La caratteristica peculiare di un contratto di permuta, disciplinato dall’articolo 1552 e successivi del codice civile, che lo distingue per natura dalla semplice vendita sta nel fatto che il prezzo non viene regolato tramite denaro, bensì dallo scambio reciproco sia di beni ma anche di servizi o diritti.
Nel caso di contratto di vendita, invece, è palese che uno dei due termini è solo ed esclusivamente il denaro.
Nella permuta, però, a volte avviene anche non solo uno scambio reciproco, ma anche un saldo in denaro. Questo capita, ad esempio, quando uno dei due termini non è paragonabile in valore all’altro, e quindi il saldo avviene tramite il versamento di una somma concordata.
Spesso si sente parlare del contratto di permuta a fronte del settore immobiliare. Infatti può capitare che due soggetti si scambino l’alloggio per esigenze diverse sopraggiunte; un esempio lampante potrebbe essere il bisogno di una stanza in più per la nascita di un figlio di una giovane coppia che scambia il miniappartamento di proprietà con uno più grande appartenente ad una coppia di anziani che preferisce invece ridurre i metri quadri. In questo caso potrebbe capitare che il valore dell’appartamento con maggiore metratura sia palesemente superiore all’altro, e quindi ci sarà anche un saldo di denaro a fronte dello scambio.
Oppure capita di scambiare un terreno edificabile dal privato al costruttore che ripagherà con uno o più appartamenti ivi costruiti con i propri mezzi.
Generalmente le spese sostenute per il contratto stesso vengono suddivise tra le due parti, salvo diversi accordi intrapresi, nella pura vendita, invece, sono sempre a carico di chi acquista, come da art. 1554 del codice civile.
Quando si effettua una permuta, uno dei casi che possono accadere è regolato dalla cosiddetta evizione, ovvero quando una terza persona pretende la cosa scambiata in quanto vero titolare, sempre che dimostri di esserlo davvero. Nel caso in cui ne sia pieno proprietario, si parla di evizione totale, se invece si tratta di una comproprietà, si parla di evizione parziale.
In questo caso, la parte lesa può appellarsi all’articolo 1553 del codice civile e pretendere lo scioglimento del contratto in essere e richiedere anche i danni subiti. Se invece non è intenzionato a sciogliere il contratto, può comunque pretendere il pagamento dei danni.