In questa guida vediamo quali sono i nuovi requisiti previsti dal contratto di associazione in partecipazione dopo la Riforma del Lavoro e mettiamo a disposizione un modello.
Contratto di Associazione in Partecipazione
Nel contratto di associazione in partecipazione una parte, detta associante, attribuisce all’altra, detta associato, il diritto a partecipare agli utili della sua impresa o di uno o più affari determinati, a fronte di un apporto che le parti definiscono in contratto. La gestione dell’impresa o dell’affare resta in capo all’associante; all’associato spetta, per legge o per patto, un potere di controllo che si traduce almeno nel diritto al rendiconto dell’affare concluso o, se la gestione dura oltre un anno, nel rendiconto annuale. In mancanza di diversa pattuizione l’associato partecipa anche alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, con un limite invalicabile: le perdite a suo carico non possono superare il valore dell’apporto. Questi tratti essenziali sono fissati nel codice civile agli articoli 2549, 2552 e 2553.
La disciplina è stata incisa in modo decisivo dal riordino dei contratti del 2015: oggi, se l’associato è una persona fisica, il suo apporto non può consistere, neppure in parte, in una prestazione di lavoro. La norma ha “superato” la figura, molto discussa, dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro da parte di persone fisiche, lasciando in vita gli accordi già in essere al 25 giugno 2015 fino alla loro naturale cessazione e salvaguardando invece la possibilità di patti con apporto di lavoro quando l’associato non è una persona fisica (ad esempio una società). La fonte è l’articolo 53 del decreto legislativo 81/2015, che ha modificato l’articolo 2549 del codice civile ed ha dettato la disciplina transitoria.
L’apporto può essere in denaro o in beni, e il contratto deve collegare in modo trasparente la quota dell’associato ai risultati dell’affare o dell’impresa. La giurisprudenza e la dottrina sottolineano che la partecipazione deve riferirsi agli utili, non ai ricavi, e che l’equilibrio economico del patto si legge nella correlazione tra apporto, rischio e rendiconto. La gestione spetta all’associante; il controllo dell’associato si esercita nei limiti fissati dalle parti e, comunque, attraverso il rendiconto periodico, che bilancia l’asimmetria informativa tipica dell’istituto. In punto di rischi, la regola legale sulla partecipazione alle perdite può essere modulata con patti chiari, fermo il limite dell’importo complessivamente apportato. I riferimenti normativi sono gli articoli 2552 e 2553 del codice civile, come costantemente illustrati nei commentari e nelle pagine istituzionali.
Il trattamento fiscale varia in funzione dell’apporto. Se l’apporto è di solo capitale, per l’associato persona fisica i proventi sono redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44 del TUIR, con regole di tassazione allineate, in sintesi, a quelle delle partecipazioni societarie; per l’associante la distribuzione degli utili non è un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP. Se l’apporto è di solo lavoro, ipotesi oggi preclusa alle persone fisiche ma astrattamente possibile per associati diversi dalle persone fisiche, i proventi dell’associato seguono la logica del reddito d’impresa, mentre in capo all’associante gli utili corrisposti sono deducibili secondo le regole dell’articolo 95, comma 6, TUIR; ai fini IRAP, specularmente, assumono rilievo secondo la natura del componente. In ogni caso, l’erogazione degli utili all’associato non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi e non è soggetta a IVA, come chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. Questi principi sono ricostruiti in modo sistematico dagli approfondimenti fiscali di settore e dalle risoluzioni dell’amministrazione finanziaria.
Nella prassi attuale l’istituto è impiegato soprattutto per coinvolgere investitori non soci nel risultato di singoli affari o ramificazioni d’impresa, utilizzando apporti patrimoniali e legando la remunerazione all’andamento dell’operazione. Proprio perché l’associato non entra nella compagine sociale e non assume responsabilità verso i terzi, la chiarezza delle clausole su oggetto, criteri di calcolo degli utili, tempi e modalità del rendiconto, cause di perdita della partecipazione e regole di recesso è la principale garanzia di equilibrio. Dopo il 2015, ogni impiego dell’associazione in partecipazione come surrogato di rapporti di lavoro è escluso per le persone fisiche dall’espresso divieto di apporto di lavoro; le ricostruzioni dottrinali successive al Jobs Act e le note operative confermano che l’istituto ha oggi una vocazione prevalentemente finanziaria, fondata sull’apporto di capitale e sul diritto al risultato, sotto il presidio informativo del rendiconto.
Esempio di Contratto di Associazione in Partecipazione
Tra
__________, con sede in __________, C.F./P.IVA __________, PEC __________, in persona del legale rappresentante pro tempore __________, di seguito “Associante”;
e
__________, con sede/residenza in __________, C.F./P.IVA __________, PEC __________, in persona di __________, di seguito “Associato”.
Premesse. L’Associante gestisce l’impresa/ramo/affare denominato __________. L’Associato intende apportare risorse per partecipare agli utili ai sensi degli artt. 2549 e seguenti c.c. Le premesse sono parte integrante del contratto.
Art. 1 – Oggetto e perimetro dell’affare
L’Associante attribuisce all’Associato il diritto a partecipare agli utili dell’impresa/affare relativo a __________, come descritto nell’Allegato A (piano economico, budget, indicatori). La gestione resta in via esclusiva all’Associante, che agisce in nome proprio e sotto la propria responsabilità verso i terzi.
Art. 2 – Apporto dell’Associato
L’Associato conferisce un apporto complessivo pari a € __________, sotto forma di denaro/beni/diritti specificati nell’Allegato B e valorizzati a € __________. Se l’Associato è persona fisica, l’apporto non comprende prestazioni di lavoro; eventuali servizi professionali potranno essere oggetto di separato contratto, con piena autonomia causale. In caso di apporto in beni o diritti, la proprietà/il godimento si trasferisce all’Associante alla data di sottoscrizione, salvo diversa pattuizione.
