, ritenute di garanzia, conguagli a consuntivo e una clausola di revisione prezzi limitata e predeterminata. Le penali per ritardo o non conformità devono essere proporzionate e collegate a obiettivi misurabili; è prudente prevedere un tetto massimo complessivo e la facoltà di compensare con i crediti maturati.

L’appaltatore conserva verso il committente la responsabilità per la corretta esecuzione delle opere, ma il subappaltatore risponde nei confronti dell’appaltatore con lo stesso grado di diligenza e secondo gli articoli 1667 e 1669 del codice civile. In presenza di vizi o gravi difetti, la giurisprudenza ammette, in taluni casi, l’azione del committente anche nei confronti del subappaltatore quando questi abbia inciso direttamente sulla stabilità o sulla sicurezza dell’opera. È quindi essenziale definire procedure di controlli in accettazione, prove e collaudi parziali, criteri di sospensione per non conformità e termini per la denuncia dei vizi. Le garanzie contrattuali tipiche includono fideiussioni a prima richiesta a copertura di acconti e buona esecuzione, polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi, polizze CAR per i danni in corso d’opera e, quando appropriato, coperture postume decennali per categorie di lavorazioni critiche.

Nei cantieri temporanei o mobili la sicurezza è regolata dal decreto legislativo 81/2008, che impone la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese, la designazione dei coordinatori per la progettazione e l’esecuzione quando ricorrono le condizioni, la redazione e l’attuazione del PSC e dei POS, la gestione delle interferenze e delle consegne operative. Il contratto di subappalto deve ribadire l’obbligo di osservare PSC, POS e ordini del coordinatore, attribuire i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, disciplinare l’accesso al cantiere, la formazione, i dispositivi di protezione, le emergenze e la tenuta dei registri. La violazione degli obblighi di sicurezza è causa tipica di sospensione e, nei casi gravi o reiterati, di risoluzione per inadempimento, oltre a generare responsabilità civili, amministrative e penali.

Anche nel privato è buona prassi vincolare l’efficacia del subappalto al possesso e al mantenimento della regolarità contributiva, con acquisizione periodica del DURC e clausola risolutiva in caso di irregolarità. Sotto il profilo del lavoro, opera la responsabilità solidale dell’appaltatore verso i lavoratori del subappaltatore per retribuzioni, contributi e premi assicurativi entro i limiti e i termini di legge; se il committente è un imprenditore, la solidarietà può estendersi nei suoi confronti con le precisazioni normative del settore. Per prevenire contenziosi, il contratto dovrebbe prevedere obblighi del subappaltatore di applicare il CCNL Edilizia, rispettare orari e registrazioni, consegnare documentazione periodica su paghe e versamenti, consentire audit in cantiere e tenere indenne l’appaltatore da pretese di terzi, con facoltà di sospendere i pagamenti in presenza di evidenze di irregolarità.

La disciplina fiscale dei rapporti in edilizia può variare a seconda della natura delle prestazioni e della qualifica soggettiva delle parti. Per questo è opportuno inserire una clausola di compliance che obblighi il subappaltatore a indicare in fattura il corretto trattamento IVA, a trasmettere tempestivamente le autocertificazioni richieste e a cooperare per ogni adempimento in tema di ritenute, verifiche e comunicazioni, con meccanismi di sospensione dei pagamenti in caso di documentazione mancante. Il contratto dovrebbe definire i termini di pagamento, gli interessi moratori, le condizioni per l’emissione dei SAL, la ritenuta di garanzia e le modalità di svincolo a collaudo avvenuto, assicurando coerenza con il flusso economico del contratto principale. La tracciabilità dei flussi e il divieto di cessione dei crediti senza consenso scritto dell’appaltatore sono presìdi utili a evitare contenziosi e duplicazioni di pagamenti.

Nei cantieri privati le varianti sono frequenti per esigenze tecniche, interferenze o richieste del committente. Il subappalto dovrebbe prevedere una procedura vincolante: nessuna lavorazione extra o diversa è remunerabile se non preceduta da un ordine scritto dell’appaltatore che indichi oggetto, prezzo o criteri di valorizzazione e impatto su tempi e sicurezza. Gli imprevisti geologici, il rinvenimento di sottoservizi, le prescrizioni degli enti e le condizioni meteo eccezionali meritano una disciplina dedicata che definisca quando scatta la sospensione giustificata, come si misurano i ritardi non imputabili e quali costi sono riconoscibili. La ripartizione del rischio per materiali, deposito, custodia e danni a terzi va dichiarata espressamente, imponendo al subappaltatore standard di conservazione e responsabilità fino alla consegna e al collaudo.

