In questo articolo vediamo quali sono i nuovi requisiti previsti dal contratto di associazione in partecipazione dopo la Riforma del Lavoro e mettiamo a disposizione un modello.
Prima di stabilire fattori quali la relativa tassazione e la deducibilità sulle remunerazioni percepite, è d’obbligo ripassare il concetto stesso associazione in partecipazione.
L’associazione in partecipazione è uno specifico contratto di lavoro stipulato da un’impresa, che ricopre il ruolo giuridico di associante, dove si stabilisce un utile derivante da un soggetto esterno, giuridicamente identificato come l’associato.
L’associante possiede il diritto della piena gestione dell’impresa, oltre che detenere la supremazia nell’assunzione di obbligazioni e nell’acquisto di diritti verso terzi; l’associato, invece, che non può fare altro che monitorare l’intera situazione attraverso l’utilizzo di rendiconti, ha una una partecipazione minima al rischio d’impresa, esattamente quella riconducibile all’apporto economico fornito.
Questo accade perché l’associato non è socio dell’impresa, ma ricopre solamente il ruolo del creditore.
Per quanto riguarda i termini del contratto, la Riforma del Lavoro, Legge 26 giugno 2012, n 92, art. 1. Co. 28-30, ha escluso dai contratti di associazione tutti quei rapporti che presentano le seguenti caratteristiche
-numero associati oltre tre unità
-mancanza di rendiconto
-mancanza di partecipazione al rischio d’impresa da parte dell’associato
-casi in cui la prestazione fornita risulta priva di significative competenze tecniche
Dal punto di vista fiscale, il contratto di associazione ha un doppio aspetto, quello riguardante il tipo di apporto fornito e quella inerente alla natura giuridica dell’associato.
Per imposte sui redditi e sull’IRAP, in caso di capitale misto, la retribuzione dell’associato viene parificata a un dividendo, mentre nel caso l’apporto sia di esclusivo lavoro, la remunerazione assume i contorni di un reddito da lavoratore autonomo.
In caso di soggetto passivo, l’IVA andrà pagata sulla retribuzione di quest’ultimo.
Nel caso di beni immobili, è obbligatorio applicare anche l’imposta di registro nei termini prestabiliti dalla legge, ovvero a venti giorni dalla scadenza del contratto.
Modello Contratto di Associazione in Partecipazione da Scaricare