L’affitto di un fondo rustico è possibile attraverso degli speciali contratti di affitto che hanno una disciplina legale differente rispetto gli affitti di immobili residenziali e commerciali. Infatti l’affitto di un fondo rustico è regolamentato dalla Legge 3 maggio 1982 n. 203 la quale stabilisce che detti contratti abbiano durata di 15 anni, termine che si riduce a 6 anni nel caso di affitto particellare in zone montane o ancora per l’affitto di terreni montani con finalità di alpeggio.
Il pagamento del corrispettivo per un contratto di affitto di fondo rustico può essere stabilito in una somma di denaro, in una prestazione in natura o anche in una quota dei frutti prodotti dallo stesso terreno. Non è obbligatoria la forma scritta, tanto è che il contratto di affitto fondo rustico si può stabilire anche verbalmente ma in ogni caso va regolarmente registrato.
Al termine del contratto di affitto è necessario che una delle due parti notifichi all’altra il proprio intento di disdire il contratto tramite una formale disdetta contratto di affitto rustico altrimenti, secondo quanto stabilito dalla legge, il contratto verrà rinnovato automaticamente per un periodo di tempo uguale a quello originario.
Qualora le parti, però, volessero determinare dei tempi di durata del contratto di affitto di un fondo rustico differenti rispetto quelli stabiliti dalla legge, ciò sarà permesso ma ci si dovrà avvalere dell’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole.
A carico della parte affittuaria vengono stabiliti alcuni obblighi affinché il terreno non perda le qualità di fertilità che gli sono proprie: tra queste essa è obbligata a coltivare il terreno preso in affitto seguendo le regole del buon padre di famiglia nonché quelle di tecnica agraria come le rotazioni, le concimazioni e i lavori agricoli. Allo stesso modo le riparazioni ordinarie sono a carico dell’affittuario, mentre eventuali interventi straordinari che non siano dovuti a negligenza o colpa dell’affittuario, sono a carico del concedente. Il concedente ha diritto a esaminare, sia personalmente che a mezzo di persone da lui incaricate il rispetto degli obblighi a carico dell’affittuario.
In caso il concedente riscontri gravi violazioni, quali per esempio una coltivazione del fondo anomala o irrazionale o la mancata conservazione e manutenzione del fondo rustico e delle sue attrezzature, potrà far valere la risoluzione contrattuale. Allo stesso modo il subaffitto del fondo rustico o il mancato pagamento del canone di locazione sono cause sufficienti per richiedere la risoluzione contrattuale.
L’affittuario ha invece sempre diritto di recesso dal contratto ma, affinché il recesso sia valido, deve essere notificato al concedente almeno un anno prima della scadenza dell’annata agraria tramite raccomandata.