La condivisione di disegni, modelli BIM, computi e know-how dell’appaltatore o del committente impone obblighi di riservatezza, limiti d’uso e restituzione a fine rapporto. Se il subappaltatore sviluppa soluzioni originali o particolari costruttivi, il contratto può disciplinare la titolarità dei diritti e le licenze necessarie per l’uso sull’opera. È opportuno che tutta la documentazione tecnica, di qualità e di sicurezza prodotta dal subappaltatore sia parte integrante del fascicolo dell’opera, con tracciabilità delle revisioni e responsabilità sulla correttezza delle informazioni.

Il subappalto dovrebbe distinguere chiaramente inadempimenti essenziali e minori, prevedere termini di diffida ad adempiere e rimedi progressivi. Le violazioni in materia di sicurezza, l’assenza di idoneità tecnico-professionale, la perdita del DURC, i ritardi gravi sulle milestone e l’esecuzione difforme non sanata nei termini concordati sono tipici casi di risoluzione, con facoltà dell’appaltatore di estromettere il subappaltatore dal cantiere, attivare coperture fideiussorie e affidarne a terzi la completazione in danno. La clausola di step-in consente all’appaltatore di assumere temporaneamente la gestione delle risorse del subappaltatore per mettere in sicurezza il cantiere e garantire la continuità operativa, con addebito dei costi conseguenti.

La chiusura prevede la consegna delle lavorazioni, il collaudo tecnico-amministrativo, la riserva per vizi apparenti, la liquidazione del saldo e lo svincolo delle ritenute al termine del periodo di osservazione. Le garanzie per vizi e difformità decorrono secondo legge e contratto; l’appaltatore conserva il diritto di regresso verso il subappaltatore per tutte le somme corrisposte al committente a titolo di ripristino o risarcimento imputabili alle lavorazioni subappaltate. È consigliabile fissare un domicilio per le comunicazioni di garanzia, tempi di intervento per i ripristini e un elenco di fornitori e materiali critici per agevolare eventuali sostituzioni.

Esempio Contratto di Subappalto Lavori Edili Privati

Tra
__________ con sede in __________, C.F./P.IVA __________, PEC __________, in persona del legale rappresentante pro tempore __________, di seguito “Appaltatore”;
e
__________ con sede in __________, C.F./P.IVA __________, PEC __________, in persona del legale rappresentante pro tempore __________, di seguito “Subappaltatore”.

Premesso che l’Appaltatore ha stipulato con __________, di seguito “Committente”, il contratto d’appalto del __________ per l’esecuzione dei lavori di __________ presso l’immobile sito in __________, e che intende affidare al Subappaltatore l’esecuzione di parte delle lavorazioni come meglio specificate nel presente contratto; che il Committente ha rilasciato il consenso specifico al subappalto in data __________, protocollo/mezzo __________; tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto
Il Subappaltatore si impegna a eseguire per conto dell’Appaltatore le lavorazioni di __________ secondo gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il computo metrico, i disegni esecutivi e ogni altro documento tecnico contrattuale elencato all’Allegato “A”. L’esecuzione dovrà avvenire a regola d’arte, in conformità alle norme tecniche vigenti, alle istruzioni del Direttore dei Lavori nominato dal Committente e alle disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza, nonché nel rispetto delle prescrizioni delle pubbliche autorità.

Art. 2 – Documenti contrattuali e ordine di prevalenza
Fanno parte integrante del presente contratto gli allegati tecnici e amministrativi indicati all’Allegato “A”, compresi PSC, POS, cronoprogramma, elenco prezzi, capitolato, elaborati grafici, piano di qualità e piano di montaggio quando richiesti. In caso di contrasto prevale nell’ordine il testo del presente contratto, quindi il capitolato speciale, quindi l’elenco prezzi e gli elaborati esecutivi, quindi il computo metrico e gli ulteriori allegati.

Art. 3 – Durata, cronoprogramma e consegna
L’Appaltatore consegna le aree e i fronti di lavoro in data __________, con inizio attività del Subappaltatore fissato al __________. Il Subappaltatore si obbliga a rispettare il cronoprogramma allegato, completando le lavorazioni entro il termine finale del __________, fatti salvi gli aggiornamenti approvati per iscritto dall’Appaltatore. Eventuali sospensioni o riprese avverranno previa disposizione scritta dell’Appaltatore o del Direttore dei Lavori. Il Subappaltatore è tenuto a organizzare turni e risorse idonei a garantire l’avanzamento previsto, coordinandosi con gli altri operatori di cantiere.

Art. 4 – Corrispettivo e prezzi
Il corrispettivo per le lavorazioni è stabilito in € __________ oltre IVA se dovuta, secondo la seguente modalità di valorizzazione: a corpo per l’intero oggetto se così convenuto, ovvero a misura in base alle quantità effettivamente eseguite e contabilizzate dal Direttore dei Lavori con applicazione dell’elenco prezzi Allegato “B”. I prezzi si intendono onnicomprensivi di materiali, manodopera, noli, ponteggi, sfridi, trasporti, oneri di sicurezza aziendali, oneri per smaltimenti e ogni altro costo necessario all’esecuzione a regola d’arte, esclusi unicamente i costi della sicurezza da interferenze di cui all’Art. 10 ove espressamente indicati come non soggetti a ribasso.

