Il contratto di mandato è quel contratto attraverso il quale una parte, detta mandante, affida ad una altra parte, detta mandatario, il compimento di uno o più atti giuridici.
Questo significa che il mandatario, per mezzo del contratto di mandato, si obbliga ad agire secondo le direttive che gli vengono dettate dal mandate e si impegna ad agire nell’interesse stesso del mandante, secondo il criterio di diligenza del buon padre di famiglia che spiegheremo appresso.
Il contratto di mandato è una tipologia di contratto molto utilizzata nel mondo del commercio in genere poiché permette ad aziende ed individui di compiere contemporaneamente più atti giuridici, magari in luoghi diversi. Così ad esempio se una azienda deve contemporaneamente sottoscrivere due contratti, per mezzo del contratto di mandato, potrà affidare a due differenti persone la sottoscrizione del contratto. Ancora se una persona è ammalata o impossibilitata a presentare un determinato giorno a un determinato atto, sempre per mezzo del contratto di mandato potrà incaricare una persona di fiducia. È anche un tipo di contratto utilizzato per mantenere un certo riserbo negli affari, poiché, per esempio, se volessimo acquistare un bene e non vogliamo far sapere che siamo noi ad acquistare, per mezzo del contratto mandato, potremo incaricare un terzo di effettuare l’acquisto per nostro conto.
Infatti il contratto di mandato prevede la possibilità di spendere o meno il nome del mandante: cioè, fermo restando che il mandatario agisce sempre per conto del mandante, non è detto gli sia data la possibilità di spendere il nome.
Nel caso si tratti di mandato con rappresentanza, il mandatario non solo agirà per conto del mandante ma anche usando il suo nome e i rapporti giuridici che andrà instaurando andranno a sorgere direttamente in campo del mandante. In parole povere, il mandatario agisce rappresentando in tutto e per tutto il mandante, ed è “trasparente” nei confronti degli effetti giuridici del contratto.
Nel caso di mandato senza rappresentanza, invece, il mandatario agirà nell’interesse del mandante ma spendendo il proprio nome. Sarà dunque il mandatario a stipulare in proprio i contratti di cui al mandato ricevuto, rapporti giuridici che poi a sua volta trasferirà al mandante.
Per comprendere la differenza, ipotizzando un contratto di mandato il cui oggetto sia comprare un bene, mentre nel primo caso il bene viene acquistato dal mandante e obbligato al pagamento è il mandante, nel secondo caso il bene viene acquistato dal mandatario, che è pure colui che dovrà pagare il bene, che poi dovrà vendere nuovamente al mandante, dal quale verrà pagato.
In entrambi i casi, sia che ci sia la spendita del nome del mandante che non, sia che ci sia la rappresentanza che non, il mandatario deve agire secondo la diligenza del buon padre di famiglia, ovvero ponendo in essere tutti quegli atti e tutte quelle attenzioni necessari a non incorrere in responsabilità.
Il mandante, ovviamente, è obbligato a fornire i mezzi che sono necessari al mandatario per eseguire il contratto di mandato nonché a rimborsare le spese da questi sostenute. Nel caso il contratto non stabilisca diversamente, infine, è anche tenuto a pagargli un compenso per l’attività prestata.