Il contratto di mutuo, noto per lo più nella pratica bancaria, è quello specifico contratto che disciplina la consegna di un bene fungibile, ovvero qualsiasi bene sia passibile di essere sostituito in modo indistinto con altri beni della medesima specie e quantità, ad una altra persona, dietro obbligo di restituzione.
Per bene fungibile generalmente si pensa al denaro, che può essere utilizzato dalla persona che lo riceve con un contratto di mutuo e può essere restituito a scadenza con altro denaro, della medesima tipologia e quantità di quello a suo tempo ricevuto. Tuttavia il denaro non è il solo bene fungibile che esiste tanto che, inizialmente, il contratto di mutuo era pensato anche per essere usato per fornire alimenti a chi ne era temporaneamente sprovvisto.
Oggi il contratto mutuo è conosciuto quasi unicamente nella sua variante bancaria, per mezzo del quale una parte, ovvero la banca, detta mutuante, fornisce una determinata quantità di denaro, al mutuatario, ovvero al cliente, il quale a scadenza dovrà restituire quanto ricevuto. Tuttavia l’obbligo non sarà quello di restituire proprio lo stesso denaro ricevuto, ovvero quelle singole banconote numerate, ma denaro simile, della stessa specie e quantità ma, ovviamente, non saranno quelle stesse banconote numerate, che nel frattempo sono state usate dal cliente.
Il contratto di mutuo è un contratto tipico, ovvero specificamente regolamentato dal codice civile, nello specifico dagli articoli 1813 e seguenti. Questi stabiliscono che i beni che vengono forniti per mezzo del contratto di mutuo diventano di proprietà del mutuatario e, in situazioni normali, producono degli interessi, salvo differente accordo tra le parti. Nel caso sia previsto che il contratto di mutuo produca interessi, si parla di mutuo oneroso, diversamente si parla di mutuo gratuito. Il contratto di mutuo prevede anche l’ammontare degli interessi che dovranno essere pagati e la loro scadenza per il pagamento, questi, nel caso l’oggetto del mutuo sia il denaro, non potranno superare il tasso soglia degli interessi usurari, determinato dalla Banca d’Italia, e in caso contrario la clausola che prevede il pagamento di interessi usurari sarà nulla. Nel caso, invece, non sia presente alcuna clausola che stabilisce l’ammontare degli interessi oppure nel caso questa sia nulla, gli stessi dovranno essere corrisposti nel saggio legale.
Il pagamento degli interessi, oltre la restituzione a termine dei beni dati in mutuo, sono le obbligazioni del mutuatario: nel caso il mutuatario non paghi gli interessi alle scadenze pattuite, il mutuante potrà chiedere la risoluzione del contratto.
Allo stesso modo del mancato pagamento degli interessi, anche nel caso della mancata restituzione del capitale, qualora il contratto preveda una restituzione di quanto dato a mutuo a rate, comporterà la risoluzione del contratto.
Il contratto di mutuo termina con la restituzione dei beni fungibili mutuati, il termine per la restituzione sarà previsto dal contratto e, qualora non fosse previsto, esso potrà essere stabilito dal giudice, tenuto conto delle circostanze del momento.