Art. 5 – Stati d’avanzamento, ritenute e pagamenti
La contabilizzazione avviene mediante SAL con cadenza __________, redatti dall’Appaltatore sulla base delle misurazioni del Direttore dei Lavori e delle attestazioni di regolare esecuzione. I pagamenti dei SAL verranno effettuati entro giorni __________ dalla data di ricezione della fattura elettronica, previa verifica di regolarità contributiva e fiscale. Sulle somme liquidate verrà applicata una ritenuta di garanzia nella misura del __________ percento, che sarà svincolata al collaudo finale e decorsi i termini di garanzia, salvo diversa pattuizione. Sugli importi scaduti maturano interessi moratori nella misura di legge o nella misura convenzionale di __________ se maggiore.

Art. 6 – Revisione prezzi
I prezzi si intendono fissi e invariabili sino al completamento, salvo espressa clausola di revisione prezzi riportata nell’Allegato “B” con parametri e limiti di adeguamento. Qualsiasi aggiornamento richiede ordine scritto dell’Appaltatore.

Art. 7 – Varianti e ordini
Il Subappaltatore non potrà introdurre varianti senza ordine scritto dell’Appaltatore. Per le lavorazioni extra o diverse si applicheranno i prezzi dell’Allegato “B” o, in mancanza, nuovi prezzi determinati per analogia o mediante analisi prezzi approvate dall’Appaltatore prima dell’esecuzione. L’esecuzione di lavorazioni non ordinate non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 8 – Materiali, attrezzature e custodia
Il Subappaltatore fornisce materiali e attrezzature conformi alle specifiche. La custodia dei materiali, dei semilavorati e delle opere sino al collaudo è a suo rischio, con obbligo di ripristino in caso di furti, danneggiamenti o eventi evitabili con l’ordinaria diligenza. I materiali soggetti a certificazione dovranno essere accompagnati da dichiarazioni di prestazione, marcatura CE e documentazione di tracciabilità.

Art. 9 – Qualità, controlli e collaudi
Il Subappaltatore rispetta il piano di qualità e le procedure di controllo concordate. L’Appaltatore, il Direttore dei Lavori e il Committente possono effettuare verifiche, prove e ispezioni in qualunque momento, richiedendo la rimozione e il rifacimento delle opere non conformi. Al termine, il Subappaltatore richiederà il collaudo parziale o finale delle lavorazioni; l’esito positivo costituisce presupposto per la liquidazione del saldo, ferma la garanzia legale per vizi e difformità.

Art. 10 – Sicurezza nei cantieri e costi della sicurezza
Il Subappaltatore dichiara la propria idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., si impegna ad applicare PSC e POS, a formare il personale, a impiegare DPI e a rispettare le disposizioni del Coordinatore per l’Esecuzione. I costi della sicurezza da interferenze di cui al PSC, pari a € __________, sono riconosciuti come non soggetti a ribasso. La violazione grave o reiterata degli obblighi di sicurezza costituisce inadempimento essenziale e legittima la sospensione delle lavorazioni e la risoluzione di cui all’Art. 18.

Art. 11 – Personale, obblighi lavoristici e DURC
Il Subappaltatore utilizza personale regolarmente assunto o legittimamente impiegato, applica il CCNL Edilizia o quello di settore comparativamente più rappresentativo, rispetta orari, riposi, retribuzioni, versamenti contributivi e assicurativi. È obbligatoria la trasmissione all’Appaltatore, con cadenza __________, del DURC in corso di validità e della documentazione richiesta per i controlli. In caso di irregolarità l’Appaltatore può sospendere i pagamenti sino alla regolarizzazione e trattenere somme a garanzia.

Art. 12 – Responsabilità e garanzie per vizi
Il Subappaltatore risponde verso l’Appaltatore dell’esecuzione conforme e dei vizi ai sensi degli artt. 1667 e 1669 c.c. Restano fermi i termini di denuncia e le responsabilità per gravi difetti. Il Subappaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Appaltatore da pretese del Committente o di terzi riconducibili alle sue lavorazioni, nonché a intervenire tempestivamente per eliminare vizi e difformità entro giorni __________ dalla richiesta.

Art. 13 – Assicurazioni
Prima dell’ingresso in cantiere il Subappaltatore consegna copia delle polizze assicurative in corso di validità: responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € __________ per sinistro, responsabilità civile verso prestatori di lavoro se dovuta, ed eventuale estensione CAR se richiesta dal contratto principale. Le polizze devono prevedere clausola di manleva dell’Appaltatore e del Committente e obbligo di preventiva comunicazione di disdetta.