Art. 3 – Durata
L’accordo decorre dal __________ e termina al __________ ovvero alla chiusura dell’affare individuato nell’Allegato A. È ammessa proroga scritta. Il recesso anticipato è regolato all’Art. 11.
Art. 4 – Partecipazione a utili e perdite
All’Associato spetta una quota pari a __________% degli utili netti come risultanti dal rendiconto di cui all’Art. 6. Salvo diverso accordo, l’Associato partecipa alle perdite nella stessa misura, entro il limite massimo del valore dell’apporto complessivamente conferito e non ancora recuperato. È nulla ogni pattuizione che imponga all’Associato perdite eccedenti l’apporto.
Art. 5 – Criteri di determinazione del risultato
Il risultato di periodo è dato da ricavi e proventi dell’affare al netto di costi diretti, indiretti ragionevoli e imposte connesse, secondo principi di corretta contabilità e criteri indicati nell’Allegato C. Sono esclusi i costi estranei o non inerenti. Eventuali plus/minusvalenze da cessione di beni dedicati all’affare rilevano nel risultato dell’esercizio in cui si realizzano.
Art. 6 – Rendiconto, controlli e informazioni
L’Associante redige un rendiconto almeno annuale e, in ogni caso, alla chiusura dell’affare, corredato da nota esplicativa. Su richiesta dell’Associato, con preavviso di __________ giorni, l’Associante consente l’accesso alla documentazione contabile pertinente e ai registri specifici dell’affare, nel rispetto della riservatezza. Se pattuito, il rendiconto è assoggettato a revisione/attestazione da parte di __________.
Art. 7 – Liquidazione degli utili e recupero dell’apporto
Gli utili maturati e approvati sono liquidati entro __________ giorni dall’approvazione del rendiconto tramite bonifico su IBAN __________. Perdite accertate riducono l’apporto non ancora recuperato. Alla scadenza o cessazione del contratto, l’Associato ha diritto alla restituzione dell’apporto residuo non eroso da perdite, oltre agli utili maturati e non distribuiti.
Art. 8 – Divieti e indipendenza dell’Associato
L’Associato non ingerisce nella gestione esterna e non assume responsabilità verso i terzi. È vietato spendere il nome dell’Associante o rappresentarlo senza specifica procura. Restano salve le facoltà di controllo informative previste dal presente contratto.
Art. 9 – Trasferimento della partecipazione e subentro
La partecipazione non è trasferibile senza consenso scritto dell’Associante. In caso di decesso/fusione/scissione dell’Associato, i successori subentrano previo gradimento dell’Associante entro __________ giorni dalla comunicazione, con facoltà di liquidazione della quota secondo i criteri dell’Allegato C in mancanza di gradimento.
Art. 10 – Riservatezza e informazioni riservate
Le parti mantengono confidenziali dati, documenti, know-how e informazioni relative all’affare. L’obbligo dura per tutta la vigenza del contratto e per i successivi __________ anni. È ammessa la comunicazione solo se imposta dalla legge o allorché necessaria per l’esecuzione, verso soggetti parimenti vincolati.
Art. 11 – Recesso e risoluzione
Ciascuna parte può recedere per giusta causa con effetto immediato, previa comunicazione motivata. Ciascuna parte può altresì recedere ad nutum, se il contratto è a tempo indeterminato, con preavviso di __________ giorni. In caso di grave inadempimento non sanato entro __________ giorni dalla diffida, la parte adempiente può risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. Alla data di efficacia del recesso/risoluzione si procede al rendiconto interinale e alla liquidazione secondo i criteri dell’Allegato C.
Art. 12 – Profili fiscali e dichiarazioni
Le parti dichiarano di essere edotte del trattamento fiscale applicabile in relazione alla natura dell’apporto e si impegnano a cooperare nella corretta qualificazione dei flussi. L’erogazione di utili all’Associato non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi ai fini IVA. Restano fermi gli obblighi tributari propri di ciascuna parte.
Art. 13 – Garanzie e dichiarazioni dell’Associante
L’Associante dichiara di essere legittimato a disporre dell’affare/ramo e che le attività non violano diritti di terzi. L’Associante gestisce con diligenza professionale e buona fede, perseguendo l’interesse dell’affare. Eventuali conflitti di interesse saranno comunicati per iscritto all’Associato.
Art. 14 – Dati personali
Le parti dichiarano di aver reso reciproca informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del contratto.
Art. 15 – Legge applicabile, foro e ADR
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie sono rimesse in via esclusiva al Foro di __________, salvo diversa clausola compromissoria eventualmente prevista nell’Allegato D. Le parti favoriscono soluzioni negoziate e mediazione prima dell’azione giudiziaria.
Art. 16 – Disposizioni finali
Modifiche e integrazioni hanno efficacia solo se stipulate per iscritto. L’eventuale nullità parziale non travolge le restanti pattuizioni. Gli Allegati A, B, C e D sono parte integrante del presente atto.
Luogo e data __________
L’Associante
—
L’Associato
—
Allegato A – Descrizione impresa/affare, budget e KPI: __________
Allegato B – Dettaglio e valorizzazione dell’apporto: __________
Allegato C – Criteri di rendiconto, distribuzione utili, liquidazione e valutazione quota: __________
Allegato D – Eventuale clausola arbitrale/ADR e regole procedurali: __________
Fac Simile Contratto di Associazione in Partecipazione Word e PDF
Di seguito è possibile trovare un fac simile contratto di associazione in partecipazione.