Art. 14 – Fatturazione, IVA e adempimenti fiscali
La fatturazione avviene secondo i SAL approvati o a fine lavori, in formato elettronico, riportando CIG/CUP o riferimenti richiesti e il corretto regime IVA. Il Subappaltatore dichiara di essere in regola con gli obblighi fiscali e si impegna a fornire ogni attestazione o autocertificazione necessaria. L’Appaltatore potrà sospendere i pagamenti in caso di documentazione mancante o non conforme, restando salvi gli effetti su interessi e termini.

Art. 15 – Tracciabilità dei pagamenti e cessione del credito
I pagamenti avverranno esclusivamente con mezzi tracciabili sul conto dedicato IBAN __________. È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto senza il previo consenso scritto dell’Appaltatore. Eventuali cessioni autorizzate non liberano il Subappaltatore dagli obblighi e garanzie.

Art. 16 – Riservatezza e proprietà intellettuale
Il Subappaltatore mantiene riservate tutte le informazioni, i disegni, i modelli e i dati ricevuti, utilizzandoli solo ai fini dell’esecuzione. A fine rapporto restituisce o distrugge quanto ricevuto. Le soluzioni, i particolari costruttivi e gli elaborati sviluppati nell’ambito delle prestazioni sono utilizzabili dall’Appaltatore e dal Committente per l’opera, salvo diversa pattuizione riportata all’Allegato “C”.

Art. 17 – Sospensione per inadempimento e step-in
In caso di gravi inadempimenti, inclusi ritardi sulle milestone, non conformità non sanate, violazioni in materia di sicurezza, perdita dell’idoneità o del DURC, l’Appaltatore può diffidare il Subappaltatore a conformarsi entro giorni __________. Decorso inutilmente il termine, l’Appaltatore può sospendere i pagamenti e l’accesso al cantiere, attivare la clausola di step-in assumendo la gestione diretta del fronte di lavoro con risorse proprie o di terzi, addebitando i maggiori costi al Subappaltatore.

Art. 18 – Risoluzione
Ai sensi dell’art. 1454 c.c., trascorso il termine assegnato con diffida ad adempiere senza esito, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni. Costituiscono inoltre cause espressamente risolutive la cessione non autorizzata del credito, la sub-concessione non autorizzata delle lavorazioni, la violazione grave del PSC/POS, l’inosservanza reiterata delle ordini del Direttore dei Lavori e l’apertura di procedure concorsuali a carico del Subappaltatore salvo affidamento con continuità garantita.

Art. 19 – Collaudo, saldo e svincoli
A ultimazione delle lavorazioni e rimozione delle riserve, il Direttore dei Lavori procede al collaudo delle opere subappaltate. L’esito favorevole e la consegna della documentazione as-built, certificazioni materiali, dichiarazioni di conformità e libretti d’uso costituiscono condizione per l’emissione del certificato di regolare esecuzione e per la liquidazione del saldo, con contestuale svincolo delle ritenute a scadenza del periodo di garanzia.

Art. 20 – Subappalto del subappalto
È vietato affidare in subaffidamento, totale o parziale, le lavorazioni oggetto del presente contratto senza preventiva autorizzazione scritta dell’Appaltatore. Restano a carico del Subappaltatore gli obblighi e le responsabilità verso l’Appaltatore per l’operato di eventuali subaffidatari autorizzati.

Art. 21 – Dati personali
Le parti dichiarano di aver fornito reciproca informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e di trattare i dati personali connessi all’esecuzione del contratto esclusivamente per le relative finalità, adottando misure tecniche e organizzative adeguate.

Art. 22 – Legge applicabile, controversie e foro
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di __________, salvo diversa clausola compromissoria riportata all’Allegato “D” qualora le parti convengano l’arbitrato.

Art. 23 – Comunicazioni
Le comunicazioni inerenti al contratto dovranno essere effettuate per iscritto e inviate a mezzo PEC agli indirizzi indicati in epigrafe o, in mancanza, a mezzo raccomandata A/R ai domicili ivi riportati. Le variazioni degli indirizzi producono effetto dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 24 – Disposizioni finali
Eventuali nullità parziali non travolgono l’intero contratto, che rimane valido per la parte restante. Modifiche e integrazioni hanno efficacia solo se redatte per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Luogo e data __________

L’Appaltatore

—

Il Subappaltatore

—

Allegato “A” – Elenco documenti tecnici e amministrativi di riferimento: __________.
Allegato “B” – Elenco prezzi, criteri di revisione e modalità di misura: __________.
Allegato “C” – Patti su proprietà intellettuale e uso degli elaborati: __________.
Allegato “D” – Clausola compromissoria o procedura ADR, se prevista: __________.

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